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Ordinanza

Ordinanza n. 65/2026 - Bari, Sezione 3

per l'accertamento del diritto della ricorrente, anche ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 36/2023, ad accedere agli atti e documenti afferenti alla procedura aperta per la fornitura di tre risonanze magnetiche aperte da destinare alle radiologie del P.T.A. di Spinazzola, del P.O. di Barletta e del P.O. di Bisceglie (C.I.G. B77078565B); per l'annullamento della nota di data 22 dicembre 2025 a firma del R.U.P. ing. Domenico Colucci e della Responsabile di Fase, dott.ssa Nuziana Losito; di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto; nonché per la condanna dell'Azienda Sanitaria Locale BT di Andria all'esibizione di ogni atto, provvedimento e documento afferente alla menzionata procedura.

Giustizia amministrativa202600008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: nota della stazione appaltante recante il riscontro all’istanza di accesso agli atti della gara per la fornitura di tre risonanze magnetiche

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa ricorrente, seconda classificata nella procedura aperta per la fornitura di tre risonanze magnetiche aperte, ha agito ai sensi degli artt. 116 c.p.a. e 36 del d.lgs. n. 36/2023, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso e l’esibizione della documentazione di gara. La ricorrente ha dedotto che, nonostante l’aggiudicazione in favore dell’altra concorrente e la comunicazione ex art. 90 del d.lgs. n. 36/2023, sulla piattaforma telematica e sul sito istituzionale non sarebbero stati resi disponibili i verbali integrali della commissione con i relativi allegati, le griglie e schede di valutazione tecnica e l’offerta dell’aggiudicataria, ovvero l’offerta tecnica integrale solo parzialmente oscurata. È stato dedotto un unico motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023 e degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990. La stazione appaltante ha sostenuto di avere abilitato la sezione di accesso agli atti sulla piattaforma e pubblicato i verbali e le griglie di valutazione, ma dagli atti non risultava chiaramente se la controinteressata fosse stata informata dell’istanza di accesso, indirizzata soltanto alla ASL.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di accesso. Dopo il passaggio in decisione, il collegio ha rilevato che l’istanza del 17 dicembre 2025 risultava indirizzata soltanto alla ASL e non anche alla società controinteressata, né era possibile stabilire dagli atti se la stazione appaltante avesse comunicato a quest’ultima la richiesta nella fase procedimentale. Ha quindi assegnato alle parti quindici giorni per depositare memorie sulla questione e ha ordinato alla ASL di acquisire e trasmettere, entro lo stesso termine, una relazione con chiarimenti sulla comunicazione dell’istanza alla controinteressata. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026; la segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza anche alle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 35 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa del diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento.

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    Richiamato per la disciplina dell’accesso agli atti nelle procedure di gara e per l’abilitazione della relativa sezione sulla piattaforma telematica.

  • art. 90 d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione alla comunicazione dell’aggiudicazione agli operatori economici.

  • artt. 22 e seguenti l. 241/1990

    Richiamati dalla ricorrente quale disciplina generale dell’accesso documentale.

  • art. 116 c.p.a.

    Indicato quale rito processuale utilizzato per la domanda di accesso.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato dal collegio nel provvedimento istruttorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso agli atti di gara, quando dagli atti non risulta se il controinteressato sia stato informato dell’istanza di accesso, il giudice può sospendere la definizione della controversia, acquisire chiarimenti dalla stazione appaltante e assegnare alle parti un termine per il contraddittorio sulla questione.
  • La mera affermazione della stazione appaltante di avere pubblicato o reso disponibili i documenti di gara non è sufficiente, ai fini della decisione, quando il ricorrente contesti specificamente l’assenza dei verbali integrali, degli allegati valutativi o dell’offerta dell’aggiudicatario; occorre verificare in concreto quali documenti siano stati messi a disposizione.
  • Nel giudizio di accesso relativo a una procedura di gara, la verifica del coinvolgimento del controinteressato costituisce un profilo procedimentale e processuale rilevante prima della decisione sulla domanda di esibizione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

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