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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1004

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1004 della Commissione del 23 maggio 2023 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki SA-11, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione della sostanza attiva microbiologica Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki SA-11 ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione conferma il soddisfacimento dei criteri di approvazione, ma impone specifiche condizioni di impiego e misure di mitigazione del rischio, in particolare un intervallo minimo di due giorni prima della raccolta delle colture destinate al consumo fresco, salvo evidenza di residui inferiori a 10^5 CFU/g. Il testo modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 aggiornando l’elenco delle sostanze attive approvate e fissando al 30 giugno 2038 la nuova scadenza dell’approvazione.

Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki SA-11 e adeguamento del relativo elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki SA-11, impiegata nei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Rileva per gli operatori della filiera dei prodotti fitosanitari, in particolare fabbricanti e richiedenti l’autorizzazione, nonché per gli Stati membri chiamati a valutare le domande di autorizzazione dei prodotti che contengono tale sostanza. L’efficacia decorre dal 1° luglio 2023; l’approvazione è rinnovata fino al 30 giugno 2038. Il regolamento incide anche sull’elenco delle sostanze attive approvate contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Rinnovo dell’approvazione di Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki SA-11

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1004 rinnova l’approvazione della sostanza attiva microbiologica Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki SA-11 nell’ambito del regime dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione fonda il rinnovo sulle conclusioni dell’EFSA e sulla verifica che, per almeno alcuni impieghi rappresentativi, i criteri di approvazione dell’articolo 4 risultano soddisfatti.

Contesto procedurale

La sostanza era già stata inserita nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e, in forza dell’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, era considerata approvata e inclusa nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo è stata presentata il 30 aprile 2016 a Danimarca quale Stato membro relatore e ai Paesi Bassi quale Stato membro correlatore, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Il procedimento ha incluso la presentazione dei fascicoli supplementari, la redazione del progetto di rapporto valutativo per il rinnovo, la consultazione pubblica e la comunicazione delle conclusioni EFSA alla Commissione il 16 settembre 2020.

Valutazione scientifica e conclusioni

La Commissione richiama il fatto che l’EFSA ha esaminato la sostanza e ha trasmesso le proprie conclusioni sulla possibilità che soddisfi i criteri di approvazione previsti dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Sulla base del dossier e delle osservazioni del richiedente, la Commissione conclude che il rinnovo è giustificato. Al tempo stesso, in applicazione di un approccio precauzionale, vengono introdotte specifiche condizioni per tutelare la sicurezza dei consumatori e degli addetti.

Condizioni di approvazione e misure di mitigazione

L’allegato I fissa la nuova approvazione dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2038. Nella valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

  • alla protezione degli operatori e dei lavoratori, considerando che i microrganismi sono potenzialmente sensibilizzanti;
  • al rispetto, da parte del produttore, delle condizioni ambientali e del controllo qualità durante la fabbricazione, per garantire il rispetto dei limiti di contaminazione microbiologica richiamati nel documento SANCO/12116/2012.

Le condizioni d’impiego devono inoltre prevedere:

  • un intervallo minimo di due giorni tra l’applicazione del prodotto fitosanitario e la raccolta delle colture commestibili destinate al consumo fresco;
  • la possibilità di derogare a tale intervallo solo se i dati disponibili sui residui mostrano livelli inferiori a 10^5 CFU/g al momento della raccolta.

Obblighi informativi successivi

Il regolamento impone al richiedente di trasmettere ulteriori dati alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità. In particolare, occorre fornire informazioni su almeno una coltura commestibile rappresentativa, indicata come frutta a granella e pomodori, relativamente alla riduzione della densità delle spore vitali sulla parte edibile della pianta dal momento dell’applicazione fino alla raccolta, o fino a livelli inferiori a 10^5 CFU/g. Devono essere inclusi anche i dati sulla stabilità allo stoccaggio dei microrganismi tra campionamento e conteggio delle spore. I metodi e i protocolli pertinenti devono essere concordati con lo Stato membro relatore entro il 13 dicembre 2025.

Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Nella parte A, la voce 195 viene soppressa; nella parte B viene inserita una nuova voce dedicata a Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki SA-11, che recepisce il rinnovo dell’approvazione e le relative condizioni specifiche.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° luglio 2023. La Commissione precisa inoltre che il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione

L’approvazione di Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki SA-11 è rinnovata ai sensi dell’articolo 1 del regolamento, con decorrenza dal 1° luglio 2023 e scadenza al 30 giugno 2038, alle condizioni indicate nell’allegato I.

Condizioni specifiche e misure di mitigazione del rischio

Gli Stati membri, nella valutazione delle domande di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza, devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, anche mediante adeguati dispositivi di protezione individuale, e alla garanzia del mantenimento delle condizioni ambientali e del controllo qualità in produzione. Le condizioni d’impiego devono prevedere un periodo minimo di due giorni tra l’applicazione e la raccolta delle colture commestibili per consumo fresco, salvo che i dati sui residui indichino livelli inferiori a 10^5 CFU/g al momento della raccolta.

Obblighi di ulteriori dati

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità ulteriori informazioni sulla riduzione della densità delle spore vitali sulla coltura rappresentativa indicata (frutta a granella e pomodori), incluse informazioni sulla stabilità allo stoccaggio tra campionamento e conteggio delle spore. I metodi e protocolli pertinenti devono essere concordati con lo Stato membro relatore entro il 13 dicembre 2025.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: nella parte A la voce 195 è soppressa e nella parte B è inserita una nuova voce per Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki SA-11, con le relative condizioni e la nuova durata dell’approvazione.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° luglio 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentaresalute pubblicaagricolturaautorizzazioni e approvazioni di sostanze attive

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