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Sentenza

Sentenza n. 389/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del diniego di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202502645

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione fondato sulla pendenza di un procedimento penale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero, dopo il preavviso di rigetto, aveva inizialmente rilevato anche una carenza reddituale, ma nel provvedimento definitivo aveva ritenuto superato tale profilo sulla base della documentazione prodotta. Il diniego era quindi fondato esclusivamente sulla pendenza di un procedimento penale per furto semplice, furto aggravato e danneggiamento. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo: l'insussistenza della carenza reddituale; l'erronea riferibilità del procedimento penale, ipotizzando un caso di omonimia; l'inidoneità di una mera pendenza penale, non seguita da condanna, a giustificare il diniego in ragione della presunzione di non colpevolezza ex art. 27 Cost.; la mancata considerazione della complessiva condotta, della residenza ultradecennale e dell'integrazione economica e sociale in Italia. Nel corso del giudizio, tuttavia, la difesa del ricorrente ha riconosciuto l'esistenza del procedimento penale, precisando che esso era ancora pendente nella fase dibattimentale.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto che la cittadinanza per naturalizzazione costituisca oggetto di un'ampia discrezionalità amministrativa e non integri un diritto automatico in presenza della residenza decennale e degli altri requisiti. Il giudice ha rilevato che il requisito reddituale era stato espressamente ritenuto soddisfatto dal Ministero e che il diniego si fondava soltanto sulla vicenda penale. La pendenza del procedimento è stata ritenuta legittimamente valutabile in sede amministrativa, anche in assenza di una condanna, poiché la valutazione amministrativa della condotta e dell'affidabilità del richiedente è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale e può fondarsi anche su elementi indiziari e su una prognosi di futura integrazione e adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento. Sono stati considerati, nel loro intreccio, la gravità dei reati contestati, la loro collocazione temporale nel decennio di osservazione anteriore alla domanda e la perdurante pendenza del processo. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a sostenere un giudizio non manifestamente irragionevole di inaffidabilità, senza violazione della presunzione di non colpevolezza, poiché il procedimento amministrativo non aveva natura sanzionatoria. Il sindacato giurisdizionale è stato limitato alla verifica estrinseca dell'istruttoria, della veridicità dei fatti e della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione ministeriale. Le deduzioni sulla residenza, sull'integrazione economica e sull'assenza di condanna non sono state ritenute idonee a superare il giudizio discrezionale dell'Amministrazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 1.500,00 oltre accessori di legge per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

    la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La residenza decennale costituisce un presupposto per la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la concessione è subordinata a una valutazione ampiamente discrezionale dell'interesse pubblico, dell'integrazione e dell'affidabilità del richiedente.

  • art. 6 legge n. 91/1992

    la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione

    La previsione delle condanne ostative alla cittadinanza per matrimonio è stata richiamata quale indice della rilevanza ostativa, a fortiori, di reati di analoga gravità nella valutazione discrezionale della cittadinanza per naturalizzazione.

  • art. 10-bis legge n. 241/1990

    Il preavviso di diniego ha consentito al richiedente di presentare osservazioni; il Ministero ha ritenuto superato, alla luce di tali osservazioni, il rilievo relativo al reddito.

  • art. 27 Cost.

    principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza

    La presunzione di non colpevolezza non impedisce all'Amministrazione di valutare autonomamente, in chiave prognostica e non sanzionatoria, fatti e risultanze di un procedimento penale pendente.

  • art. 624 c.p.

    La pena prevista per il furto semplice, fino a tre anni di reclusione, è stata valorizzata per evidenziare la gravità della fattispecie contestata.

  • art. 625, comma 1, parte 2, c.p.

    La contestazione del furto aggravato è stata considerata, insieme agli altri reati, quale elemento della valutazione complessiva sull'affidabilità del richiedente.

  • art. 635 c.p.

    La contestazione del danneggiamento è stata considerata quale ulteriore elemento della vicenda penale posta a fondamento del diniego.

Massime di principio

  • La cittadinanza italiana per naturalizzazione, prevista dall'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, è oggetto di un provvedimento discrezionale di alta amministrazione: la residenza legale decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda e non attribuisce un diritto automatico al conferimento dello status civitatis.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'Amministrazione può valutare negativamente la pendenza di un procedimento penale anche in assenza di una condanna definitiva, purché la valutazione sia inserita in un'istruttoria concreta e sorretta da una motivazione logica, coerente e ragionevole; tale valutazione amministrativa non ha natura sanzionatoria e resta autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale.
  • La gravità dei reati contestati, la loro collocazione nel decennio anteriore alla domanda e la pendenza del processo possono essere valutate congiuntamente quali elementi idonei a fondare una prognosi negativa sull'affidabilità del richiedente e sulla sua piena integrazione nella comunità nazionale.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza è estrinseco e non sostitutivo: comprende la verifica della sufficienza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti e dell'assenza di travisamento, illogicità o irragionevolezza, ma non consente di sostituire alla valutazione ministeriale una diversa ponderazione dell'affidabilità del richiedente.
  • La presunzione di non colpevolezza opera nell'accertamento della responsabilità penale, ma non esclude che i medesimi fatti possano essere autonomamente considerati dall'Amministrazione ai fini della prognosi sull'adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento e sulla futura affidabilità del richiedente la cittadinanza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPrincipi di precauzione e prevenzione

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