Ordinanza n. 462/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di corpo di quattro giorni di consegna e conseguente rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento con cui il Comandante della prima Compagnia del Corso Allievi Marescialli gli ha inflitto la sanzione disciplinare di corpo di quattro giorni di consegna, adottata al termine di un procedimento disciplinare relativo alla mancata e tempestiva comunicazione ai superiori gerarchici dell'esigenza di allontanarsi dal domicilio durante l'orario di reperibilità e agli ulteriori fatti verificatisi dopo una visita del medico INPS. È stato inoltre impugnato il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico proposto contro la sanzione, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente le censure dedotte, ma dalla motivazione cautelare emerge che il ricorrente contestava, almeno in termini di fumus, la giustificazione della condotta e la proporzionalità della sanzione, prospettando altresì un pregiudizio cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. In sede di sommario esame, ha ritenuto che il ricorso non presentasse apprezzabili profili di fondatezza, poiché non apparivano sussistere circostanze idonee a giustificare la mancata e tempestiva comunicazione ai superiori dell'allontanamento dal domicilio durante l'orario di reperibilità e degli ulteriori fatti successivi alla visita del medico INPS. Ha inoltre escluso che la sanzione fosse palesemente sproporzionata, rilevando che non era stata irrogata nella misura massima e che risultava coerente con la condotta contestata. Il periculum in mora è stato ritenuto insussistente, anche perché allegato in termini meramente ipotetici e perché la sanzione di quattro giorni di consegna era già stata eseguita, sicché la sospensione non avrebbe procurato al ricorrente alcuna concreta utilità. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri di legge, in favore delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 1370 e seguenti d.lgs. 66/2010
eventuale irrogazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore
La sanzione disciplinare di corpo è stata adottata nell'ambito del procedimento previsto dal codice dell'ordinamento militare; l'ordinanza non svolge un'interpretazione specifica delle singole disposizioni.
art. 55 c.p.a.
eventuale sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con valutazione sommaria della fondatezza e del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancata tempestiva comunicazione ai superiori gerarchici dell'allontanamento dal domicilio durante un orario di reperibilità, in assenza di circostanze giustificative apprezzabili, può escludere il fumus boni iuris delle censure proposte contro la sanzione disciplinare.
- La sanzione disciplinare non è manifestamente sproporzionata quando, tenuto conto della condotta contestata, non sia stata irrogata nella misura massima prevista e non emergano elementi tali da rendere irragionevole la risposta disciplinare.
- Il periculum in mora non sussiste quando il pregiudizio sia allegato in termini meramente ipotetici e la sanzione impugnata sia già stata integralmente eseguita, poiché la sospensione cautelare non potrebbe apportare un'utilità concreta e attuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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