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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11768/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Una dipendente, cessato il rapporto nel marzo 2018, aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per retribuzione dell'ultimo mese, assegni familiari, spettanze di fine rapporto e TFR, mentre la società datrice aveva visto respinte le proprie domande risarcitorie e restitutorie. In appello, dopo istruttoria anche testimoniale, la sentenza di primo grado era stata riformata: era stato revocato il decreto ingiuntivo e la lavoratrice era stata condannata al pagamento della differenza tra il credito risarcitorio riconosciuto alla società per una condotta ritenuta infedele e le somme ancora dovute alla dipendente. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2105 c.c., sostenendo che i fatti contestati dovevano essere ricondotti a responsabilità extracontrattuale, con duplicazione di poste risarcitorie, e non a responsabilità contrattuale da inadempimento; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte d'appello valorizzato la testimonianza di una persona indicata come teste; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese, lamentando che non fosse stata applicata la soccombenza e che la controparte avesse tenuto un abuso processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata non aveva errato nel qualificare la vicenda come violazione dei doveri nascenti dal rapporto di lavoro: era stato accertato in fatto che la lavoratrice aveva violato i doveri di diligenza e fedeltà, ed era stata accertata la responsabilità per il pagamento di fatture relative a prestazioni non nell'interesse della società, con conseguente danno contrattuale correttamente quantificato nei limiti della prova. La Corte ha inoltre precisato che la compensazione effettuata dalla Corte d'appello era una compensazione atecnica, cioè un mero accertamento del dare-avere derivante da un unico rapporto, possibile d'ufficio senza eccezione o domanda riconvenzionale. Il secondo motivo è stato dichiarato non ammissibile in sede di legittimità, perché la valutazione delle prove e la scelta delle fonti del convincimento spettano al giudice di merito, non potendo la Cassazione riesaminare gli esiti istruttori. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la liquidazione delle spese era conforme al principio per cui l'accoglimento solo ridotto di una domanda unica non integra reciproca soccombenza; pertanto non vi era base per porre le spese a carico della parte vittoriosa, restando semmai possibile la compensazione nei limiti dell'art. 92 c.p.c., non ravvisati in concreto. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2105 c.c.

    La violazione dei doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore può fondare una responsabilità da inadempimento contrattuale quando la condotta sia direttamente riconducibile alle mansioni e alle responsabilità lavorative.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere utilizzato per sovvertire un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    In cassazione non è consentito riesaminare il merito della valutazione delle prove, salvo il rigoroso vizio di omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti dalla norma.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; non vi è reciproca soccombenza per il solo fatto che una domanda unica sia accolta solo parzialmente.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese è possibile solo nei casi e nei presupposti previsti dalla norma, non ravvisati nel caso esaminato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La violazione dei doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore integra in via ordinaria un inadempimento del rapporto di lavoro quando la condotta sia strettamente collegata all'esecuzione della prestazione.
  • Quando debiti e crediti tra le stesse parti derivano da un unico rapporto complesso, il giudice può procedere a un mero accertamento del dare e avere con elisione automatica fino alla concorrenza reciproca, senza necessità di eccezione di parte o domanda riconvenzionale.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o delle risultanze istruttorie, poiché la selezione e il peso dei mezzi di prova spettano al giudice di merito.
  • L'omesso esame di una prova non è censurabile in cassazione se la doglianza mira soltanto a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • L'accoglimento solo parziale di una domanda unica non determina di per sé reciproca soccombenza; le spese possono essere compensate solo nei casi tipizzati dall'art. 92 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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