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Sentenza

Sentenza del 20/10/2016 n. 6286 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Notificazione effettuata al portiere - Necessità della raccomandata di avviso - Non sussiste - Legittimità della notificazione della cartella di pagamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che la notificazione della cartella, effettuata mediante consegna al portiere dello stabile, fosse invalida perché non accompagnata dall’invio di una seconda raccomandata informativa, secondo la disciplina delle notificazioni a mezzo posta prevista dalla legge n. 890 del 1982.

La decisione

La contestazione è stata respinta. La notificazione effettuata al portiere ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 è stata ritenuta valida anche senza l’invio di una seconda raccomandata di avviso. Quando l’ufficio finanziario o il concessionario utilizza la modalità semplificata di notificazione tramite il servizio postale, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non l’intera disciplina prevista per le notificazioni eseguite dall’ufficiale giudiziario ai sensi della legge n. 890 del 1982. La cartella di pagamento è quindi legittimamente notificata.

Norme richiamate

  • Art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Consente la notificazione della cartella di pagamento anche mediante forme semplificate, tra cui la consegna al portiere, senza che sia necessariamente richiesto l’invio di una successiva raccomandata informativa.

  • Legge n. 890 del 1982

    La disciplina delle notificazioni a mezzo posta effettuate dall’ufficiale giudiziario non si applica integralmente quando l’ufficio finanziario o il concessionario utilizza direttamente il servizio postale ordinario per notificare la cartella.

  • Art. 14 legge n. 890 del 1982, come modificato dall’art. 20 legge n. 146 del 1998

    Prevede che gli uffici finanziari possano notificare direttamente per posta gli avvisi e gli atti destinati al contribuente, facendo salve le modalità speciali previste dalla normativa tributaria.

  • Art. 39 D.M. 9 aprile 2001

    Supporta l’utilizzo della raccomandata consegnata al portiere nell’ambito delle modalità semplificate del servizio postale.

Massime di principio

  • La consegna di una cartella di pagamento al portiere può essere valida se effettuata secondo la procedura prevista dall’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973.
  • Quando la notificazione è eseguita direttamente dall’ufficio finanziario o dal concessionario tramite il servizio postale ordinario, non è automaticamente necessario inviare una seconda raccomandata informativa.
  • La disciplina più rigorosa della legge n. 890 del 1982 riguarda principalmente le notificazioni a mezzo posta eseguite dall’ufficiale giudiziario e non ogni notificazione postale di atti tributari.
  • Per valutare la validità della notificazione occorre distinguere tra la procedura tributaria semplificata prevista per le cartelle di pagamento e la notificazione postale ordinaria eseguita dall’ufficiale giudiziario.
  • L’assenza della seconda raccomandata non determina di per sé l’invalidità della notificazione, se la consegna al portiere è stata effettuata nel rispetto della procedura speciale applicabile.

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