Cassazione Penale, Sentenza n. 28957/2022 del 21/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva riformato in parte la decisione di primo grado riconoscendo reato di falso (art. 495 c.p.) e confermando la responsabilità per truffa per la cessione di azioni di Immobiliare Andronica tramite una procura e relative autentiche ritenute false. Garavaglia contestava, fra l'altro, la mancata prova dei poteri di rappresentanza dei querelanti (art. 337, comma 3 c.p.p.), l'esclusione o inidoneità di prove testimoniali e perizie e la valutazione della falsità delle sottoscrizioni; Castellini Baldissera contestava analoghe questioni relative alla natura di "nominee company", la sussistenza della circostanza aggravante (art. 61, n.7 c.p.), la prova della falsità delle firme, e in particolare la configurabilità della truffa quando l'inganno sarebbe stato rivolto a un terzo che non avrebbe posto in essere un atto dispositvo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per manifesta infondatezza o per carenza di specificità, rigettando tutte le censure. Ha confermato i principi applicati dalla Corte d'appello riguardo alla legittimazione a costituirsi delle parti civili, alla valutazione delle prove (falsità delle procure e delle apostille), alla configurabilità della truffa anche quando l'artificio ha consentito ad un falsus procurator di esercitare formalmente un potere dispositivo e di creare un'apparenza di negozio traslativo. La Corte ha altresì ritenuto lecita la riqualificazione in sentenza operata dal giudice di appello. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, Garavaglia anche alla rifusione delle spese delle parti civili e tutti sono stati condannati al versamento di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337, comma 3, cod. proc. pen.
La Cassazione interpreta la norma come relativa all'indicazione della fonte dei poteri gestori dell'ente (poteri di agire in nome e per conto dell'ente), non come richiesta di uno specifico potere di manifestare la volontà di punizione. Pertanto la documentazione prodotta è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la legittimazione dei rappresentanti a proporre querela e a costituirsi parte civile.
art. 495 cod. pen.
La Corte di merito ha riqualificato il fatto nel reato previsto da tale norma (falsità/reati connessi alla fabbricazione/uso di documenti falsi), ritenendo sussistente la falsità delle procure e delle autentiche e la loro utilizzazione per compiere la cessione di azioni.
art. 61, n. 7, cod. pen.
La circostanza aggravante è stata evocata nei motivi di ricorso ma la Cassazione osserva che la sua contestazione non ha inciso sull'esito sanzionatorio e che la riassunzione del tema non mutava la decisione sulla procedibilità; la questione non è stata ritenuta decisiva.
artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
Richiamati dai ricorrenti in relazione alla riqualificazione del fatto, i principi affermati dalla Corte indicano che la riqualificazione in appello è compatibile col diritto di difesa e non viola il contraddittorio ove i fatti risultino già descritti nel capo di imputazione.
art. 6 CEDU, par. 3, lett. d)
Invocato per la presunta violazione del diritto di difesa e per la mancata assunzione di prova, la Cassazione ritiene che non sia stata lesa la garanzia nel caso concreto, dato il libero convincimento motivato del giudice e la pluralità di indici che supportano la valutazione di falsità.
art. 187 cod. proc. pen.
La Corte riafferma il principio del libero convincimento motivato del giudice, secondo il quale non esiste un mezzo probatorio esclusivo e la valutazione complessiva degli indici è riservata al giudice di merito.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La Cassazione ricorda il limite del sindacato in sede di legittimità: non è ammessa una nuova valutazione del merito probatorio né la semplice richiesta di rivalutazione degli elementi di fatto; le censure devono rilevare vizi di motivazione o di diritto.
art. 616 cod. proc. pen.
La norma è stata applicata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità dei ricorsi.
Massime di principio
- La legittimazione del rappresentante di una "nominee" (società prestanome) a proporre querela o costituirsi parte civile si valuta sulla base dei poteri gestori formali e della rappresentanza verso i terzi: l'esistenza di rapporti fiduciari interni non esclude la titolarità giuridica e la possibilità di subire diminuzioni patrimoniali.
- La truffa può integrarsi anche quando l'artificio sia stato diretto ad un terzo (es. notaio) purché tale artificio abbia consentito il compimento di un atto dispositivo formalmente efficace e idoneo a produrre la perdita patrimoniale per la persona offesa; non è necessario che il terzo compia l'atto sapendo di essere ingannato, basta che l'artificio abbia reso possibile l'esercizio di un potere dispositivo apparente.
- La valutazione della falsità documentale è rimessa al giudice di merito in base al complesso degli indici probatori (perizie, dichiarazioni, comportamenti delle parti); in cassazione è consentito contestare la motivazione o vizio di diritto ma non richiedere una nuova valutazione del merito probatorio.
- La riqualificazione del reato in sede di appello è compatibile con il diritto di difesa anche se non preceduta da provvedimento interlocutorio, quando i fatti contestati siano descritti nel capo d'imputazione e l'imputato possa esercitare i rimedi in cassazione.
- In sede penale la condanna generica al risarcimento del danno può essere pronunciata anche senza prova puntuale dell'ammontare del danno; la liquidazione definitiva resta demandata al giudice civile o alla fase di liquidazione.
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