Cassazione Penale, Ordinanza n. 13463/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure fossero già state adeguatamente vagliate e respinte nei giudizi di merito e che non emergessero vizi censurabili in sede di legittimità. Conseguentemente ha richiamato gli effetti di cui all'art. 616 c.p.p. derivanti dall'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 23/04/2025. Dal testo emerge che l'impugnazione censurava la determinazione della pena, il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, T.U. stupefacenti, il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, T.U. stupefacenti e il giudizio di bilanciamento tra circostanze. La Corte di cassazione rileva che tali motivi sono meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione corretta, puntuale, coerente e immune da manifesta illogicità, sicché non sono consentiti in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
aggravante di cui all'ad 80, comma 2, Tus
L'aggravante è stata ritenuta correttamente applicata dai giudici di merito e non censurabile in cassazione sulla base dei motivi proposti.
art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
omessa applicazione dell'attenuante di cui all'ad 73 comma 7 TUS
La mancata applicazione dell'attenuante è stata ritenuta già esaminata e motivatamente esclusa nei gradi di merito.
art. 616 c.p.p.
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dalla norma.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si risolvano nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese con motivazione congrua e logicamente coerente dai giudici di merito.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito della decisione quando la sentenza impugnata abbia già affrontato in modo puntuale le doglianze relative a pena, circostanze aggravanti o attenuanti e giudizio di bilanciamento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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