Sentenza n. 3847/2026 - Roma, Sezione 1
per la fissazione dell’appuntamento per l’ottenimento del visa per l’Italia per motivi di lavoro subordinato in favore del Signor -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di fissazione dell’appuntamento e di rilascio del visto per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, deducendo la violazione dei termini di conclusione del procedimento. Ha rappresentato di avere chiesto la fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica per presentare la domanda di visto per lavoro subordinato e di avere successivamente inviato una formale diffida, senza ricevere riscontro. Ha quindi chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere. Il Ministero resistente ha depositato una relazione dell’Ambasciata, richiamando la disciplina introdotta dall’art. 3 del d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024, applicabile ai lavoratori cittadini pakistani, in forza della quale l’efficacia del nulla osta al lavoro già rilasciato è sospesa fino alla conferma espressa del positivo espletamento delle verifiche da parte dello Sportello unico per l’immigrazione e sono sospesi i procedimenti per il rilascio dei visti conseguenti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale. Ha rilevato che il ricorrente, cittadino pakistano, è soggetto alla disciplina dell’art. 3, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 145/2024. In particolare, l’efficacia del nulla osta al lavoro rilasciato in suo favore risultava sospesa fino alla conferma espressa da parte dello Sportello unico per l’immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dalla legge. In assenza di un nulla osta efficace, il procedimento di competenza della sede diplomatica per il rilascio del visto non poteva utilmente concludersi con il rilascio del visto, ma soltanto con un provvedimento negativo o soprassessorio, dovendo l’Ambasciata prendere atto della sospensione in attesa degli ulteriori accertamenti delle amministrazioni competenti. Tali accertamenti, pur collegati al procedimento di rilascio del visto, sono stati qualificati come strutturalmente e funzionalmente autonomi. Ne consegue che il ricorrente non aveva un interesse concreto e attuale alla conclusione del procedimento presso la sede diplomatica né all’emanazione dell’ordine giudiziale richiesto. Le spese sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Consente l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione per ottenere l’accertamento dell’obbligo di provvedere; nel caso concreto, l’azione è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale.
art. 3 d.l. 11 ottobre 2024, n. 145
Comma 1: “[i]n relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate di documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, l'articolo 22, comma 5.01, del testo unico ... non si applica e il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del medesimo testo unico”; comma 2: “[s]alvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ... è sospesa fino alla conferma espressa ... del positivo espletamento delle verifiche ... [e] i procedimenti per il rilascio di visto ... pendenti ... sono sospesi”; comma 3: “[g]li Stati e i territori di cui al comma 1 sono individuati con decreto ... Fino al 31 dicembre 2025 ... i commi 1 e 2 si applicano ... ai lavoratori cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka”
Per i lavoratori cittadini pakistani, l’efficacia del nulla osta già rilasciato e i procedimenti pendenti per il rilascio del visto sono sospesi fino alla conferma espressa dello Sportello unico per l’immigrazione circa il positivo espletamento delle verifiche previste.
art. 22, comma 5.01, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La disciplina speciale dell’art. 3, comma 1, d.l. n. 145/2024 ne esclude l’applicazione alle domande di nulla osta riguardanti i lavoratori appartenenti agli Stati individuati dalla norma.
art. 24-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Individua le verifiche del rispetto dei requisiti e delle procedure che devono precedere il rilascio o la conferma del nulla osta nel regime speciale previsto dall’art. 3 d.l. n. 145/2024.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale sospende l’efficacia del nulla osta al lavoro e i procedimenti pendenti per il rilascio del visto d’ingresso fino alla conclusione di verifiche affidate a un’amministrazione diversa dall’autorità consolare, il richiedente non ha un interesse concreto e attuale a ottenere, mediante azione avverso il silenzio, la conclusione del procedimento consolare prima della conferma dell’esito positivo delle verifiche.
- Il procedimento per il rilascio del visto d’ingresso e quello relativo alle verifiche necessarie per rendere efficace il nulla osta possono essere collegati, ma restano strutturalmente e funzionalmente autonomi; l’autorità consolare non può utilmente definire il procedimento di visto in senso favorevole in assenza di un nulla osta efficace.
- L’azione avverso il silenzio è inammissibile per carenza di interesse quando, per effetto di una sospensione legislativa del procedimento o dell’efficacia del presupposto necessario, l’amministrazione destinataria dell’azione non può adottare un provvedimento favorevole e deve attendere le determinazioni di altra amministrazione competente.
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