Sentenza del 20/09/2016 n. 410 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Imposta registro - Compravendita immobiliare -Decadenza accertamento - Termine biennale - Notifica atto all'estero - Superamento termine - Nullità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro relativo alla compravendita immobiliare del 12 gennaio 2012. L'Agenzia aveva rideterminato il valore dell'immobile da 70.000 euro a 375.275 euro sulla base di valori OMI e di asseriti raffronti con compravendite similari. Il contribuente ha dedotto, in via preliminare, la nullità della notifica, eseguita presso un precedente indirizzo italiano nonostante il trasferimento della residenza in Canada, tempestivamente registrato all'A.I.R.E. e comunicato nelle dichiarazioni dei redditi. Ha inoltre eccepito la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento per decorso del termine biennale previsto dall'art. 76 del D.P.R. 131/1986, nonché il difetto di motivazione e l'eccessività della stima.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato le eccezioni di nullità della notifica e di decadenza, riducendo però il valore unitario dell'immobile. In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha accolto integralmente il ricorso del contribuente. Ha dichiarato nulla la notifica perché l'avviso era stato spedito a un indirizzo italiano non più corrispondente alla residenza del contribuente, in violazione dell'art. 60, comma 4, del D.P.R. 600/1973. L'impugnazione dell'atto ha sanato la nullità della notifica ai sensi dell'art. 156 c.p.c., ma soltanto sotto il profilo processuale e non ha sanato la decadenza dal potere impositivo. Poiché il contribuente aveva acquisito piena conoscenza dell'atto soltanto con la proposizione del ricorso, il 28 marzo 2014, tale momento era successivo alla scadenza del termine biennale, fissata al 30 gennaio 2014. Gli ulteriori motivi di merito sono rimasti assorbiti. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 60, comma 4, D.P.R. 600/1973
La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
Quando il contribuente non è residente in Italia ed è iscritto all'A.I.R.E., l'Amministrazione deve notificare l'atto presso l'indirizzo estero risultante dai registri A.I.R.E. La notifica presso un precedente indirizzo italiano è nulla, soprattutto se il trasferimento è stato tempestivamente registrato e comunicato all'Amministrazione.
Art. 60, comma 3, D.P.R. 600/1973
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica.
Decorso il termine di trenta giorni dalla variazione anagrafica, il nuovo indirizzo diventa quello rilevante ai fini delle notificazioni fiscali. L'Amministrazione deve verificare le variazioni anagrafiche prima di notificare l'atto.
Art. 58 D.P.R. 600/1973
Il domicilio fiscale indicato in un comune italiano serve a individuare l'ufficio finanziario competente, ma non coincide necessariamente con la residenza. Per i contribuenti residenti all'estero, l'indicazione di un domicilio fiscale italiano non autorizza l'Amministrazione a ignorare l'indirizzo estero registrato.
Art. 76 D.P.R. 131/1986
Prevede il termine biennale di decadenza per l'esercizio del potere di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro. Se l'atto non è validamente portato a conoscenza del contribuente entro tale termine, l'Amministrazione decade dal potere impositivo.
Art. 156 c.p.c.
La proposizione del ricorso può sanare la nullità della notificazione perché dimostra la conoscenza effettiva dell'atto, ma la sanatoria opera soltanto per i vizi della notifica. Non elimina la decadenza già maturata né rende tempestivo un atto conosciuto dopo la scadenza del termine decadenziale.
Cassazione civile, sez. tributaria, 8 giugno 2016, n. 11720; Cass., sezioni unite, n. 19854/2004; Cass. n. 8374/2015
La sanatoria derivante dall'impugnazione dell'atto riguarda la notificazione, ma non incide sui requisiti sostanziali di validità dell'accertamento né impedisce il decorso o la maturazione dei termini di decadenza già scaduti.
Massime di principio
- Per un contribuente trasferito all'estero e iscritto all'A.I.R.E., la notifica degli atti fiscali deve essere effettuata all'indirizzo estero risultante dai registri A.I.R.E., una volta decorso il termine previsto per l'efficacia della variazione anagrafica.
- L'indicazione di un domicilio fiscale in Italia non equivale al mantenimento della residenza italiana e non consente, da sola, di notificare validamente l'atto presso il precedente indirizzo italiano.
- La notifica eseguita a un indirizzo non più valido è nulla; la proposizione del ricorso può sanare il vizio della notifica, ma non può sanare la decadenza dell'Amministrazione se il termine per accertare era già scaduto prima della conoscenza effettiva dell'atto.
- Nei casi in cui sia previsto un termine decadenziale, occorre distinguere tra la validità formale della notificazione e la tempestività dell'esercizio del potere impositivo: la prima può essere sanata, la seconda no.
- Il contribuente che si trasferisce all'estero dovrebbe aggiornare tempestivamente l'anagrafe, comunicare il nuovo indirizzo all'Amministrazione finanziaria e conservare la documentazione relativa, poiché tali elementi sono decisivi per contestare una notifica effettuata presso il vecchio domicilio.
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