Sentenza n. 1684/2026 - Venezia, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale che negava il sostegno della maggiore spesa per la retta della nuova comunità alloggio, confermando il contributo già riconosciuto per l'anno precedente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota con cui il Comune, pur riservandosi di adottare il provvedimento definitivo sul contributo, aveva comunicato di non voler sostenere la maggiore spesa derivante dal trasferimento in una diversa comunità alloggio, lasciandola a carico della famiglia salvo il rientro nella struttura originaria. Ha dedotto: violazione dell'art. 2, comma 1, del d.P.C.M. n. 159 del 2013, per la mancata determinazione della compartecipazione sulla base dell'ISEE; violazione del diritto di libera scelta della struttura socio-sanitaria ai sensi dell'art. 8-bis, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992; lesione del minimo vitale, poiché la retta avrebbe assorbito l'unica entrata della ricorrente, costituita dalla pensione di invalidità; superamento della precedente dichiarazione familiare di disponibilità a contribuire alla retta, alla luce della successiva istanza di integrazione; difetto di istruttoria, per non avere il Comune verificato concretamente il rischio di scompenso psichico e disagio emotivo collegato al trasferimento; violazione della partecipazione procedimentale per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità, sostenendo la natura meramente interlocutoria della nota, e l'improcedibilità per sopravvenuta adozione di un provvedimento definitivo favorevole alla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo impugnabile autonomamente la nota endoprocedimentale. In via generale, gli atti endoprocedimentali non sono autonomamente lesivi, salvo che siano vincolanti o determinino un arresto procedimentale oppure conformino in modo definitivo il contenuto dell'atto conclusivo. Nel caso concreto, la nota non aveva natura meramente interlocutoria, poiché comunicava in modo sostanzialmente definitivo il diniego di sostenere la maggiore spesa per la nuova struttura e produceva una lesione diretta nella sfera economica della beneficiaria. Il ricorso è stato tuttavia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a., poiché il Comune aveva successivamente adottato la determinazione dirigenziale n. 689 del 9 luglio 2025, riconoscendo per l'annualità 2025 un contributo di 40.000 euro per l'integrazione della retta nella nuova struttura, anche in considerazione dell'esito favorevole dell'UVMD e dell'insufficienza dei mezzi economici della ricorrente. La ricorrente non aveva impugnato il provvedimento sopravvenuto. Il TAR ha inoltre rilevato che non era stata fornita prova del fatto che il contributo fosse stato determinato senza considerare la capacità economica secondo l'ISEE. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ha compensato le spese, osservando che la nota originaria non escludeva la successiva determinazione del contributo sulla base dell'ISEE, ma negava soltanto la copertura della maggiore spesa collegata al trasferimento. È stata confermata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed è stato liquidato al difensore della ricorrente l'importo di 1.300 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.P.C.M. n. 159/2013
La ricorrente ha invocato la determinazione della compartecipazione e dell'integrazione della retta sulla base dell'ISEE; il TAR non ha esaminato nel merito la violazione, rilevando che non era stata provata la mancata considerazione della capacità economica e che l'atto sopravvenuto non era stato impugnato.
art. 8-bis, comma 2, d.lgs. n. 502/1992
La disposizione è stata invocata a sostegno del diritto di libera scelta dell'assistito in relazione al trasferimento nella nuova struttura; il TAR non ha definito nel merito tale questione per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; è stato applicato perché il Comune ha adottato un successivo provvedimento conclusivo favorevole, non impugnato.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato quale base processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 126, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
È stato applicato per confermare l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, non apparendo manifestamente infondate le pretese dedotte.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
valori medi delle tariffe professionali vigenti; impegno professionale
Rimette al giudice la liquidazione dell'onorario e delle spese del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
Determina il dimezzamento del compenso spettante al difensore nel processo amministrativo con patrocinio a spese dello Stato.
art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014
il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento
Ha consentito l'ulteriore riduzione del compenso in ragione della semplicità e serialità delle questioni e dell'improcedibilità del ricorso.
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
Rende separatamente opponibile la statuizione avente natura di decreto collegiale relativa alla liquidazione del compenso al difensore.
Massime di principio
- Un atto endoprocedimentale è eccezionalmente autonomamente impugnabile quando, pur non definendo formalmente il procedimento, produce una lesione diretta oppure conforma in modo sostanzialmente definitivo il contenuto dell'atto conclusivo; non è sufficiente la sua mera natura interlocutoria o preparatoria.
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento conclusivo che definisce la medesima posizione sostanziale determina la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione dell'atto endoprocedimentale, soprattutto quando il provvedimento successivo non sia stato impugnato entro il termine decadenziale.
- La mancata impugnazione del provvedimento sopravvenuto impedisce di mantenere l'interesse alla decisione sull'atto endoprocedimentale, anche qualora il ricorrente contesti il criterio utilizzato nel provvedimento successivo per determinare la propria compartecipazione economica.
- Ai fini della soccombenza virtuale, il giudice può valutare sommariamente il merito nonostante la declaratoria di improcedibilità; la compensazione delle spese è giustificata quando l'atto originariamente impugnato non escludeva in assoluto la successiva determinazione del contributo secondo la capacità economica dell'interessato, ma riguardava soltanto la copertura di una maggiore spesa specifica.
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