Sentenza n. 1697/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento dell’I.N.P.S. n. 25M3P2SA00002 del 26.02.2025 di rigetto dell’istanza di accesso all'Assegno di Integrazione Salariale di cui all'art.29 del D.Lgs 148/2015 e s.m.i.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'accesso al Fondo di integrazione salariale per il periodo dal 4 aprile 2024 al 2 ottobre 2024, motivato con l'integrabilità della causale dichiarata di mancanza di lavoro e commesse
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego dell'INPS deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, con particolare riferimento agli artt. 1, 3, 8 e 11 del D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016 e agli artt. 11, 15, 16 e 29 del d.lgs. n. 148/2015. Ha lamentato difetto di motivazione, sostenendo che la riduzione dei ricoveri e delle nascite nel reparto di ostetricia, connessa anche agli effetti della pandemia, integrasse una riduzione di lavoro e commesse idonea all'accesso al FIS. La ricorrente ha inoltre dedotto che l'INPS avrebbe valutato in modo formalistico e superficiale la relazione tecnica e avrebbe dovuto richiedere chiarimenti mediante soccorso istruttorio, anziché respingere l'istanza. Secondo la società, gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento tecnologico erano funzionali alla ripresa e all'incremento dell'attività e non costituivano la causa effettiva della sospensione lavorativa. Dagli atti risultava, tuttavia, che la società aveva informato le organizzazioni sindacali della chiusura del punto nascita per realizzare lavori di ristrutturazione edilizia e che nella relazione tecnica aveva indicato, quale obiettivo, l'adeguamento strutturale e organizzativo della clinica, l'acquisto di nuove tecnologie e la realizzazione di spazi funzionali all'accoglienza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all'omesso soccorso istruttorio, rilevando che l'INPS, con comunicazione del 16 luglio 2024, aveva chiesto chiarimenti sulla contraddizione tra la causale dichiarata e il contenuto della relazione tecnica, e che la società aveva risposto il 30 luglio 2024. L'amministrazione aveva quindi attivato il contraddittorio istruttorio. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che la sospensione dell'attività fosse solo secondariamente collegata alla riduzione della domanda di accesso ai servizi del punto nascita e fosse invece principalmente determinata dalla ristrutturazione edilizia del reparto, dall'acquisto di nuovi macchinari e dalla conseguente riorganizzazione aziendale. Tale ricostruzione emergeva dalla comunicazione alle organizzazioni sindacali, dalla relazione tecnica e dai chiarimenti successivi. Mancava pertanto il requisito della non imputabilità dell'evento al datore di lavoro richiesto per la causale di mancanza di lavoro e commesse. La ristrutturazione aziendale costituiva invece presupposto per una diversa misura di sostegno: per i datori con più di quindici dipendenti, la relativa causale doveva essere trattata mediante CIGS, con domanda indirizzata al Ministero del Lavoro ai sensi degli artt. 20 e 21, lett. a), d.lgs. n. 148/2015. La circostanza era confermata dal fatto che la società aveva successivamente ottenuto l'accoglimento di una domanda di CIGS per riorganizzazione aziendale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. 148/2015
Disciplina il Fondo di integrazione salariale cui la società aveva chiesto di accedere; il giudice ha ritenuto non integrabile, nel caso concreto, la causale di mancanza di lavoro e commesse, perché la sospensione dipendeva principalmente da una ristrutturazione aziendale imputabile alla scelta organizzativa del datore di lavoro.
artt. 11, 15, 16 e 29 d.lgs. 148/2015
Norme richiamate dalla ricorrente a sostegno dell'accesso al trattamento di integrazione salariale; il TAR ne ha escluso l'applicabilità alla fattispecie concreta, riconducibile alla causale della riorganizzazione aziendale.
artt. 20 e 21, lett. a), d.lgs. 148/2015
Individuano la CIGS quale misura di sostegno riferibile alla riorganizzazione aziendale per i datori di lavoro con più di quindici dipendenti, anziché il FIS richiesto nella controversia.
artt. 1, 3, 8 e 11 D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016
Norme richiamate dalla ricorrente in relazione ai presupposti e alla procedura per il trattamento di integrazione salariale; il loro richiamo non ha condotto all'annullamento del diniego.
Circolare INPS n. 18 del 2022
Richiamata dal giudice e dall'INPS a sostegno della distinzione tra causale di mancanza di lavoro e commesse, utilizzabile per il FIS, e causale di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, da trattare mediante CIGS.
Massime di principio
- La causale di mancanza di lavoro e commesse non è integrabile mediante FIS quando la sospensione dell'attività lavorativa dipende principalmente da una ristrutturazione edilizia, da investimenti tecnologici o da una riorganizzazione aziendale imputabile alla scelta del datore di lavoro.
- Per individuare la causale effettiva della sospensione lavorativa occorre considerare unitariamente l'istanza, la relazione tecnica, le comunicazioni alle organizzazioni sindacali e i chiarimenti successivi, senza limitarsi alla qualificazione formale indicata nella domanda.
- L'amministrazione assolve l'obbligo di attivare il soccorso istruttorio quando, rilevata un'incoerenza tra la causale dichiarata e la documentazione prodotta, richiede all'interessato chiarimenti e gli consente di precisare gli elementi posti a fondamento dell'istanza.
- Per i datori di lavoro con più di quindici dipendenti, la ristrutturazione o riorganizzazione aziendale costituisce causale da far valere mediante CIGS indirizzata al Ministero del Lavoro, e non mediante domanda di accesso al FIS per mancanza di lavoro e commesse.
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