Cassazione Penale, Sentenza n. 01166/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava il sequestro preventivo su 7.510 euro sostenendo: (i) omessa/insufficiente motivazione circa il fumus commissi delicti, contestando che i fatti fossero plurimi e non adeguatamente specificati in tempo, luogo e modo; (ii) assenza del vincolo di pertinenzialità tra la somma e il reato per cui si procede, dato che l'ordinanza escludeva che il denaro fosse prodotto, prezzo o profitto del reato e si sarebbe basata su ipotesi speculative di futuro impiego criminoso; (iii) mancata e insufficiente motivazione sul periculum in mora, con motivazione incentrata sulla pericolosità personale dell'indagato e non sulla strumentalità della somma sequestrata, la quale era custodita in una busta in cassaforte e dunque non idonea a dimostrare la pericolosità della res.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, nel giudizio cautelare relativo al sequestro preventivo, il fumus commissi delicti va valutato in termini di sufficienza indiziaria e con adeguata considerazione dello stadio delle indagini, e che l'ordinanza impugnata ha fornito motivazione sufficiente sul quadro corruttivo complessivo in cui il ricorrente era centrale. Ha inoltre ritenuto che il periculum in mora, inteso come concreta possibilità che la libera disponibilità del denaro agevoli la commissione di ulteriori reati, fosse adeguatamente motivato, anche in considerazione della modalità di custodia e dei contrassegni delle buste e del ruolo del ricorrente nell'organizzazione delle retribuzioni corruttive. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
La norma sul sequestro preventivo è stata interpretata nel senso che la 'pertinenzialità' richiesta per il sequestro cautelare è più ampia e flessibile rispetto a quella richiesta per la confisca: può comprendere cose legate indirettamente al reato quando la loro disponibilità possa agevolare la commissione di ulteriori reati (finalità impeditiva). Il giudice deve motivare concretamente il periculum in mora e la pertinenzialità in relazione alla situazione al momento dell'adozione.
art. 319 cod. pen.
Norma (reato di corruzione) rispetto alla quale sono state valutate le emergenze investigative. La Corte ha ritenuto che gli elementi raccolti fossero sufficienti a delineare un sistema corruttivo in cui il denaro poteva avere rilevanza cautelare.
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma sulla concorso di persone nel reato; la sua menzione serve a qualificare la pluralità di soggetti coinvolti nel quadro indiziario utilizzato per valutare il fumus.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato nel principio per cui il ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge; la Corte puntualizza che nella nozione di violazione di legge rientrano anche vizi della motivazione così gravi da renderla incomprensibile o assente.
Massime di principio
- Nel procedimento per sequestro preventivo il requisito del fumus commissi delicti è 'flessibile' e valutato in rapporto allo stadio delle indagini: non è necessario un quadro probatorio definitivo, ma una sufficiente base indiziaria complessiva.
- La pertinenzialità richiesta per il sequestro preventivo ha una portata più ampia rispetto a quella per la confisca: sono ammesse cose che, pur non essendo prodotto, prezzo o profitto del reato, possano strumentalmente agevolare la commissione di ulteriori reati (finalità impeditiva).
- Il periculum in mora deve essere concreto e attuale e valutato rispetto alla situazione esistente al momento dell'adozione della misura; non è sufficiente una mera eventualità astratta, ma può emergere anche dalla natura del bene, dalle modalità di custodia e dal ruolo del detentore nel sistema criminoso.
- Il giudice chiamato a confermare un sequestro deve dare adeguata motivazione anche rispetto alle censure del difensore: in particolare, quando il ricorrente eccepisce genericità dell'imputazione o assenza di nesso con la somma, il giudice deve spiegare perché gli elementi investigativi complessivi superano tali censure.
- In presenza di un quadro indiziario che delinei un sistema corruttivo articolato e il ruolo centrale di un soggetto nella movimentazione e distribuzione di denaro, la mera detenzione di somme in contanti può giustificare il sequestro preventivo se adeguatamente motivata come idonea a finanziare ulteriori accordi corruttivi.
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