Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9064/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della decisione della Corte d'appello che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2), cod. pen., per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore nel periodo gennaio 2016 - ottobre 2017, contestualmente all'aver rifiutato di estendere alla condotta oggetto di questo processo il beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova già concesso in un distinto processo per lo stesso titolo di reato nei confronti della stessa persona offesa per il periodo 30/10/2014 - 30/12/2015. La ricorrente deduce che si tratta di un unico reato permanente (o di reati in continuità) e che la concessione della messa alla prova per la parte temporale già valutata non dovrebbe escludere il riconoscimento del beneficio per la restante parte della condotta, anche se giudicata separatamente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto il motivo fondato alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 174/2022 (che ha censurato la parte di normativa che impediva l'ammissione alla messa alla prova per reati connessi in procedimenti distinti), e della natura permanente del reato di cui all'art. 570. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione, rimettendo al giudice di merito la valutazione se estendere il beneficio della messa alla prova anche al segmento temporale successivo di condotta, con nuova valutazione dell'idoneità del programma di trattamento e della prognosi.

Norme richiamate

  • art. 570, secondo comma, n. 2), cod. pen.

    art. 570, secondo comma, n. 2), cod. pen.

    Il reato di omissione di assistenza familiare ha natura di reato permanente; la sua consumazione prolungata rende possibile considerare unitariamente comportamenti protratti nel tempo anche se giudicati in procedimenti distinti.

  • art. 168-bis (cod. proc. pen.)

    art. 168-bis, quarto comma (nella parte dichiarata incostituzionale dalla Corte cost. n. 174/2022)

    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la parte della norma che impediva l'ammissione alla sospensione del procedimento con messa alla prova quando i reati connessi erano giudicati in procedimenti distinti; ne consegue che l'esistenza di un nesso di continuità non può essere vanificata da frammentazioni processuali e che il giudice deve poter valutare l'ammissione al rito anche per reati collegati in distinti procedimenti.

  • art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Indica i casi di connessione/continuazione tra reati: quando i reati sono collegati da nesso sostanziale di continuità si può e si deve considerare l'unitarietà del fenomeno criminoso ai fini processuali e delle misure alternative.

  • art. 3 Cost.

    Richiamata dalla Corte costituzionale come parametro di illegittimità: il divieto di ammettere alla messa alla prova in presenza di reati connessi giudicati in procedimenti distinti determinava una disparità di trattamento irragionevole e ingiustificata.

Massime di principio

  • La messa alla prova non può essere esclusa automaticamente quando reati collegati o continuativi sono contestati in procedimenti distinti: il giudice deve valutare l'unitarietà del comportamento e l'idoneità del percorso di trattamento anche oltre il procedimento in cui il beneficio è già stato concesso.
  • Per reati a consumazione protratta o permanente (es. omissione di assistenza familiare) la frammentazione processuale temporale non impedisce una valutazione unitaria della condotta ai fini dell'ammissione alla messa alla prova.
  • L'annullamento della sentenza e il rinvio impongono al giudice di merito una nuova valutazione di merito: non è automatica l'estensione del beneficio, ma occorre verificare l'idoneità del programma di trattamento e la prognosi di astensione da ulteriori reati alla luce del percorso già svolto.
  • La decisione del pubblico ministero o altre vicende processuali non devono determinare la perdita di accesso a benefici alternativi quando esiste un nesso sostanziale di continuità tra le condotte.
  • In caso di contestazione separata di porzioni temporali di una medesima condotta permanente, il giudice deve considerare le parti come riconducibili allo stesso obbligo e valutare l'estensione del beneficio secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.