Cassazione Penale, Sentenza n. 34313/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza che, in sede di rinvio dopo annullamento della Cassazione, aveva confermato la custodia cautelare (poi sostituita con arresti domiciliari) per reati tra i quali estorsione e illecita concorrenza (art. 513-bis c.p.), reati in materia di stupefacenti (art. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990) e l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, c.p. Il ricorrente denunciava: carenza e contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza dell'estorsione e del 513-bis; mancato esame delle indagini difensive (art. 391-bis c.p.p.); erronea applicazione dell'aggravante 416-bis.1; insufficienza di prove per il reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti (capo 2) e per i reati di spaccio contestati (capi 72 e 105); e difetto della motivazione sulle esigenze cautelari e sul pericolo di reiterazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione e ha confermato la fondatezza del compendio indiziario su cui il Tribunale del riesame aveva basato le determinazioni: intercettazioni telefoniche, geolocalizzazioni con GPS, immagini di videosorveglianza, servizi di osservazione e pedinamento, sequestri di diverse piantagioni (tra cui una con 800 piante), nonché elementi probatori relativi al ruolo di membri della famiglia Cracolici e alla complicità di un militare dell'Arma. Dalla valutazione complessiva degli indizi è emersa la sussistenza di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e la partecipazione attiva del ricorrente nella commercializzazione e nella gestione di operazioni connesse al narcotraffico; parimenti è stata ritenuta corretta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. sotto il profilo dell'agevolazione dell'attività mafiosa, poiché il traffico contribuiva ad accrescere risorse e prestigio del clan. Sui profili cautelari la Corte ha richiamato il principio secondo cui essa non riconsidera le caratteristiche soggettive e le esigenze cautelari se non per verificare la congruità logica e giuridica della motivazione: nel caso la motivazione è risultata logica e priva di evidenti illogicità. Successivamente l'indagato è stato ammesso agli arresti domiciliari con provvedimento successivo.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
comma 1 (aggravante/agevolazione mafiosa)
La Corte ha accertato che l'attività di spaccio e il traffico di stupefacenti realizzavano profitti volti ad accrescere la forza economica e il prestigio della cosca; pertanto l'aggravante dell'aver "semplicemente" agevolato l'attività mafiosa è stata ritenuta sussistente anche in presenza di responsabilità individuale non associativa diretta del ricorrente
art. 513-bis cod. pen.
Il giudice ha ritenuto configurabile il reato nella fase negoziale per la scelta dell'acquirente dell'immobile, sia per le minacce e la pressione emersa dalle intercettazioni sia per il ruolo diretto del ricorrente nelle condotte che hanno determinato la coartazione della scelta
art. 391-bis cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa per lamentare il mancato esame delle indagini difensive; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia comunque affrontato e motivato le questioni essenziali, per cui il vizio denunciato è risultato infondato
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
La Corte ha confermato la qualificazione dell'organizzazione come associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sulla base del compendio indiziario (sequestri, GPS, intercettazioni, ruoli familiari e organizzativi)
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Richiamato nei capi di imputazione relativi ai reati in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto provata l'attività di coltivazione e commercializzazione illecita, anche con riferimento all'utilizzo di strutture aziendali fittizie e complicità di appartenenti alle forze dell'ordine
legge 242/2016 (coltivazione canapa sativa)
Citata nel contesto dell'illecita strumentalizzazione di ditte individuali e documentazione per far apparire coltivazioni come lecite (canapa light) mentre in realtà venivano coltivate piante per produzione di stupefacente
Massime di principio
- La configurabilità dell'estorsione e del reato di cui all'art. 513-bis può fondarsi anche su una partecipazione morale o su un contributo indiretto quando dalle intercettazioni e dagli atti emergano interlocuzioni e condotte finalizzate a coartare la libertà contrattuale della vittima
- L'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, può essere riconosciuta quando l'attività illecita (es. narcotraffico) concorre a potenziare economicamente e operativamente un gruppo mafioso, anche se il singolo imputato non risulta accusato di associazione mafiosa a suo carico
- La prova dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è valutata nel suo complesso: GPS, video, sequestri ripetuti, pedinamenti e intercettazioni possono costituire un compendio indiziario idoneo a dimostrare l'organizzazione e la ripartizione di ruoli
- Il reato associativo a forma libera richiede un contributo apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organizzazione; tale contributo può essere costituito da attività di approvvigionamento, consegna, riscossione crediti e gestione operativa anche se la partecipazione risulti concentrata in un arco temporale circoscritto
- Sul tema delle indagini difensive e dell'art. 391-bis c.p.p., il mancato esame formale di ogni elemento non è automaticamente vizio insanabile se la decisione motivata affronta i profili essenziali e le ragioni della scelta decisoria risultano comprensibili e logiche
- In sede di controllo della misura cautelare, la Corte di legittimità non sostituisce il giudizio di merito sulle esigenze cautelari ma verifica la logica e la sufficienza della motivazione del giudice che ha disposto la misura; per il pericolo di reiterazione è necessaria una previsione concreta e fondata, ma elementi come radicamento in un contesto associativo e continuità di condotta possono giustificare la misura
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