Sentenza n. 4620/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 676/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva annullato gli atti comunali di sanatoria edilizia e di positivo riscontro della SCIA per l’agibilità del poliambulatorio
Esito
Favorevole al resistente (condominio e proprietari)
Prevale il privato
La controversia
Il Condominio e alcuni proprietari avevano impugnato gli atti comunali del 30 e 31 maggio 2022, adottati in favore di una struttura sanitaria, deducendone l’illegittimità sotto il profilo urbanistico-edilizio e chiedendo anche l’ottemperanza a una precedente sentenza del TAR. Il TAR aveva respinto la domanda di ottemperanza con sentenza parziale, ma aveva accolto l’azione di annullamento degli atti relativi alla sanatoria e all’agibilità. Le società appellanti hanno contestato, in primo luogo, l’ammissibilità del ricorso originario, sostenendo che gli atti impugnati fossero meramente confermativi di precedenti determinazioni e che la SCIA non fosse direttamente impugnabile dai terzi. Hanno inoltre dedotto che la nuova istruttoria comunale avesse sanato il vizio relativo alla mancata rappresentazione grafica degli impianti e che il potere giurisdizionale si fosse consumato per mancata impugnazione integrale della precedente sentenza. Nel merito hanno sostenuto che la destinazione commerciale fosse stata estesa all’intero immobile, richiamando la legislazione regionale ligure, la disciplina dei magazzini e la documentazione catastale storica, nonché una pratica edilizia di sanatoria del 1994. Il Condominio e i proprietari hanno eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello e hanno proposto appello incidentale subordinato contro il capo relativo all’ottemperanza, riproponendo altresì i motivi assorbiti in primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello principale e dichiarato improcedibile quello incidentale. Ha ritenuto ammissibile il ricorso di primo grado perché gli atti comunali del 30 e 31 maggio 2022 erano stati adottati a seguito dell’annullamento dei precedenti provvedimenti, accedevano a una nuova SCIA, derivavano da una nuova istruttoria ed erano autonomi e sostitutivi rispetto alle precedenti determinazioni; non vi era quindi consumazione del potere giurisdizionale. Nel merito, ha confermato che la concessione edilizia del 2002 aveva attribuito la destinazione commerciale soltanto a una parte dell’immobile, mentre la porzione poi destinata al poliambulatorio era rimasta classificata come magazzino. Lo stato legittimo dell’immobile deve essere ricostruito sulla base dei titoli edilizi legittimanti, considerando anche la destinazione d’uso; la modifica della destinazione senza apposito titolo è illegittima. I dati catastali e le peculiarità della legislazione regionale sui magazzini non sono stati ritenuti idonei a modificare la destinazione risultante dai titoli edilizi. Le società non hanno inoltre dimostrato né che la sanatoria del 1994 avesse attribuito destinazione commerciale all’intero piano, né che la porzione a magazzino fosse stata utilizzata come superficie accessoria dei negozi limitrofi. La sproporzione tra le superfici escludeva, inoltre, i presupposti della pertinenza urbanistica. Il rigetto dell’appello principale ha reso improcedibile l’appello incidentale, proposto in via subordinata. Le appellanti principali sono state condannate alle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9-bis d.P.R. 380/2001
lo stato legittimo dell’immobile si ricostruisce attraverso la documentazione dei titoli edilizi legittimanti, avendo cura anche della destinazione d’uso dello stesso
La disposizione non attribuisce automaticamente efficacia legittimante a qualsiasi titolo o situazione di fatto sopravvenuta: lo stato legittimo deve essere ricostruito sulla base dei titoli edilizi e della destinazione d’uso da essi risultante.
art. 13 legge regionale Liguria n. 16/2008
inseriva nella categoria funzionale “f” soltanto “i magazzini e depositi ad uso privato, non funzionali ad attività appartenenti alle altre destinazioni d’uso”
La disciplina regionale è stata esaminata senza ritenere che potesse alterare la destinazione funzionale concretamente risultante dai titoli edilizi.
art. 14, comma 1, lett. b), legge regionale Liguria n. 1/2007
include nel “commercio al dettaglio in sede fissa” anche le superfici destinate a magazzini
Il richiamo alla norma regionale non dimostra, nel caso concreto, l’acquisizione della destinazione commerciale della porzione immobiliare interessata dal poliambulatorio.
art. 48 legge n. 47/1985
La pratica edilizia di sanatoria del 1994 è stata richiamata dalle appellanti, ma non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare che l’intero piano dell’edificio avesse acquisito destinazione commerciale.
Massime di principio
- Ai fini della verifica dello stato legittimo di un immobile, occorre fare riferimento ai titoli edilizi legittimanti e alla destinazione d’uso da essi risultante; una modifica della destinazione d’uso priva di apposito titolo non può considerarsi legittima.
- Gli atti adottati dall’amministrazione a seguito dell’annullamento giurisdizionale di precedenti provvedimenti, quando derivano da una nuova SCIA e da una nuova istruttoria e sostituiscono le determinazioni precedenti, sono autonomi e autonomamente impugnabili; la loro impugnazione non è preclusa dalla mancata contestazione di tutti i profili della precedente decisione.
- I dati catastali non sono di per sé idonei a dimostrare la destinazione urbanistico-edilizia legittima di un immobile quando tale destinazione deve essere ricostruita sulla base dei titoli edilizi.
- La destinazione commerciale attribuita a una porzione dell’edificio non si estende automaticamente alle altre porzioni che, secondo i titoli edilizi, conservano una destinazione diversa, quale quella a magazzino.
- La pertinenza urbanistica presuppone un rapporto di strumentalità e accessorietà e una dimensione ridotta del bene pertinenziale, sia in assoluto sia rispetto al bene principale; tale presupposto può essere escluso dalla sproporzione tra le superfici interessate.
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