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Sentenza

Sentenza del 09/06/2017 n. 5198 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava l'avviso di accertamento notificato il 24 aprile 2014, relativo all'anno d'imposta 2009, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione maggiori redditi ai fini IRPEF, IRAP e IVA sulla base dei movimenti di quattro conti correnti bancari. L'Ufficio aveva considerato fiscalmente rilevanti versamenti per 240.205 euro e prelevamenti per 58.823 euro, determinando un maggior reddito complessivo di 299.028 euro. Il contribuente sosteneva, tra l'altro, l'illegittimità della presunzione bancaria, la violazione del contraddittorio preventivo, l'insufficienza della motivazione della sentenza di primo grado e la validità di dichiarazioni private attestanti la restituzione di prestiti. Contestava inoltre la sproporzione delle sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Campania ha rigettato integralmente l'appello e confermato la decisione di primo grado. È stata mantenuta la ripresa fiscale relativa ai versamenti bancari per 240.205 euro, mentre erano già stati esclusi dal calcolo i prelevamenti di 58.823 euro, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014. Le dichiarazioni e scritture private prodotte dal contribuente sono state ritenute generiche, prive di data certa, non riscontrabili, inverosimili e incompatibili con la capacità economica dei presunti mutuatari. È stata esclusa la violazione del contraddittorio, poiché il contribuente era stato invitato a fornire giustificazioni prima dell'accertamento. La contestazione sulla sproporzione delle sanzioni è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in appello. Il contribuente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese del secondo grado, oltre accessori, nonché al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973

    Prevede la rilevanza delle risultanze dei conti bancari nell'accertamento delle imposte sui redditi e una presunzione relativa di maggior reddito, superabile dal contribuente mediante una prova analitica e credibile della diversa natura delle operazioni.

  • Art. 51, comma 2, n. 2, D.P.R. 633/1972

    Consente l'utilizzo dei dati dei conti bancari per l'accertamento dell'IVA, attribuendo rilievo presuntivo ai versamenti non adeguatamente giustificati.

  • Art. 12, comma 7, Legge 212/2000

    Tutela il contraddittorio e il diritto di difesa del contribuente nella fase antecedente all'emissione dell'atto impositivo; nel caso concreto la norma è stata ritenuta rispettata perché il contribuente era stato invitato a fornire chiarimenti e documentazione.

  • Art. 57, comma 1, D.Lgs. 546/1992

    Vieta la proposizione in appello di domande nuove. La richiesta di riduzione delle sanzioni, non formulata nel ricorso introduttivo, è stata quindi dichiarata inammissibile.

  • Art. 15 D.Lgs. 546/1992

    Disciplina la condanna alle spese nel processo tributario; essendo stato respinto l'appello, il contribuente è stato condannato alle spese del grado.

  • Art. 92, comma 2, Codice di procedura civile

    Consente la compensazione delle spese solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni. La Commissione ha escluso tali ragioni, ponendo le spese a carico della parte soccombente.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, Testo Unico sulle spese di giustizia

    Prevede il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto integrale dell'impugnazione, disposizione ritenuta applicabile anche al processo tributario.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 228/2014

    Ha escluso, per i lavoratori autonomi e professionisti, l'automatica presunzione che i prelevamenti bancari costituiscano compensi non dichiarati; nel caso concreto sono stati quindi considerati fiscalmente rilevanti soltanto i versamenti.

  • Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 1519 del 20 gennaio 2017

    In tema di imposte sui redditi, la presunzione legale relativa della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. 32, comma 1, n. 2), D.P.R. 600/1973, non è riferibile ai soli titolari del reddito d'impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti.

    I versamenti bancari possono essere presunti come redditi imponibili non dichiarati per qualunque contribuente, salvo prova contraria specifica, documentata e attendibile. I prelevamenti non hanno invece la stessa efficacia presuntiva nei confronti dei lavoratori autonomi.

Massime di principio

  • In presenza di versamenti bancari non spiegati, l'Amministrazione finanziaria può considerarli presuntivamente redditi imponibili anche nei confronti di contribuenti che non esercitano attività d'impresa o lavoro autonomo.
  • La presunzione bancaria è relativa: il contribuente può superarla, ma deve collegare analiticamente ogni movimento alla sua effettiva origine, dimostrando che si tratta, ad esempio, di prestiti, restituzioni, trasferimenti già tassati o somme fiscalmente irrilevanti.
  • Scritture private e dichiarazioni di terzi sono più efficaci se hanno data certa, indicano importi, soggetti, modalità, tempi e causali delle operazioni e sono supportate da evidenze bancarie o da altra documentazione indipendente.
  • La mera produzione di dichiarazioni generiche, prive di riscontri e riferite a prestiti inverosimili o incompatibili con la capacità economica dei soggetti coinvolti può essere legittimamente respinta.
  • Il contraddittorio preventivo è normalmente considerato rispettato quando l'Ufficio invita il contribuente a fornire chiarimenti e documenti prima dell'emissione dell'accertamento, anche se poi non accoglie le giustificazioni.
  • Le contestazioni e le domande devono essere formulate già nel ricorso introduttivo: proporre per la prima volta in appello una richiesta, come la riduzione delle sanzioni, può comportarne l'inammissibilità.
  • Per i lavoratori autonomi, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, i prelevamenti bancari non sono automaticamente assimilabili a compensi non dichiarati; la presunzione resta invece operativa per i versamenti nei confronti della generalità dei contribuenti.
  • Il rigetto integrale dell'appello può comportare, oltre alle spese di giudizio, il raddoppio del contributo unificato.

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