Cassazione Civile, Ordinanza n. 36746/2021 del 25/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, in sede di legittimità, di un'ordinanza della Presidente della Commissione tributaria provinciale di Milano. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, ma dagli atti richiamati nella decisione è emerso che la notifica del ricorso si era perfezionata il 27/02/2021 e che il ricorso non era stato poi depositato in cancelleria entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 369 c.p.c. La Corte, aderendo alla proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c., ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità per omesso tempestivo deposito. Il controricorrente si è costituito tramite l'Avvocatura dello Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali era proposto, termine che decorre dalla data di perfezionamento della notifica. Ha inoltre condannato la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto
il ricorso per cassazione deve essere depositato entro venti giorni dall'ultima notificazione; il mancato rispetto del termine comporta improcedibilità, rilevabile d'ufficio.
art. 380-bis c.p.c.
il relatore può formulare proposta definitoria che il collegio può condividere.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
in presenza dei presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115/2002
individua l'importo base del contributo unificato cui si ricollega il possibile raddoppio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito del ricorso nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. è un adempimento essenziale: la sua omissione determina improcedibilità del ricorso, anche se la parte resistente si è costituita.
- Ai fini del computo del termine di deposito rileva la data di perfezionamento della notificazione del ricorso alle parti contro cui è proposto.
- L'improcedibilità per omesso tempestivo deposito è una sanzione processuale rilevabile d'ufficio dal giudice di legittimità.
- La costituzione del controricorrente non sana il mancato rispetto del termine per il deposito del ricorso in cassazione.
- In caso di declaratoria di improcedibilità, la parte ricorrente è normalmente condannata alle spese e può essere tenuta al raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
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