Ordinanza n. 1317/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della delibera n.-OMISSIS- adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT) in data non indicata, comunicata con lettera di accompagnamento in data 4.12.2025, anche nella versione modificata e corretta datata 11.12.2025, notificata il 12.12 successivo, con cui il ricorrente è stato sospeso facoltativamente fino all’esito del procedimento disciplinare dall’incarico di giudice tributario ai sensi dell’art. 13 del Regolamento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali approvato con delibera CPGT n. -OMISSIS-del 24.11.2015 pubblicata su G.U. n. 238 del 4.12.2015; -di tutti gli atti del procedimento cautelare n.-OMISSIS-che ha posto capo a tale provvedimento e comunque di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi comprese le delibere del CPGT n. -OMISSIS-in data 25.3.2025, rispettivamente di promovimento della procedura di sospensione cautelare e di contestazione dell’addebito ed avvio del procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, nonché, per quanto occorra, dell’atto di promovimento della procedura disciplinare/cautelare di cui alla nota USG-USRI n. 47 P del 17/01/2025; - dello stesso Regolamento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali approvato con delibera CPGT n. -OMISSIS-del 24.11.2015, pubblicata nella G.U. n. 283 del 4.12.2015; nonché per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi compresi quelli morali, subìti dal ricorrente in conseguenza degli atti impugnati; e la condanna del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria a provvedere al detto risarcimento, nella misura che sarà determinata all’esito del giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione cautelare facoltativa dall'incarico di giudice tributario fino all'esito del procedimento disciplinare
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con cui è stata disposta la sua sospensione facoltativa dall'incarico di giudice tributario ai sensi dell'art. 13 del Regolamento disciplinare applicabile ai componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali. Sono stati inoltre impugnati gli atti del procedimento cautelare e disciplinare presupposto, comprese le delibere di promovimento della sospensione cautelare, di contestazione dell'addebito e di avvio del procedimento disciplinare, nonché, per quanto occorra, il regolamento disciplinare stesso. È stata proposta anche domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non patrimoniali. Il ricorrente ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, prospettando un periculum in mora. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti né le contestazioni sostanziali rivolte agli atti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza e ha esaminato l'istanza cautelare considerando il periculum in mora prospettato. Senza pronunciarsi in via definitiva sulla legittimità della sospensione, il Collegio ha ritenuto di poter soddisfare le esigenze cautelari mediante la fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Non è stata quindi disposta, dal dispositivo riportato, la sospensione degli atti impugnati né è stata resa una valutazione definitiva sul fumus boni iuris. L'udienza pubblica è stata fissata al 24 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
"fissazione della discussione del ricorso nel merito"
Il giudice, valutate le esigenze cautelari, può soddisfarle fissando con priorità la trattazione del ricorso nel merito, senza adottare una misura cautelare sospensiva.
art. 13 del Regolamento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali
È indicato nel ricorso quale base regolamentare della sospensione facoltativa dall'incarico fino all'esito del procedimento disciplinare; l'ordinanza non ne esamina la legittimità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ritiene che le esigenze cautelari possano essere adeguatamente soddisfatte attraverso una rapida trattazione della causa, può fissare l'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere la sospensione dell'atto impugnato.
- La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta, di per sé, una decisione definitiva sulla legittimità dell'atto impugnato né l'accoglimento o il rigetto della domanda di annullamento.
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