Sentenza n. 3618/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento datato 5 ottobre 2022, prot. 13009, con cui Trenord ha disposto l’esclusione della società ricorrente dalla procedura di gara n. 177/2022 - interventi di manutenzione sul materiale rotabile Trenord presso i siti del "deposito esteso", CIG 9226151ca6, per un importo a base di gara di € 14.015.640,00; - ove occorra del disciplinare di gara, per la parte oggetto di censura nei motivi di ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dalla gara per interventi di manutenzione sul materiale rotabile presso i siti del Deposito Esteso
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla procedura di gara, deducendo, in primo luogo, di possedere certificazioni ISO 14001 e ISO 45001 relative ad attività coerenti con l’oggetto dell’appalto. Ha sostenuto che i codici di classificazione EA 22 e NACE 33.1 ricomprendessero anche la manutenzione di mezzi ferroviari e che la stazione appaltante avesse travisato il contenuto delle certificazioni. Con un secondo motivo ha contestato l’interpretazione della clausola del disciplinare relativa alla coerenza delle certificazioni con le attività oggetto di gara, invocando le norme ISO e il favor partecipationis. Gli ulteriori motivi hanno riguardato la contestata qualificazione della condotta dell’impresa come grave illecito professionale ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016; l’illegittimità dell’esclusione fondata sulla mera pendenza di contenziosi con la stazione appaltante; il mancato rispetto del limite temporale previsto per la rilevanza degli illeciti professionali; l’insussistenza di un obbligo di dichiarare nel DGUE i contenziosi pendenti e l’inapplicabilità dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis); nonché l’assenza di un obbligo dichiarativo per fatti già conosciuti dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 18 l. 241/1990. Il Collegio ha rilevato preliminarmente che l’eventuale aggiudicazione non impugnata avrebbe potuto determinare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Non risultando tuttavia dagli atti la conclusione della gara, ha esaminato il merito limitatamente al primo motivo, ritenendo assorbente la motivazione relativa al mancato possesso delle certificazioni richieste.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il provvedimento di esclusione era plurimotivato e ciascuna motivazione autonoma era astrattamente idonea a sorreggerlo; pertanto era sufficiente verificare la legittimità della ragione relativa alle certificazioni ISO. Il disciplinare richiedeva certificazioni di conformità dei sistemi di gestione ambientale e della salute e sicurezza sul lavoro, rilasciate da organismi accreditati e relative ad attività coerenti con l’oggetto della gara, costituito dalla manutenzione del materiale rotabile. Le certificazioni prodotte dalla ricorrente descrivevano invece attività quali fabbricazione e posa di barriere e segnaletica stradale, carpenteria e strutture metalliche, costruzione e manutenzione di strade e gallerie e altre opere, senza riferirsi alla manutenzione di materiale rotabile. Il codice NACE 33.1 indicava la riparazione di prodotti in metallo, macchine e apparecchiature, ma non la specifica attività di riparazione e manutenzione di altri mezzi di trasporto, identificata dal codice NACE 33.17. Inoltre, il codice di classificazione ha valore convenzionale e non estende automaticamente la certificazione a tutte le attività astrattamente riconducibili al codice: rileva l’oggetto specifico del certificato. La ricorrente era quindi priva del requisito di capacità tecnico-professionale previsto dalla lex specialis e l’esclusione era legittima. Le ulteriori censure non sono state esaminate perché inidonee a incidere sull’esito, essendo sufficiente una sola motivazione legittima dell’atto plurimotivato. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 3.000,00 oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016
La disposizione è stata richiamata dalla stazione appaltante per qualificare come grave illecito professionale la condotta gravemente inadempiente dell’impresa; il giudice non ha esaminato nel merito la relativa censura, ritenendo sufficiente la diversa motivazione concernente le certificazioni.
art. 80, comma 5, lett. f-bis), d.lgs. 50/2016
La disposizione è stata richiamata per l’omessa indicazione nel DGUE dei contenziosi pendenti; il relativo motivo non è stato esaminato perché l’esclusione risultava già legittima per il mancato possesso delle certificazioni richieste.
art. 80, comma 10, d.lgs. 50/2016
La norma è stata invocata dalla ricorrente in relazione al limite temporale di rilevanza degli illeciti professionali, ma la questione è rimasta assorbita.
art. 18 l. 241/1990
La norma è stata invocata dalla ricorrente per escludere un obbligo dichiarativo in relazione a fatti già conosciuti dalla stazione appaltante; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 120 c.p.a.
Il giudizio riguarda l’impugnazione di un atto di esclusione in una procedura di gara; il testo non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- In presenza di un provvedimento di esclusione plurimotivato, la legittimità di una sola motivazione autonoma è sufficiente a sorreggere l’atto e rende irrilevante l’esame delle ulteriori censure rivolte contro le altre motivazioni.
- Quando la lex specialis richiede certificazioni di qualità relative ad attività coerenti con l’oggetto della gara, la verifica deve essere compiuta confrontando l’oggetto specifico e il campo di applicazione riportato nei certificati con le prestazioni oggetto dell’appalto.
- I codici di classificazione utilizzati nelle certificazioni di qualità hanno valore convenzionale e non consentono, da soli, di estendere la certificazione a tutte le attività astrattamente riconducibili al codice; prevale l’oggetto specifico della certificazione.
- Il riferimento a un codice relativo alla riparazione di prodotti, macchine e apparecchiature non dimostra il possesso della certificazione per la manutenzione di materiale rotabile quando il certificato non indica tale specifica attività.
- L’assenza del requisito di capacità tecnico-professionale espressamente richiesto dalla lex specialis legittima l’esclusione dalla gara, anche quando il concorrente invochi un’interpretazione estensiva fondata sul favor partecipationis.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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