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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31016/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro stradale avvenuto in autostrada, nel quale il conducente di un'auto, per evitare un cane improvvisamente comparso sulla carreggiata, usciva di strada urtando il guard-rail. In primo grado la domanda di risarcimento dei danni alla persona proposta dal danneggiato contro la società autostradale veniva rigettata. La Corte d'appello dichiarava poi inammissibile l'impugnazione, ritenendo che una precedente sentenza passata in giudicato, resa tra la società autostradale e un diverso soggetto, avesse già definito la pretesa risarcitoria relativa al medesimo fatto e producesse un effetto preclusivo per giudicato sul presente giudizio. Con unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente denunciava violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. per erronea applicazione del principio del ne bis in idem e per omessa considerazione del fatto che il precedente giudicato era intervenuto tra soggetti diversi: non contro di lui, ma contro un altro soggetto, indicato come proprietario del veicolo, il quale aveva chiesto il risarcimento dei danni materiali, mentre il ricorrente aveva agito autonomamente per i danni alla persona.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto manifestamente fondato il motivo perché la sentenza invocata come giudicato preclusivo era stata resa tra la società autostradale e un soggetto diverso dall'odierno ricorrente, sicché non poteva produrre efficacia preclusiva nel presente giudizio. Di conseguenza ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge nella parte in cui la corte territoriale avrebbe erroneamente applicato il principio del ne bis in idem e del giudicato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato come base procedurale della definizione del ricorso in camera di consiglio sulla proposta del relatore.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi tra soggetti diversi da quelli del giudizio successivo non può essere opposto come preclusione processuale, mancando l'identità soggettiva necessaria perché operi l'efficacia vincolante della decisione.
  • L'eccezione di giudicato deve essere verificata in concreto non solo con riguardo al fatto storico dedotto, ma anche all'identità delle parti del precedente processo rispetto a quelle del giudizio attuale.
  • In presenza di un errore del giudice di merito nell'attribuire efficacia preclusiva a una decisione resa inter alios, la sentenza va cassata con rinvio per la prosecuzione dell'esame della domanda nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno da cose e animali
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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