Cassazione Penale, Ordinanza n. 35303/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, oltre a un ulteriore reato non specificato nel testo. Il primo motivo contestava, in sostanza, la valutazione delle prove e l'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p., lamentando che la Corte territoriale avesse trascurato elementi idonei a escludere la punibilità in ragione delle modalità della condotta. Il secondo motivo deduceva vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, assumendone l'eccessività e la non congruità, anche con riferimento all'aumento per la continuazione con il reato di lesioni. La parte civile ha depositato conclusioni in ordine alla liquidazione delle spese, ma la Corte ha escluso il relativo diritto in ragione della mancata effettiva attività difensiva nel giudizio di legittimità, trattandosi di ricorso dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in una mera rivalutazione del compendio probatorio, già esaminato dalla Corte d'appello con motivazione lineare e coerente, e che la doglianza sull'art. 393-bis c.p. non superasse il vaglio di legittimità. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo generico e privo di specificità, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo puntuale sulla congruità della pena, commisurata alla gravità della condotta e all'aumento per la continuazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende. È stata rigettata anche la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile, per mancanza di una reale attività difensiva in cassazione.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma incriminatrice richiamata come uno dei reati oggetto della condanna confermata in appello; dalla sentenza di legittimità non emergono ulteriori precisazioni sul contenuto della fattispecie nel caso concreto.
art. 582 c.p.
Norma incriminatrice richiamata quale reato di lesioni personali, in continuazione con il quale era stato operato l'aumento di pena ritenuto congruo dalla Corte territoriale.
art. 393-bis c.p.
Causa di giustificazione invocata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che la censura si risolvesse in una rivalutazione delle prove e ha quindi escluso che emergessero i presupposti per l'accoglimento.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza della declaratoria di inammissibilità.
art. 570 c.p.p.
Norma non richiamata nel testo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione логica, coerente e completa.
- La doglianza relativa all'omessa applicazione di una causa di giustificazione non è scrutinabile in cassazione se presuppone una ricostruzione alternativa dei fatti e delle modalità della condotta già compiutamente valutate dal giudice di merito.
- Il motivo che investe il trattamento sanzionatorio deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera allegazione dell'eccessività della pena è insufficiente se il giudice d'appello ha già illustrato i criteri adottati per la sua determinazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista a favore della Cassa delle ammende.
- La liquidazione delle spese in favore della parte civile presuppone un'effettiva attività difensiva svolta nel giudizio di legittimità diretta a contrastare la pretesa avversaria; il mero deposito di una memoria non basta se il ricorso è definito in rito per inammissibilità.
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