Cassazione Penale, Sentenza n. 24072/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un indagato ritenuto gravemente indiziato del delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, in relazione a un concorso pubblico bandito da un Comune. Secondo l’accusa, egli, quale presidente della commissione esaminatrice e pubblico ufficiale, avrebbe predisposto anticipatamente le tracce della prova scritta e le domande della prova orale, facendole pervenire alla candidata favorita; avrebbe inoltre agevolato il meccanismo che avrebbe consentito il subentro della seconda classificata a seguito della rinuncia della vincitrice iniziale. In cambio avrebbe accettato promesse di utilità, tra cui un incontro con un noto manager per una sistemazione lavorativa della figlia, future nomine politiche e la promessa di nuovi concorsi. Il Tribunale del riesame aveva confermato gli arresti domiciliari. Con il ricorso si censuravano: 1) l’erronea applicazione dell’art. 319 c.p. e la motivazione ritenuta contraddittoria e illogica sulla gravità indiziaria, sostenendosi l’assenza di prova di un accordo corruttivo diretto, la genericità e inattendibilità delle utilità promesse e la mancata dimostrazione del nesso sinallagmatico tra atto contrario ai doveri d’ufficio e vantaggi promessi; 2) l’erronea applicazione dell’art. 274 c.p.p. e la motivazione illogica sul pericolo di recidiva, deducendo che la normativa sopravvenuta vietava all’indagato di far parte di commissioni di concorso, che egli era in congedo da anni e che il tempo trascorso escludeva l’attualità del pericolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui mirava a una rivalutazione del compendio indiziario, operazione preclusa in sede di legittimità, e comunque ha reputato non manifestamente illogica la ricostruzione del Tribunale del riesame circa l’esistenza dell’accordo corruttivo, la condotta dell’indagato nel predisporre le prove, agevolare la candidata favorita e attivarsi per lo scorrimento della graduatoria, nonché l’irrilevanza delle vicende successive all’accordo. Ha inoltre respinto il secondo motivo, affermando che l’attualità del pericolo di recidiva non richiede l’imminenza di una specifica occasione criminosa ma una prognosi concreta sulla possibilità di reiterazione, valutabile anche alla luce delle modalità della condotta, dei collegamenti del soggetto e del contesto operativo; nel caso concreto il Tribunale aveva evidenziato condotte illecite sistematiche, rapporti con soggetti pubblici e successive funzioni idonee a confermare il rischio di reiterazione.
Norme richiamate
art. 319 c.p.
Richiamato come norma incriminatrice della corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; la Corte ribadisce che il reato si perfeziona con l’accordo corruttivo o con l’accettazione della promessa, e che la prova del sinallagma non può essere rivalutata in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione manifestamente illogica.
artt. 110, 319 e 321 c.p.
Indicano la contestazione per concorso nel delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio.
art. 274 c.p.p.
Richiamato per il pericolo di recidiva in sede cautelare; la Corte afferma che l’attualità del pericolo va valutata prognosticamente e non coincide con l’imminenza di una specifica occasione di reiterazione.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro ordinanze cautelari, la censura sulla gravità indiziaria è ammissibile solo se denuncia violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; non è consentita una richiesta di nuova valutazione del materiale indiziario.
- In tema di corruzione, il reato si perfeziona con l’accordo corruttivo, ossia con l’accettazione della promessa o con la dazione/ricezione dell’utilità; la successiva mancata realizzazione dell’attività promessa non esclude il perfezionamento del reato.
- Le utilità oggetto del pactum corruptionis devono essere apprezzate in concreto, ma la valutazione della loro serietà e del nesso sinallagmatico appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
- Ai fini dell’art. 274 c.p.p., l’attualità del pericolo di reiterazione non richiede la prova di una specifica occasione criminosa imminente, bensì una prognosi concreta fondata su modalità della condotta, personalità dell’indagato, collegamenti e contesto operativo.
- Quanto più è lontana nel tempo la condotta contestata, tanto più approfondita deve essere la motivazione sull’attualità del pericolo cautelare; tuttavia la distanza temporale non esclude di per sé la misura se permangono elementi concreti di capacità a delinquere.
- La permanenza di ruoli o incarichi in ambiti funzionalmente connessi alle condotte contestate può costituire elemento significativo per ritenere concreto e attuale il rischio di reiterazione del reato.
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