Sentenza del 11/04/2017 n. 1426 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento di euro 59.580,34 relativa a IRES, IVA, IRAP e sanzioni per l'anno d'imposta 2006. In appello ha sostenuto, da un lato, di non essere legittimato a impugnare l'avviso di accertamento perché, al momento della notifica, non era più in carica come rappresentante legale della polisportiva e, dall'altro, la nullità della cartella per carenza di motivazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che M. G., essendo stato rappresentante legale durante il periodo d'imposta cui si riferiva la pretesa, fosse legittimato e coobbligato solidale a impugnare l'avviso di accertamento, anche se non era più in carica al momento della notifica. Poiché l'avviso, notificato il 27 dicembre 2002, non era stato tempestivamente impugnato, la pretesa tributaria si era consolidata e non poteva essere contestata mediante l'impugnazione della cartella. È stata inoltre respinta l'eccezione di difetto di motivazione della cartella, che indicava gli estremi dell'avviso di accertamento e il numero di ruolo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 2.500 di spese in favore dell'Agenzia delle Entrate e di euro 2.500 in favore dell'Agente della Riscossione, oltre agli oneri di legge dovuti a quest'ultimo.
Norme richiamate
Art. 38 del codice civile
La norma è richiamata per fondare la responsabilità del rappresentante legale dell'associazione o ente per le obbligazioni sorte nel periodo in cui ha esercitato la carica. La responsabilità collegata al periodo di gestione può legittimare il rappresentante a impugnare l'accertamento anche se la carica è cessata prima della notifica.
Cassazione, sentenza n. 5746/2007
È richiamata a sostegno della legittimazione del rappresentante legale, quale coobbligato solidale, a impugnare l'avviso relativo a obbligazioni tributarie riferibili al periodo della sua carica.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 11722/2010
È richiamata per affermare che la cartella può essere motivata mediante il richiamo a un precedente avviso di accertamento già notificato, senza necessità di una nuova esposizione integrale dei fatti e delle ragioni della pretesa.
Cassazione, sentenza n. 25329/2014
Conferma il principio secondo cui la cartella di pagamento che richiama correttamente un avviso di accertamento notificato e indica gli estremi del ruolo non è viziata per difetto di motivazione.
Massime di principio
- Il rappresentante legale può conservare la legittimazione e una possibile responsabilità personale per obbligazioni tributarie riferite al periodo in cui ricopriva la carica, anche se la carica è cessata prima della notifica dell'accertamento.
- La mancata impugnazione tempestiva dell'avviso di accertamento normalmente rende definitiva la pretesa tributaria; la successiva impugnazione della cartella non consente di contestare nuovamente il merito dell'accertamento.
- Quando la cartella deriva da un avviso di accertamento già notificato, è generalmente sufficiente che richiami in modo chiaro gli estremi dell'avviso e del ruolo; non è sempre necessaria una motivazione autonoma e dettagliata.
- Le contestazioni relative a fatti e importi dell'accertamento devono essere sollevate contro l'avviso entro i termini di legge, mentre contro la cartella restano normalmente deducibili soprattutto vizi propri della cartella o fatti successivi, come pagamenti, prescrizione o decadenza, se concretamente applicabili.
- Il rigetto dell'impugnazione può comportare la condanna alle spese in favore di ciascuna parte resistente costituita.
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