Cassazione Penale, Ordinanza n. 05277/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto orientati a sollecitare una rivalutazione del fatto e del suo apprezzamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha revocato la semilibertà nei confronti del ricorrente valorizzando un episodio verificatosi l'8 maggio 2024, descritto come denuncia per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Contro l'ordinanza il soggetto interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La censura, tuttavia, mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del fatto e del relativo apprezzamento probatorio, chiedendo alla Corte di legittimità di riesaminare il merito della vicenda posta a base della revoca della misura.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro 3.000.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono consentite doglianze che mirano esclusivamente a una nuova valutazione del fatto o del compendio probatorio, poiché tali censure eccedono il perimetro del controllo di legittimità.
- La deduzione formale di violazione di legge o vizio di motivazione non è sufficiente a superare l'inammissibilità quando, in concreto, il ricorso tende solo a contestare l'apprezzamento di merito compiuto dal giudice di sorveglianza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05157/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05253/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05267/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05268/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05269/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05270/2025 del 10/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →