Cassazione Civile, Ordinanza n. 05856/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La lite nasce da una controversia tra vicini in ordine a un passaggio pedonale su un giardino di proprietà altrui. Una proprietaria agiva per far dichiarare l'inesistenza di una servitù a carico del proprio fondo. I convenuti, proprietari del box autorimessa sovrastato da un lastrico solare, sostenevano invece di aver diritto a transitare sul giardino confinante per raggiungere la copertura del box, deducendo prima l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e, in subordine, la costituzione di una servitù coattiva per interclusione ai sensi dell'art. 1051 c.c. Il Tribunale aveva rigettato la domanda dell'attrice e accolto la riconvenzionale, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione, escludendo sia l'interclusione sia l'usucapione. In cassazione i soccombenti hanno articolato cinque motivi: violazione dell'art. 1051, comma 4, c.c.; omessa considerazione del fatto decisivo dell'interclusione e ultrapetizione; violazione degli artt. 1140, comma 2, e 1158 c.c. per il possesso utile ad usucapionem; omessa/erronea valutazione delle prove e difetto di motivazione sull'appello incidentale; violazione dei parametri del d.m. n. 55/2014 sulla liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, sotto l'apparente denuncia di violazioni di legge o vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere un nuovo esame del fatto e delle prove, precluso nel giudizio di legittimità. In particolare, ha condiviso la lettura della Corte d'appello secondo cui non era stata allegata né provata una vera interclusione rispetto alla pubblica via, poiché l'accesso al box era comunque assicurato e l'area contesa era soltanto la copertura del garage; inoltre, il preteso possesso utile per usucapire la servitù non risultava dimostrato in modo continuo e ultraventennale. È stata confermata anche la statuizione sulle spese, poiché il valore indicato dalle parti non vincola il giudice nella liquidazione. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, a una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1051 c.c.
la servitù coattiva di passaggio presuppone un fondo effettivamente intercluso rispetto alla pubblica via; non basta il desiderio di accedere a una porzione del proprio bene se l'accesso al fondo è già assicurato.
art. 1140, comma 2, c.c.
il possesso utile all'usucapione può essere anche mediato, ma resta comunque necessario un possesso effettivo e provato nei suoi presupposti di fatto.
art. 1158 c.c.
l'usucapione richiede il possesso continuato per venti anni; non è sufficiente una prospettazione alternativa delle risultanze istruttorie per dimostrarne la maturazione.
art. 112 c.p.c.
la censura di ultrapetizione non può essere fondata sulla mera diversa lettura del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
in cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o vizio motivazionale in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti di causa.
art. 380-bis.1 c.p.c.
il ricorso è stato deciso in camera di consiglio nell'ambito del rito accelerato.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
in caso di definizione del giudizio in conformità alla proposta accelerata, può essere pronunciata condanna ulteriore per responsabilità aggravata e a favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
la dichiarazione di valore della controversia non è vincolante per il giudice ai fini della liquidazione delle spese, che può essere fatta in base all'effettivo contenuto delle domande.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto l'etichetta di violazione di legge o vizio motivazionale, chieda in sostanza una nuova valutazione dei fatti, delle prove e dell'attendibilità delle risultanze istruttorie.
- La servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c. presuppone l'effettiva interclusione del fondo rispetto alla pubblica via; se l'accesso al bene è già garantito, non può essere imposto un passaggio solo per rendere più agevole l'uso di una sua porzione.
- L'usucapione di una servitù richiede la prova rigorosa di un possesso utile, continuo e ultraventennale; la mera allegazione di un uso pregresso, specie se sporadico o riferibile a un diverso soggetto, non basta.
- La censura di ultrapetizione non può essere costruita sulla contestazione della ricostruzione fattuale del giudice di merito, quando la decisione si limiti a qualificare diversamente i fatti allegati dalle parti.
- Ai fini della liquidazione delle spese, la dichiarazione di valore resa dalle parti non vincola il giudice, che può determinare lo scaglione in base al contenuto effettivo delle domande e della controversia.
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