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Sentenza

Sentenza n. 10680/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 1 – DM 6 luglio 2022); - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 2 – DM 6 ottobre 2022, linee guida); nonché, ove occorrer possa ed in parte qua: - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 (doc. 3 – circolare prot. n.1341); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 – integrazione della nota del 19 febbraio 2016 (doc. 4 – circolare prot. n. 3251); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 21179 dell'8 febbraio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, come modificato dall'art. 1, co. 557 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (doc. 5 – circolare prot. n. 21179); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 6 – circolare prot. n.22413); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 7435 del 17 marzo 2020 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno2015, n.78, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n.145, art.1, co. 557 (doc. 7 – circolare prot. n. 7435); - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. N. 181 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 8 – Accordo Atto rep. N. 181); - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto Rep. N. 182 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per l'anno 2019 (doc. 9 – Accordo Atto rep. N. 182); - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022 – Schema di Decreto Ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (doc.10 – intesa Conferenza prot. 22/179/CR6/7); - dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – tetti dispositivi medici 2015-2018 – trasmissione schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (doc. 11 – intesa sullo schema del dm adozione linee guida); - dell'Intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – intesa sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, tetti dispositivi medici 2015-2018 (doc. 12 – intesa CSR sullo schema del dm adozione linee guida); - del Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, in G.U. del 10 giugno 2012, serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale (doc. 13 – DM 15 giugno 2012 – modelli CE); - del Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, in G.U. del 25 giugno 2019, serie generale n. 147, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP), (doc. 14 – DM 25 giugno 2019, modelli CE); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto; ed altresì - del Decreto n. 29985 del 14 dicembre 2022 della Direzione Centrale e Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (doc. 15 - decreto n. 29985 del 14.12.2022) unitamente al relativo Allegato A (doc. 16 - All. A al decreto 29985/2022); - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori e comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; nonché, ove occorrer possa: - del Decreto n. 634/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); - del Decreto n. 696/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); - del Decreto n. 692/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); - della nota prot. n. 18453/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); - del Decreto n. 441/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l'Area Bassa Friulana nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano Isontina nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); - del Decreto n. 187/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); - del Decreto n. 145/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO); - del Decreto n. 376/2019 dell'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO); - del Decreto n. 149/2019 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); - del Decreto n. 130/2019 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); - del Decreto n. 101/2019 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); - della nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); - della nota prot. SPS-GEN-2019-17827-A dd. 13.09.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); - della nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità; - della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità; - della nota prot. n. 239210 del 14.11.2022 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EUFOTON S.R.L. il 27\11\2025 : - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia rubricato “D.L. 95/2025 - VERSAMENTO DEL 25%” (doc. 17 - Avviso) e del relativo allegato “Tabella importi in applicazione dell’articolo 7 del D.L. 95/2025” (doc. 18 - Allegato);

Giustizia amministrativa202308837

Sintesi

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TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, atti regionali applicativi della Regione Friuli Venezia Giulia e avviso regionale relativo alla definizione agevolata introdotta dall’art. 7 d.l. 95/2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato il sistema del payback sui dispositivi medici, chiedendo l’annullamento degli atti statali presupposti, degli atti regionali applicativi e, con motivi aggiunti, dell’avviso regionale relativo al versamento agevolato del 25%. Ha dedotto l’illegittimità costituzionale ed eurounitaria dell’art. 9-ter d.l. 78/2015, per violazione dei principi di certezza del diritto, irretroattività, legittimo affidamento, proporzionalità, libertà di iniziativa economica, capacità contributiva e riserva di legge; ha contestato la qualificazione del payback, la fissazione dei tetti di spesa, l’asserita alterazione dell’equilibrio economico dei contratti pubblici e la possibile incidenza sull’IVA. Ha inoltre dedotto vizi propri degli atti statali e regionali per difetto di istruttoria e motivazione, mancata partecipazione procedimentale, carenza di trasparenza, erronea utilizzazione dei modelli CE, mancata distinzione tra costo dei dispositivi e costo dei servizi, erronea quantificazione del fatturato e degli importi dovuti, nonché violazione delle linee guida ministeriali. Con i motivi aggiunti ha contestato il meccanismo deflattivo sopravvenuto, sostenendo che esso avrebbe inciso sul diritto di difesa e sull’accesso alla tutela giurisdizionale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso introduttivo in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e lo ha rigettato nella restante parte; ha inoltre rigettato i motivi aggiunti. Quanto agli atti statali, il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, che ha ritenuto il sistema del payback, per il quadriennio 2015-2018, ragionevole e proporzionato, non contrario alla riserva di legge, né lesivo dei principi di irretroattività e legittimo affidamento. Le imprese erano infatti consapevoli già dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano in caso di superamento; gli interventi normativi successivi avrebbero reso operativo un obbligo sostanziale già previsto, senza introdurre retroattivamente un nuovo onere. Il TAR ha quindi escluso anche i vizi propri dei decreti ministeriali, rilevando che quote di ripiano, criterio proporzionale fondato sul fatturato e tetto del 4,4% erano sufficientemente conoscibili e predeterminati. Quanto agli atti regionali, il giudice ha ritenuto che le Regioni svolgano attività meramente tecnico-contabile e vincolata: verificano i dati, individuano le imprese e calcolano matematicamente l’importo dovuto sulla base di parametri già fissati dallo Stato. Non esercitando un potere autoritativo, tali atti incidono su diritti soggettivi di natura patrimoniale e le relative controversie spettano al giudice ordinario. È stata quindi dichiarata l’inammissibilità per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha ritenuto il meccanismo di definizione agevolata un beneficio facoltativo, compatibile con la Costituzione: l’impresa può non aderirvi e coltivare il giudizio, assumendo il rischio della decisione, oppure aderirvi accettandone gli effetti legali. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    La quota di ripiano messa a carico delle aziende private segue un andamento crescente nel tempo ed è pari al 40 per cento nell’anno 2015, al 45 per cento nell’anno 2016 e al 50 per cento nell’anno 2017 e successivi.

    La norma pone a carico delle imprese fornitrici una quota del ripiano del superamento del tetto regionale, determinata in proporzione all’incidenza del fatturato dell’impresa sulla spesa complessiva per dispositivi medici del servizio sanitario regionale.

  • art. 9-ter, comma 8, d.l. 78/2015

    Il superamento del tetto di spesa, nazionale e regionale, concernente l’acquisto dei dispositivi medici, è rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell’IVA.

    Il superamento del tetto e il fatturato rilevante sono determinati secondo i dati di fatturazione e al lordo dell’IVA, nei termini stabiliti dalla legge.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015

    Le Regioni e le Province Autonome definiscono, con proprio provvedimento, l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile.

    La disposizione attribuisce alle Regioni attività attuative e tecnico-contabili di individuazione delle imprese e degli importi, senza conferire loro il potere di determinare il tetto, certificarne il superamento o modificare i criteri di riparto.

  • art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    Ha introdotto il comma 9-bis dell’art. 9-ter d.l. 78/2015, disciplinando la procedura di attuazione del payback per gli anni 2015-2018.

  • art. 1, comma 557, l. 145/2018

    Ha modificato il comma 8 dell’art. 9-ter d.l. 78/2015, prevedendo la rilevazione del superamento del tetto sulla base del fatturato delle aziende e dei dati di fatturazione elettronica.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Ha istituito un fondo destinato al ripiano del tetto regionale 2015-2018 e previsto, nella disciplina originaria, una definizione agevolata con pagamento del 48 per cento della quota dovuta.

  • art. 7 d.l. 95/2025

    Ha introdotto il meccanismo deflattivo contestato con i motivi aggiunti, qualificato dal TAR come definizione agevolata facoltativa del debito delle imprese fornitrici.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia dichiarata priva di giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.

  • art. 133 c.p.a.

    Il TAR ha precisato che la controversia sugli atti regionali non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché riguarda un rapporto obbligatorio e un diritto soggettivo patrimoniale.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato dato avviso alle parti della possibile parziale inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

  • art. 23 Cost.

    La Corte costituzionale ha ritenuto rispettata la riserva di legge, poiché la disciplina individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione e criteri generali di determinazione del ripiano.

  • art. 41 Cost.

    Il meccanismo del payback è stato ritenuto ragionevole e proporzionato rispetto all’obiettivo di razionalizzazione della spesa sanitaria e di tutela della salute.

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    La disciplina non è stata ritenuta lesiva della tutela patrimoniale convenzionale, poiché l’obbligo era prevedibile dal 2015 e inserito in un complessivo bilanciamento di interessi.

  • art. 140/2024 Corte costituzionale

    Ha escluso, per il payback relativo agli anni 2015-2018, la violazione dei principi di proporzionalità, irretroattività, legittimo affidamento e riserva di legge.

  • art. 139/2024 Corte costituzionale

    Ha esteso a tutte le aziende fornitrici la riduzione al 48 per cento della quota di ripiano prevista dall’art. 8, comma 3, d.l. 34/2023.

Massime di principio

  • Il sistema del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non viola, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024 richiamata dal giudice amministrativo, i principi di proporzionalità, irretroattività e legittimo affidamento, poiché l’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano era conoscibile dalle imprese già dal 2015; gli interventi normativi successivi hanno reso operative procedure già previste senza introdurre retroattivamente il presupposto sostanziale dell’obbligazione.
  • La disciplina del payback rispetta la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. quando individua direttamente i soggetti obbligati, l’oggetto della prestazione, le percentuali di partecipazione al ripiano e i criteri generali per la determinazione dell’importo, anche se la quantificazione concreta è demandata ad atti amministrativi vincolati.
  • Le attività regionali di verifica contabile, individuazione delle imprese soggette al ripiano e calcolo dell’importo dovuto secondo parametri già fissati dalla legge e dagli atti statali costituiscono attività meramente tecnico-esecutive, prive di discrezionalità amministrativa o tecnica e non espressive di potere autoritativo.
  • Le controversie sugli atti regionali di attuazione del payback, quando contestano esclusivamente il corretto calcolo del fatturato e della quota dovuta, riguardano un diritto soggettivo patrimoniale e spettano al giudice ordinario, non al giudice amministrativo; l’atto denominato dalla legge “provvedimento” non muta la natura sostanziale del rapporto.
  • Una definizione agevolata facoltativa del debito di payback non viola di per sé il diritto di difesa se lascia all’impresa la scelta tra aderire al beneficio, accettandone gli effetti legali, e non aderire, mantenendo la possibilità di contestare giudizialmente l’an e il quantum dell’obbligazione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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