Ordinanza n. 532/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza di demolizione e rimessione in pristino n. 212 del 18.11.2025, notificata in data 18.11.2025, emessa dal Responsabile del Servizio 5 – Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Ischia; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivi della posizione giuridica del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e rimessione in pristino di un manufatto edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino, chiedendone cautelarmente la sospensione, oltre all’annullamento degli atti presupposti, connessi e consequenziali. Tra i motivi è stato dedotto anche un vizio di incompetenza, riferito alla ripartizione interna delle attribuzioni tra i dirigenti degli uffici comunali. Il TAR ha rilevato, in sede cautelare, che tale censura appare inconferente, trattandosi di una questione di competenza interna all’amministrazione, priva di riflessi esterni, mentre l’ordinanza impugnata risulta adottata da un dirigente. La domanda cautelare è stata inoltre valutata alla luce dell’interesse concreto e attuale alla sospensione e del pregiudizio dedotto dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell’ordinanza di demolizione, riservando alla fase di merito l’esame delle articolate questioni oggetto del giudizio. Ha ritenuto non percepibile un concreto e attuale interesse cautelare, poiché la tutela interinale è eccezionale e residuale e presuppone un pregiudizio non altrimenti evitabile, o evitabile soltanto con sacrificio sproporzionato. Nel caso concreto, il Comune ha dichiarato espressamente che non era stato avviato alcun procedimento esecutivo di demolizione né erano stati adottati verbali di inottemperanza; tale circostanza è stata ritenuta dirimente per escludere l’attualità e concretezza del pregiudizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti e, secondo la pronuncia, è diretta a neutralizzare un pregiudizio concreto e attuale non altrimenti evitabile, ovvero evitabile soltanto mediante un sacrificio sproporzionato.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo presuppone un interesse concreto e attuale, correlato a un pregiudizio imminente o comunque effettivo; non è sufficiente la mera astratta lesività dell’atto impugnato.
- La tutela cautelare ha carattere eccezionale e residuale e può essere accordata soltanto quando gli effetti pregiudizievoli non siano altrimenti evitabili, oppure siano evitabili solo mediante un sacrificio eccessivo o sproporzionato.
- L’assenza di attività esecutive dell’ordinanza impugnata, di atti di accertamento dell’inottemperanza o di altri concreti sviluppi lesivi può escludere l’attualità e la concretezza del periculum, rendendo non accoglibile la domanda cautelare.
- Le controversie sulla ripartizione interna delle competenze tra dirigenti dello stesso ente hanno natura endogena e, di regola, non determinano un vizio di incompetenza rilevante all’esterno quando il provvedimento sia comunque adottato da un dirigente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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