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Sentenza

Sentenza n. 973/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente per quattro anni scolastici

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Mantova, Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero a mettere a disposizione l’importo complessivo di 2.000 euro tramite la Carta elettronica. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato che il gestore del servizio aveva accreditato l’importo nel borsellino elettronico del ricorrente. Quest’ultimo ha confermato l’avvenuto adempimento e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, essendo l’adempimento intervenuto tardivamente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la domanda di ottemperanza aveva trovato piena soddisfazione mediante l’accredito dell’importo riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro. Il giudice ha applicato l’art. 34, comma 5, c.p.a., non essendo più necessario pronunciarsi sull’oggetto della controversia. Quanto alle spese, il TAR ha ritenuto virtualmente soccombente il Ministero, poiché il tardivo adempimento confermava la fondatezza della pretesa azionata. Il Ministero è stato quindi condannato a rifondere due terzi delle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la restante parte è stata compensata in considerazione del successivo comportamento collaborativo dell’Amministrazione e del tempo intercorso tra la sentenza, la sua notifica, la proposizione del ricorso e l’adempimento. Il TAR ha inoltre valorizzato la serialità di ricorsi analoghi patrocinati dai medesimi difensori quale ragione ulteriore per una proporzionale riduzione del compenso.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una decisione giurisdizionale passata in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di definire il giudizio senza pronuncia sull’oggetto della controversia quando, nel corso del processo, la pretesa sia stata integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nella decisione passata in giudicato e il ricorrente conferma l’avvenuto soddisfacimento, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • L’adempimento tardivo dell’amministrazione nel corso del giudizio di ottemperanza può giustificare la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’esecuzione sopravvenuta conferma la fondatezza della pretesa azionata.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la regolazione delle spese processuali secondo l’esito virtuale della controversia e il comportamento processuale e sostanziale delle parti.
  • La serialità di controversie analoghe e la conseguente standardizzazione dell’attività professionale possono essere valorizzate dal giudice ai fini della proporzionale riduzione della liquidazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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