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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7824/2022 del 04/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma deducendo, con unico motivo, la prescrizione dei reati contestati. Hanno sostenuto che il reato indicato nel capo B) (fatto istantaneo del 06/04/2007) era già prescritto alla data della sentenza di secondo grado e che anche il reato indicato nel capo A) (occupazione abusiva, contestata come permanenza) si era estinto per prescrizione perché l'occupazione si sarebbe interrotta il 06/04/2007 e in ogni caso prima della pronuncia della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto parzialmente fondato il motivo. Ha dichiarato estinto per prescrizione il reato indicato nel capo B) (reato istantaneo del 06/04/2007), con decorrenza della prescrizione al 29/01/2015 (calcolata aggiungendo al termine ordinario gli eventi interruttivi e il termine derivante dal differimento dell'udienza del 11/01/2010 al 05/05/2010). Ha invece escluso la prescrizione per il capo A), ritenendo che la difesa non avesse dimostrato in modo incontrovertibile che la permanenza/occupazione abusiva si fosse interrotta prima della sentenza di primo grado; la permanenza è stata quindi ritenuta definitivamente accertata e la decorrenza della prescrizione è stata fissata a partire dalla sentenza di primo grado (07/03/2011), con scadenza al 30/12/2018, successiva alla sentenza impugnata. Conseguentemente: annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B) perché estinto per prescrizione; annulla la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per la rideterminazione della pena sul capo residuo (capo A); dichiara inammissibili i ricorsi nel resto e conferma definitivamente la responsabilità delle imputate per il capo A).

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Norma che prevede la concorso di persone nel reato; richiamata perché le imputate sono state ritenute concorrenti nelle condotte contestate

  • art. 633 c.p.

    Norma relativa all'invasione di luogo (o analoga fattispecie) contestata nel capo A; interpretata come reato riconducibile a una condotta di permanenza quando l'occupazione si protrae nel tempo

  • art. 639-bis c.p.

    Norma relativa alla frode informatica o reati connessi (menzionata tra i capi contestati), indicata quale norma sostanziale applicabile ai fatti valutati

  • art. 635 c.p.

    Previsione del codice penale richiamata per specifiche fattispecie contestate (numero della lett. o nozione del comma richiamato nel provvedimento)

  • art. 129 c.p.p.

    Norma che disciplina le cause che estinguono il reato o la punibilità; centrale nella censura delle ricorrenti perché si deduceva l'intervenuta prescrizione come causa di estinzione del reato

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Prevede i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte richiama la giurisprudenza che ammette il ricorso che deduca la prescrizione intervenuta prima della sentenza impugnata come motivo valido ai sensi di questa lett.

  • art. 81, comma ultimo, c.p.

    Norma sul cumulo giuridico e sulla determinazione dell'aumento di pena per violazione più grave; richiamata perché la determinazione della pena residua non poteva essere effettuata dalla Corte di legittimità e richiedeva il rinvio al giudice di merito

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione può essere ammesso con unico motivo quando si deduca che il reato si è estinto per prescrizione prima della sentenza impugnata: tale doglianza è motivazione consentita ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).
  • Per reati a consumazione istantanea (capo B) la prescrizione decorre dalla data dell'evento criminoso e deve essere calcolata tenendo conto di eventuali interruzioni e del differimento di udienze (che possono allungare i termini): una volta che la prescrizione è maturata prima della sentenza impugnata va dichiarata estinta.
  • Per reati permanenti (capo A, es. occupazione abusiva) la decorrenza della prescrizione inizia dal momento della cessazione della permanenza; se la permanenza è stata contestata e ritenuta dai giudici di merito fino alla sentenza di primo grado, la prescrizione decorre dalla pronuncia di primo grado. La difesa deve dimostrare con allegazioni e prova processuale che la permanenza si è interrotta prima della sentenza di primo grado per ottenere la dichiarazione di prescrizione.
  • Se la Corte di Cassazione annulla un capo per prescrizione ma conferma la responsabilità per il capo residuo, non può essa stessa rideterminare la pena quando la sanzione sul capo residuo era stata calcolata in aumento per cumulo con il capo annullato; in tal caso è necessario il rinvio al giudice di merito per la riformulazione del trattamento sanzionatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce alla Corte di Cassazione di rilevare cause di estinzione del reato maturate successivamente alla sentenza impugnata: pertanto è cruciale che la prescrizione, perché possa essere dichiarata dalla Corte di legittimità, sia già maturata alla data della sentenza impugnata e sia dedotta in modo ammissibile.

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