Sentenza n. 614/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza SENTENZA NR. 153-2024 TRIBUNALE DI IVREA SEZ. LAVORO PER RICONOSCIMENTO DELLA CARTA DEL DOCENTE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ivrea, Sezione lavoro, relativa al riconoscimento della Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione lavoro, e il pagamento delle somme liquidate in suo favore. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente. Il TAR ha verificato che la sentenza azionata era stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c., che era stata notificata via PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale, che al momento della proposizione del ricorso era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e che non vi era contestazione sull'omessa ottemperanza dell'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato e di pagare alla ricorrente le somme liquidate dal Tribunale di Ivrea entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d'ora quale Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per provvedere al pagamento e compiere gli atti necessari, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente. La ricorrente è stata onerata di comunicare al Commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso del Commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'Amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla refusione del contributo unificato alle condizioni di legge. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza in relazione a possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, predisponendo, ove necessario, misure sostitutive mediante la nomina di un Commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie risultanti da provvedimenti giudiziari è stato ritenuto verificato prima della proposizione del ricorso, consentendo l'attivazione del giudizio di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La produzione della sentenza in copia attestata conforme all'originale è stata ritenuta idonea ai fini dell'azione esecutiva e dell'ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Ha consentito la distrazione delle spese in favore del procuratore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario.
Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55
Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese di lite, applicati con dimidiazione e ulteriore riduzione in ragione della serialità e della limitata complessità della controversia.
art. 4, comma 1, DM 10/03/2014 n. 55
Prevede la dimidiazione dei parametri utilizzati per la liquidazione del compenso professionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un'obbligazione pecuniaria derivante da una sentenza, il giudice può ordinare all'Amministrazione soccombente di adempiere entro un termine determinato e nominare contestualmente un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La proposizione dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria presuppone che sia decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- La mancata contestazione dell'inadempimento dell'Amministrazione, unitamente alla prova del giudicato e della sua notificazione, consente di ritenere sussistente l'inottemperanza e di adottare gli ordini esecutivi necessari.
- Quando le funzioni di Commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può essere considerato compreso nella retribuzione dell'Amministrazione di appartenenza.
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