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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28957/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva riformato in parte la decisione di primo grado riconoscendo reato di falso (art. 495 c.p.) e confermando la responsabilità per truffa per la cessione di azioni di Immobiliare Andronica tramite una procura e relative autentiche ritenute false. Garavaglia contestava, fra l'altro, la mancata prova dei poteri di rappresentanza dei querelanti (art. 337, comma 3 c.p.p.), l'esclusione o inidoneità di prove testimoniali e perizie e la valutazione della falsità delle sottoscrizioni; Castellini Baldissera contestava analoghe questioni relative alla natura di "nominee company", la sussistenza della circostanza aggravante (art. 61, n.7 c.p.), la prova della falsità delle firme, e in particolare la configurabilità della truffa quando l'inganno sarebbe stato rivolto a un terzo che non avrebbe posto in essere un atto dispositvo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per manifesta infondatezza o per carenza di specificità, rigettando tutte le censure. Ha confermato i principi applicati dalla Corte d'appello riguardo alla legittimazione a costituirsi delle parti civili, alla valutazione delle prove (falsità delle procure e delle apostille), alla configurabilità della truffa anche quando l'artificio ha consentito ad un falsus procurator di esercitare formalmente un potere dispositivo e di creare un'apparenza di negozio traslativo. La Corte ha altresì ritenuto lecita la riqualificazione in sentenza operata dal giudice di appello. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, Garavaglia anche alla rifusione delle spese delle parti civili e tutti sono stati condannati al versamento di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337, comma 3, cod. proc. pen.

    La Cassazione interpreta la norma come relativa all'indicazione della fonte dei poteri gestori dell'ente (poteri di agire in nome e per conto dell'ente), non come richiesta di uno specifico potere di manifestare la volontà di punizione. Pertanto la documentazione prodotta è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la legittimazione dei rappresentanti a proporre querela e a costituirsi parte civile.

  • art. 495 cod. pen.

    La Corte di merito ha riqualificato il fatto nel reato previsto da tale norma (falsità/reati connessi alla fabbricazione/uso di documenti falsi), ritenendo sussistente la falsità delle procure e delle autentiche e la loro utilizzazione per compiere la cessione di azioni.

  • art. 61, n. 7, cod. pen.

    La circostanza aggravante è stata evocata nei motivi di ricorso ma la Cassazione osserva che la sua contestazione non ha inciso sull'esito sanzionatorio e che la riassunzione del tema non mutava la decisione sulla procedibilità; la questione non è stata ritenuta decisiva.

  • artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

    Richiamati dai ricorrenti in relazione alla riqualificazione del fatto, i principi affermati dalla Corte indicano che la riqualificazione in appello è compatibile col diritto di difesa e non viola il contraddittorio ove i fatti risultino già descritti nel capo di imputazione.

  • art. 6 CEDU, par. 3, lett. d)

    Invocato per la presunta violazione del diritto di difesa e per la mancata assunzione di prova, la Cassazione ritiene che non sia stata lesa la garanzia nel caso concreto, dato il libero convincimento motivato del giudice e la pluralità di indici che supportano la valutazione di falsità.

  • art. 187 cod. proc. pen.

    La Corte riafferma il principio del libero convincimento motivato del giudice, secondo il quale non esiste un mezzo probatorio esclusivo e la valutazione complessiva degli indici è riservata al giudice di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    La Cassazione ricorda il limite del sindacato in sede di legittimità: non è ammessa una nuova valutazione del merito probatorio né la semplice richiesta di rivalutazione degli elementi di fatto; le censure devono rilevare vizi di motivazione o di diritto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La norma è stata applicata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità dei ricorsi.

Massime di principio

  • La legittimazione del rappresentante di una "nominee" (società prestanome) a proporre querela o costituirsi parte civile si valuta sulla base dei poteri gestori formali e della rappresentanza verso i terzi: l'esistenza di rapporti fiduciari interni non esclude la titolarità giuridica e la possibilità di subire diminuzioni patrimoniali.
  • La truffa può integrarsi anche quando l'artificio sia stato diretto ad un terzo (es. notaio) purché tale artificio abbia consentito il compimento di un atto dispositivo formalmente efficace e idoneo a produrre la perdita patrimoniale per la persona offesa; non è necessario che il terzo compia l'atto sapendo di essere ingannato, basta che l'artificio abbia reso possibile l'esercizio di un potere dispositivo apparente.
  • La valutazione della falsità documentale è rimessa al giudice di merito in base al complesso degli indici probatori (perizie, dichiarazioni, comportamenti delle parti); in cassazione è consentito contestare la motivazione o vizio di diritto ma non richiedere una nuova valutazione del merito probatorio.
  • La riqualificazione del reato in sede di appello è compatibile con il diritto di difesa anche se non preceduta da provvedimento interlocutorio, quando i fatti contestati siano descritti nel capo d'imputazione e l'imputato possa esercitare i rimedi in cassazione.
  • In sede penale la condanna generica al risarcimento del danno può essere pronunciata anche senza prova puntuale dell'ammontare del danno; la liquidazione definitiva resta demandata al giudice civile o alla fase di liquidazione.

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