Sentenza n. 3377/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza delle sentenze n. 213/2025 e n. 263/2025 rese dal Tribunale di Varese sezione Lavoro e Previdenza (doc. 1-2: sentenze), con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore dello scrivente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze del Tribunale di Varese, passate in giudicato, nella parte relativa al pagamento delle spese legali distratte in favore del difensore
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione delle sentenze n. 213/2025 e n. 263/2025 del Tribunale di Varese, sezione Lavoro e Previdenza, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento delle spese di lite, con distrazione in suo favore. Le sentenze erano passate in giudicato per mancata impugnazione. Nonostante la notificazione dei titoli esecutivi e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, l'Amministrazione non aveva inizialmente provveduto al pagamento. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell'Amministrazione all'adozione degli atti necessari per dare esecuzione ai titoli giudiziali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, successivamente alla proposizione del ricorso, il Ministero ha accreditato le somme dovute il 17 aprile 2026. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell'Amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché al momento della proposizione del ricorso l'inadempimento risultava sussistente e il pagamento è intervenuto solo successivamente. Le spese sono state liquidate in euro 400,00 per compensi e spese, oltre IVA e CPA, nonché contributo unificato come per legge, se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Fondamento dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di sentenze passate in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina processuale del giudizio di ottemperanza, richiamata dal TAR.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice dichiara cessata la materia del contendere, non residuando un interesse attuale alla prosecuzione della domanda esecutiva.
- L'esecuzione sopravvenuta del giudicato non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio: se l'inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso, le spese possono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per il pagamento di spese legali distratte, il difensore dichiaratosi antistatario è legittimato a chiedere l'esecuzione del capo della sentenza che dispone la distrazione in suo favore.
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