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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9976/2022 del 22/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente contestava la legittimità delle perquisizioni eseguite contemporaneamente nel laboratorio "Adria Oro" e nel negozio "Compro oro" di sua disponibilità, sostenendo che l'esecuzione simultanea ha reso impossibile la sua presenza in entrambi i luoghi e quindi avrebbe violato gli artt. 365, 356 c.p.p. e l'art. 114 disp. att. c.p.p., con conseguente nullità degli atti e dell'eventuale sequestro.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'impugnazione del solo atto di perquisizione non sia proponibile in sede di riesame salvo che sia dimostrata la stretta interdipendenza tra perquisizione e sequestro; nel caso concreto la difesa non ha mostrato tale connessione, limitandosi a censurare la modalità esecutiva della perquisizione. Inoltre la Corte ha osservato che la perquisizione è un atto "a sorpresa" con garanzie difensive limitate: l'indagato può assistere solo se presente nel luogo al momento dell'atto e il difensore ha diritto di assistere senza preavviso. Per questi motivi non è stata riconosciuta alcuna lesione del diritto di difesa. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 365 cod. proc. pen.

    Riferimento alla facoltà del difensore di assistere alla perquisizione senza previo avviso; la Corte sottolinea che tale facoltà è limitata all'assistenza senza preavviso e non implica un diritto di essere informati per poter presenziare.

  • art. 356 cod. proc. pen.

    Riferimento alle garanzie difensive previste in caso di perquisizione; la Corte ricorda che l'indagato può presenziare solo se già presente nel luogo dell'atto.

  • art. 114 disposizioni di attuazione cod. proc. pen.

    Conferma che, nell'atto "a sorpresa", la polizia giudiziaria avverte l'indagato solo se presente che ha facoltà di nominare il difensore di fiducia; non trova applicazione un diritto generale di essere preventivamente avvisato.

  • art. 253, comma 1 cod. proc. pen.

    Il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti è un atto dovuto in presenza dei presupposti: l'illegittimità della perquisizione non invalida automaticamente il sequestro, che può essere autonomamente valutato.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Principio di tassatività dei mezzi di impugnazione: il riesame non è normalmente applicabile alla perquisizione in quanto non espressamente previsto, salvo il caso in cui la perquisizione sia strumentalmente connessa al sequestro impugnato.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 2, Sent. n. 16065 del 10/01/2020)

    Conferma che l'illegittimità della perquisizione non determina automaticamente l'annullamento del successivo sequestro; distingue i rimedi applicabili.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U, Sent. n. 23 del 20/11/1996)

    Stabilisce che il riesame può investire la perquisizione solo nei limiti di un'indagine strumentale volta ad accertare la legittimità del sequestro quando le due misure sono strettamente interdipendenti.

Massime di principio

  • La perquisizione è un atto "a sorpresa": l'indagato non ha un diritto assoluto ad essere preventivamente avvisato o a presenziare in ogni caso, può solo assistere se già presente al momento dell'atto.
  • Il difensore ha diritto di assistere alla perquisizione senza preavviso, ma ciò non equivale a un diritto dell'indagato ad organizzare la sua presenza in luoghi multipli perquisiti contemporaneamente.
  • L'illegittimità formale o procedurale della perquisizione non annulla automaticamente il sequestro: il sequestro va valutato autonomamente secondo l'art. 253 c.p.p.
  • In sede di riesame non sono ammissibili censure che riguardano autonomamente la perquisizione, salvo che sia dimostrata la stretta interdipendenza tra perquisizione e sequestro e che l'illegittimità della perquisizione abbia inciso sulla legittimità del sequestro.
  • Chi intende impugnare misure reale o proceduralmente collegate deve indicare e provare il nesso causale fra il vizio lamentato nell'atto (es. perquisizione) e il provvedimento impugnato (es. sequestro); altrimenti il ricorso è esposto a inammissibilità e a condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende).
  • Prima di impugnare, valutare attentamente il rimedio giuridico applicabile (es. riesame vs altri mezzi di impugnazione) e predisporre elementi che dimostrino l'interdipendenza degli atti quando si vuole contestare una perquisizione in relazione a un sequestro.

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