Sentenza n. 4031/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00352/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Rinnovo della patente di guida per soli due anni, con apposizione della dicitura "NO ALCOL", e connessa relazione medica
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di patente)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante contestava la sentenza del TAR Basilicata che aveva respinto il ricorso contro il rinnovo biennale della patente, disposto in ragione di un procedimento di revisione subito nel 2011 per guida in stato di ebbrezza. Deduceva il difetto di motivazione sulla limitazione della durata del rinnovo, la violazione e falsa applicazione dell'allegato III, paragrafo E, al d.lgs. n. 59 del 2011, anche con riferimento all'apposizione del Codice 68 ("no alcol"), nonché la violazione del principio di proporzionalità nella condanna alle spese. La controversia riguardava in particolare se la disciplina relativa ai conducenti del Gruppo 2 imponesse automaticamente una validità biennale della patente oppure richiedesse una valutazione individuale e attuale del rischio connesso all'eventuale persistenza di alcolismo o dipendenza da alcool.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR, accogliendo il ricorso di primo grado e annullando il provvedimento di rinnovo comunicato il 1° ottobre 2024 e la connessa relazione medica. Ha ritenuto che l'allegato III, paragrafo E.2, al d.lgs. n. 59 del 2011 non imponga un automatismo per cui ogni precedente uso di alcool comporti indefinitamente il rinnovo biennale della patente. La limitazione a due anni è giustificata soltanto in presenza di un pericolo attuale di alcolismo o dipendenza e deve essere sorretta da un'adeguata motivazione fondata sulle risultanze istruttorie e sul concreto profilo di rischio per la sicurezza della circolazione e la pubblica incolumità. Poiché il precedente risaliva a quasi quindici anni prima, non risultava confermato dalle analisi successive e il provvedimento non esplicitava la persistenza di una condizione di dipendenza, la Commissione Medica Locale avrebbe dovuto motivare specificamente le ragioni per derogare alla durata ordinaria quinquennale. L'amministrazione dovrà quindi rideterminarsi sulla base dell'effettivo stato di salute dell'interessato. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate tra le parti costituite per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
Allegato III, paragrafo E, d.lgs. n. 59/2011
Il consumo di alcool costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravità del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico.
La disciplina richiede particolare vigilanza medica, ma non impone che ogni precedente uso di alcool determini automaticamente e indefinitamente una validità biennale della patente.
Allegato III, paragrafo E.2, d.lgs. n. 59/2011
La Commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. La validità della patente, in questi casi non può essere superiore a due anni.
La durata massima biennale si riferisce ai casi in cui sussista un attuale rischio riconducibile a una condizione di alcolismo o dipendenza; la sua applicazione richiede una valutazione individuale e adeguatamente motivata.
art. 331, comma 2, d.P.R. n. 495/1992
Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero ritiene necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora prevede una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 126 del codice, rilascia all'interessato un'attestazione adeguatamente motivata avverso la quale è ammesso ricorso nei modi consentiti dall'ordinamento.
La conferma della patente per un termine inferiore a quello ordinario deve essere accompagnata da un'attestazione adeguatamente motivata.
art. 126 d.lgs. n. 285/1992
È richiamato quale parametro della durata ordinaria della validità della patente, indicata nella decisione in cinque anni.
Massime di principio
- La limitazione biennale della validità della patente prevista per i conducenti del Gruppo 2 in materia di abuso di alcool non opera automaticamente per il solo fatto storico di un precedente procedimento o uso di alcool, ma presuppone la persistenza di un pericolo attuale di alcolismo o dipendenza.
- Quando la Commissione Medica Locale rinnova la patente per un periodo inferiore a quello ordinario, deve fornire una motivazione specifica e adeguata, fondata sulle risultanze istruttorie e sugli elementi concreti che evidenziano il rischio per la sicurezza della circolazione e la pubblica incolumità.
- Un fatto risalente nel tempo, non confermato dalle successive analisi e privo di ulteriori elementi indicativi di dipendenza, non può costituire da solo il presupposto per reiterare indefinitamente la limitazione biennale della patente.
- La disciplina sulla durata ridotta della patente deve essere interpretata secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità: l'amministrazione deve scegliere tra durata ordinaria e durata ridotta sulla base dello stato di salute effettivo e del rischio attuale dell'interessato.
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