Corte di giustizia, Sentenza C-98/22
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 22 dicembre 2022. — Eurelec Trading SCRL e Scabel SA contro Ministre de l’Économie et des Finances. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozione di “materia civile e commerciale” – Azione di un’autorità pubblica diretta a far accertare, sanzionare e cessare pratiche restrittive della concorrenza. — Causa C-98/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso l’applicabilità del regolamento Bruxelles I bis a un’azione promossa dal Ministro francese dell’Economia e delle Finanze contro imprese belghe per pratiche restrittive della concorrenza. Decisivo è il fatto che l’autorità pubblica agiva con poteri propri dell’ordinamento pubblico, sia nella fase istruttoria sia nella richiesta di ammenda civile. Di conseguenza, la controversia non appartiene alla "materia civile e commerciale".
La nozione di "materia civile e commerciale" ex regolamento (UE) n. 1215/2012 non comprende l’azione di un’autorità pubblica che, esercitando poteri pubblici, chiede l’accertamento, la cessazione e la sanzione di pratiche restrittive della concorrenza.
La questione giuridica
Se l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di "materia civile e commerciale" l’azione proposta da un’autorità pubblica di uno Stato membro contro società stabilite in un altro Stato membro per far accertare, far cessare e sanzionare pratiche restrittive della concorrenza, quando tale autorità utilizza poteri d’indagine e/o poteri processuali che eccedono le norme di diritto comune tra privati.
Principio di diritto
L’azione con cui un’autorità pubblica di uno Stato membro domanda nei confronti di società stabilite in un altro Stato membro l’accertamento, la cessazione e la sanzione di pratiche restrittive della concorrenza non rientra nella "materia civile e commerciale" di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 quando l’autorità agisce nell’esercizio di pubblici poteri, segnatamente mediante poteri d’indagine o poteri di azione in giudizio che esorbitano dalle norme di diritto comune applicabili tra privati.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 267 TFUE
- Considerando 10 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Codice di commercio francese, articolo L 442-6
- Codice di commercio francese, articoli L 450-1, L 450-4 e L 450-8
Azione pubblica per pratiche restrittive della concorrenza e nozione di materia civile e commerciale
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della cour d’appel de Paris sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012. La Corte è stata chiamata a stabilire se un’azione promossa dal Ministro francese dell’Economia e delle Finanze contro società belghe, volta a far accertare, cessare e sanzionare pratiche restrittive della concorrenza, rientri nella "materia civile e commerciale".
Fatti e procedimento principale
Il procedimento trae origine da un’azione proposta dal Ministro contro Eurelec Trading SCRL, Scabel SA, GALEC e ACDLEC. L’autorità francese sospettava pratiche restrittive nei confronti di fornitori stabiliti in Francia, in particolare imposizione di riduzioni di prezzo senza corrispettivo e utilizzo della legge belga per eludere quella francese.
Il Ministro, sulla base dell’articolo L 442-6 del codice di commercio francese, ha chiesto al giudice:
- l’accertamento delle pratiche illecite;
- la loro cessazione;
- la condanna all’ammenda civile.
Le società belghe hanno eccepito il difetto di giurisdizione dei giudici francesi quanto alle domande rivolte nei loro confronti, sostenendo che la controversia non ricadesse nel campo di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1215/2012.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 10 del regolamento n. 1215/2012, secondo cui il regolamento copre la parte essenziale della materia civile e commerciale;
- l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento, che esclude, tra l’altro, la materia amministrativa e gli atti iure imperii;
- le disposizioni del codice di commercio francese sugli atti restrittivi della concorrenza, sui poteri d’indagine dell’amministrazione e sull’ammenda civile.
In particolare, vengono menzionati:
- l’articolo L 442-6, che consente al Ministro di agire per cessazione, nullità e ammenda civile;
- l’articolo L 450-1, che attribuisce a funzionari abilitati poteri d’indagine;
- l’articolo L 450-4, che consente ispezioni e sequestri previa autorizzazione giudiziaria;
- l’articolo L 450-8, che punisce l’opposizione a tali controlli.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che controversie tra un’autorità pubblica e un privato possono talvolta rientrare nel regolamento n. 1215/2012, ma non quando l’autorità agisce nell’esercizio di pubblici poteri. Il criterio dirimente è stabilire il rapporto giuridico tra le parti, l’oggetto della controversia e il fondamento/modalità di esercizio dell’azione.
Nel caso concreto, due elementi sono decisivi:
- l’azione si fonda su elementi probatori raccolti mediante ispezioni e sequestri di documenti effettuati nell’ambito di poteri d’indagine propri dell’amministrazione, non esercitabili da privati e protetti da sanzione penale in caso di opposizione;
- l’azione mira anche all’irrogazione di un’ammenda civile che solo il Ministro competente e il pubblico ministero possono chiedere, mentre i privati possono ottenere soltanto il risarcimento o la cessazione delle pratiche.
La Corte osserva che tale situazione si distingue dalla causa Movic, nella quale l’autorità pubblica chiedeva soltanto misure inibitorie, facoltà condivisa con privati e associazioni di consumatori. Qui, invece, l’insieme dei poteri esercitati rivela un intervento autoritativo, cioè acta iure imperii.
Decisione
La Corte afferma che l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che la nozione di "materia civile e commerciale" non include l’azione di un’autorità pubblica di uno Stato membro nei confronti di società stabilite in un altro Stato membro diretta a far accertare, sanzionare e cessare pratiche restrittive della concorrenza, quando detta autorità eserciti poteri di agire in giudizio o poteri d’indagine che esorbitano rispetto alle norme di diritto comune applicabili tra privati.
Principio operativo per il professionista
Ai fini del regolamento Bruxelles I bis, non conta soltanto la natura economica o concorrenziale della lite, ma soprattutto se l’autorità pubblica stia agendo come un soggetto di diritto privato oppure come titolare di prerogative pubbliche. Se ricorre la seconda ipotesi, la controversia resta fuori dalla "materia civile e commerciale" e il regolamento non si applica.
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