Sentenza n. 712/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento, dell’ordinanza n. 35 del 25.11.2020, emessa dal Responsabile Area Tecnica Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Monteroni d’Arbia e relativa a: ordinanza di demolizione di fabbricati costruiti in assenza di permesso di costruire e messa in ripristino dell’area agricola trasformata in deposito di materiali e attrezzi di cantiere, notificata in data 11.01.2021; nonché di ogni eventuale atto presupposto, connesso e, comunque, conseguenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica di parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dell'area agricola trasformata in deposito di materiali e attrezzi di cantiere
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale con un'unica censura di eccesso di potere, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto esplicitare uno specifico interesse pubblico alla demolizione, anche in ragione della risalenza degli abusi e dell'asserita inerzia amministrativa. L'ordinanza riguardava diversi fabbricati e manufatti realizzati in assenza di permesso di costruire su un'area agricola esterna al centro abitato, classificata dal PRG come zona E3 di particolare interesse. Gli interventi comprendevano un edificio composto da più corpi utilizzato anche come abitazione, una tettoia, un annesso in muratura, accessori, un baraccamento di cantiere, un box prefabbricato e la viabilità interna. L'amministrazione aveva inoltre accertato la trasformazione della superficie agricola in area urbanizzata mediante livellazioni, piattaforme in calcestruzzo, pavimentazioni, marciapiedi e muri di contenimento, destinata in parte a resede abitativo e in parte a deposito di materiali, mezzi e attrezzature edilizie.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la censura. È rimasto incontestato che i manufatti fossero stati realizzati senza i necessari titoli edilizi e che insistessero in una zona agricola a esclusiva o prevalente funzione agricola, nella quale sono ammesse soltanto opere strumentali all'attività agricola. Il giudice ha rilevato che una parte dei manufatti presentava caratteristiche di abitazione, con infissi, pavimenti, rivestimenti, impianti tecnologici, predisposizioni per cucina e stufa, studio, porta blindata e servizio igienico; gli altri erano utilizzati per depositi, ricovero di attrezzature edilizie e attività di officina. Non è stata dimostrata la strumentalità delle opere rispetto a un'attività agricola né lo status di imprenditore agricolo. La repressione dell'abuso edilizio costituisce attività vincolata e non richiede una motivazione specifica sull'interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, né il decorso del tempo o l'inerzia amministrativa impediscono l'adozione della misura repressiva. Nel caso concreto, peraltro, non risultavano provate né l'inerzia né la particolare risalenza degli abusi, poiché un'ortofoto attestava che l'area era libera da fabbricati nel 2002. L'ordinanza conteneva un'adeguata descrizione degli abusi e richiamava sia l'assenza dei titoli abilitativi sia il contrasto con lo strumento urbanistico. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
d.P.R. 380/2001
La repressione degli abusi edilizi mediante ordine di demolizione è esercizio di attività vincolata, subordinata all'accertamento dell'abuso e dell'assenza del titolo edilizio, senza necessità di una specifica ponderazione dell'interesse pubblico attuale alla demolizione.
N.T.A. del P.R.G. del Comune di Monteroni d'Arbia, art. 94
L'area è inserita nel sistema delle aree agricole delle colline e classificata come zona E3 a prevalente funzione agricola; tale disciplina è stata utilizzata per valutare il contrasto urbanistico delle opere e la loro non dimostrata strumentalità all'attività agricola.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è un atto vincolato: una volta accertati l'abuso e l'assenza del titolo edilizio, l'amministrazione non deve motivare sulla sussistenza di uno specifico interesse pubblico attuale alla demolizione.
- Il decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso e l'eventuale inerzia dell'amministrazione non fanno venir meno il potere repressivo edilizio né impongono, di per sé, una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico, salva la necessità di una concreta prova della risalenza e delle circostanze rilevanti.
- In zona agricola sono consentite opere edilizie strumentali all'attività agricola; anche gli immobili a destinazione residenziale sono ammissibili solo quando sia dimostrata la loro concreta strumentalità all'attività agricola.
- Chi intende edificare in zona agricola deve dimostrare, ai fini della verifica della strumentalità delle opere, la propria qualità di imprenditore agricolo o comunque il collegamento concreto tra manufatti e attività agricola.
- Un'ordinanza di demolizione è adeguatamente motivata quando descrive gli abusi, indica l'assenza dei titoli abilitativi e specifica il contrasto delle opere con la disciplina urbanistica applicabile.
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