Cassazione Penale, Ordinanza n. 27798/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo la doglianza generica e meramente reiterativa di contestazioni di merito già disattese con motivazione immune da vizi logici e giuridici.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Palermo deducendo, con un solo motivo, il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a base dell'identificazione dell'imputato come autore dei reati contestati. Sostiene, in sostanza, che la ricostruzione dell'identità personale non sarebbe stata adeguatamente motivata. La Corte di cassazione rileva però che la censura è priva di specificità perché si limita a riproporre questioni di fatto già esaminate e respinte nei giudizi di merito. La decisione impugnata aveva ritenuto pacifica l'identificazione non solo per il riconoscimento operato dalla persona offesa, ma anche per le immagini del sistema di videosorveglianza, nelle quali l'autore dei fatti era chiaramente individuabile, oltre che per il confronto svolto dalla polizia giudiziaria con il fratello gemello, da cui emergevano caratteristiche somatiche distintive. Il ricorso è quindi stato ritenuto infondato sul piano processuale, perché volto a sollecitare una nuova valutazione del fatto non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente nella statuizione finale di condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La doglianza viene trattata come censura di legittimità sulla motivazione; la Corte ribadisce che non è consentito trasformare il ricorso in una mera reiterazione di questioni di fatto già valutate dai giudici di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo che si limiti a riprodurre censure di fatto già esaminate e respinte nei gradi di merito è inammissibile per difetto di specificità.
- La denuncia di vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, salvo che la motivazione della sentenza impugnata presenti effettivi vizi logici o giuridici.
- L'identificazione dell'imputato può essere ritenuta sufficientemente motivata quando sia sorretta da plurimi elementi convergenti, come il riconoscimento della persona offesa, le immagini di videosorveglianza e ulteriori riscontri investigativi.
- In presenza di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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