Sentenza del 21/04/2017 n. 10106 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Alatri ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., deducendo un errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. La precedente sentenza della Corte di cassazione aveva erroneamente dichiarato di non dover provvedere sulle spese in favore del Comune, ritenendo che quest'ultimo non si fosse difeso. Dagli atti processuali, tuttavia, risultava che il Comune si era regolarmente costituito mediante controricorso e aveva partecipato all'udienza di discussione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione e ha revocato la precedente sentenza limitatamente alla parte relativa all'omessa pronuncia sulle spese. Nel giudizio rescissorio ha condannato in solido S.P. e S.G. a rimborsare al Comune di Alatri le spese del precedente giudizio di legittimità, liquidate in 1.300 euro, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge. Le spese del giudizio di revocazione sono state invece compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 391-bis c.p.c.
Consente di impugnare per revocazione le sentenze della Corte di cassazione affette da errore di fatto, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
Prevede la revocazione quando la sentenza è fondata sull'erronea percezione di un fatto risultante dagli atti o documenti di causa, purché il fatto non abbia costituito oggetto di discussione tra le parti. Nel caso concreto, l'errore consisteva nell'aver ritenuto non costituito il Comune, nonostante la sua costituzione e partecipazione all'udienza risultassero dagli atti.
Massime di principio
- Un errore della sentenza derivante dalla mancata o erronea percezione di un dato processuale oggettivamente risultante dagli atti può integrare errore di fatto revocatorio.
- La revocazione può essere utilizzata per correggere un'omessa pronuncia sulle spese quando l'omissione dipende dall'erronea convinzione che una parte non si sia costituita o non abbia partecipato al giudizio.
- Quando una parte risulta regolarmente costituita e il giudizio si conclude a suo favore o con soccombenza dell'altra parte, le spese possono essere poste a carico della parte soccombente anche se la sentenza originaria aveva erroneamente omesso di liquidarle.
- La correzione mediante revocazione può riguardare soltanto la parte della decisione viziata dall'errore, lasciando ferme le altre statuizioni.
- Le spese del giudizio di revocazione possono essere compensate quando l'impugnazione si rende necessaria per correggere un errore della stessa decisione giudiziaria, mentre le spese del giudizio originario possono essere poste a carico della parte soccombente.
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