Sentenza n. 3756/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.1892/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1892/2025, relativa al pagamento di euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1892/2025, notificata all'Amministrazione e corredata dall'attestazione del passaggio in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, la somma complessiva di euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica prevista per l'aggiornamento e la formazione dei docenti. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contrastare la pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, oltre agli accessori, agli oneri di registrazione, alle spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nel provvedimento giudiziale, nonché agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il credito, la cui misura deriva dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali; pertanto, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c. Il TAR ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione coattiva dei titoli di pagamento nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli un termine di 60 giorni dall'investitura da parte del creditore per determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice può dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione esecutiva per il pagamento di somme di denaro.
artt. 1282 e 1283 c.c.
Impongono di determinare interessi e accessori secondo il titolo e la legge, senza attribuire efficacia vincolante ai conteggi unilaterali del creditore.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Rilevano per la disciplina delle spese processuali e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza fondato su un giudicato di condanna al pagamento non ha natura costitutiva del credito: il giudice dell'ottemperanza deve assicurare il soddisfacimento del diritto già accertato, determinandone l'esatta misura sulla base del titolo, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti parziali.
- I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'amministrazione obbligata; la quantificazione deve essere verificata secondo quanto stabilito dal titolo giudiziale e secondo le disposizioni di legge applicabili, incluse quelle sulla misura e decorrenza degli interessi.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni dello Stato dall'art. 14 d.l. 669/1996, il creditore può proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione coattiva della condanna al pagamento di somme di denaro.
- In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente pubblico cui l'attività demandata rientra nei compiti istituzionali di gestione della spesa pubblica, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.
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