Sentenza del 20/12/2021 n. 4134 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Contratto di sale and lease-back - Causa finanziaria diversa dalla compravendita - Disciplina delle plusvalenze - Applicazione delle regole civilistiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione della modalità di tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione di un complesso industriale nell'ambito di un contratto di sale and lease-back (leasing di ritorno). L'Ufficio aveva tassato la plusvalenza ai fini IRES applicando l'art. 86 del TUIR (D.P.R. 917/1986) come se si trattasse di una plusvalenza derivante da una normale cessione, mentre la contribuente sosteneva che il contratto fosse un'operazione di lease-back con causa finanziaria diversa dalla compravendita e che la plusvalenza dovesse essere rilevata e ripartita secondo i criteri civilistici (art. 2425-bis, comma 4, c.c.) per tutta la durata del leasing di ritorno.
La decisione
La Commissione Tributaria ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente. Il Collegio ha ritenuto che il sale and lease-back abbia una causa finanziaria diversa dalla compravendita e che, pertanto, la somma ricevuta non possa essere assimilata al corrispettivo di una vendita ai fini fiscali. Ne consegue che la plusvalenza deve concorrere alla formazione della base imponibile secondo i criteri contabili civilistici (art. 2425-bis, comma 4, c.c.), con frazionamento della plusvalenza per la durata del leasing di ritorno, e non secondo la disciplina dell'art. 86 del TUIR. L'appello dell'Agenzia è stato respinto e l'Agenzia condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 2425-bis c.c.
La norma contabile impone il frazionamento della plusvalenza derivante da cessioni in presenza di operazioni di leasing di ritorno; la Commissione riconosce valenza fiscale a tale criterio contabile, comportando la ripartizione della plusvalenza per la durata del leasing.
art. 86 TUIR (D.P.R. 917/1986)
La disciplina delle plusvalenze prevista dall'art. 86 è stata ritenuta non applicabile al sale and lease-back perché quell'istituto presuppone una cessione traslativa pura; nel caso di lease-back la causa è finanziaria e diversa, quindi la regola fiscale non può assimilare la somma ricevuta al corrispettivo della vendita.
Cassazione, sentenza n. 35294/2016
Richiamata dalla Commissione come giurisprudenza di supporto per affermare che il lease-back ha causa diversa dalla compravendita e che le plusvalenze devono essere trattate secondo i criteri civilistici.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati per sottolineare che il primo giudice ha esercitato correttamente i poteri istruttori nella valutazione documentale e probatoria ai fini della decisione.
Massime di principio
- Il contratto di sale and lease-back ha una causa finanziaria distinta dalla compravendita: non tutte le somme percepite in tale operazione vanno automaticamente considerate corrispettivo di una vendita ai fini fiscali.
- Le plusvalenze derivanti da operazioni di lease-back devono essere rilevate e ripartite secondo i principi contabili civilistici (art. 2425-bis c.c.), con frazionamento per la durata del leasing, salvo prova contraria della sostanza economica diversa.
- L'art. 86 del TUIR non è applicabile in presenza di una struttura contrattuale che configuri, nella sostanza, un'operazione di leasing di ritorno; il trattamento fiscale segue la rilevanza civilistica dell'operazione.
- In operazioni complesse simili, è cruciale documentare la natura negoziale e la sostanza economica dell'operazione (contratti, flussi finanziari, contabilità) per giustificare il trattamento fiscale e resistere a contestazioni dell'Amministrazione finanziaria.
- La giurisprudenza di merito e di legittimità tende a riconoscere il valore vincolante dei criteri contabili (e della loro applicazione) anche ai fini fiscali quando l'operazione sia strutturata come leasing di ritorno.
- Per ridurre il rischio di contestazioni, le parti dovrebbero assicurare coerenza tra la documentazione negoziale, la contabilizzazione e le dichiarazioni fiscali, e considerare di ottenere pareri legali o fiscali preventivi nelle operazioni di lease-back di rilievo.
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