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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-34/20

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 settembre 2021. — Telekom Deutschland GmbH contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln. — Rinvio pregiudiziale – Comunicazioni elettroniche – Regolamento (UE) 2015/2120 – Articolo 3 – Accesso a un’Internet aperta – Articolo 3, paragrafo 1 – Diritti degli utenti finali – Articolo 3, paragrafo 2 – Divieto di accordi e di pratiche commerciali che limitano l’esercizio dei diritti degli utenti finali – Articolo 3, paragrafo 3 – Obbligo di trattamento equo e non discriminatorio del traffico – Possibilità di attuare misure di gestione ragionevole del traffico – Opzione tariffaria supplementare cosiddetta a “tariffa zero” – Limitazione della larghezza di banda. — Causa C-34/20

Giurisprudenza europea62020CJ0034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato una pratica di mercato nel settore mobile consistente in un’opzione “tariffa zero” che escludeva il traffico streaming dal consumo dei dati del piano base ma ne limitava la velocità. Richiamando la sentenza Telenor Magyarország, ha ritenuto che la misura violasse l’obbligo generale di trattamento equo del traffico sancito dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 2015/2120. Di conseguenza, la limitazione della larghezza di banda collegata all’opzione è incompatibile con il diritto UE, senza che occorra esaminare ulteriormente la liceità delle singole clausole o delle eccezioni invocate.

Accesso a Internet aperta: incompatibilità con il regolamento 2015/2120 di un’opzione a tariffa zero che, per lo streaming video, limita la larghezza di banda

La questione giuridica

Se l’articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2120 osti a un’opzione tariffaria cosiddetta a “tariffa zero” che, per lo streaming video, non detrae il traffico dal volume dati del piano base ma impone una limitazione della larghezza di banda, applicata indifferentemente ai contenuti dei partner e a quelli di altri fornitori; in particolare, se tale pratica integri una violazione dell’obbligo di trattamento equo del traffico e se possano rilevare le eccezioni relative alle misure ragionevoli di gestione del traffico e alla libertà contrattuale.

Principio di diritto

L’articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2120 osta a una pratica commerciale di un fornitore di accesso a Internet che, nell’ambito di un’opzione a “tariffa zero”, riservi al traffico di streaming video una limitazione della larghezza di banda, poiché tale opzione introduce una differenziazione del traffico fondata su considerazioni commerciali e contraria all’obbligo di trattamento equo, non discriminatorio e non interferente imposto dal paragrafo 3. La contrarietà sussiste indipendentemente dal fatto che la limitazione riguardi contenuti di partner o di altri fornitori e dalla configurazione concreta delle clausole contrattuali.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/2120
  • Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (UE) 2015/2120
  • Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, regolamento (UE) 2015/2120
  • Direttiva 2002/22/CE
  • Regolamento (UE) n. 531/2012

Accesso a Internet aperta: incompatibilità con il regolamento 2015/2120 di un’opzione a tariffa zero che limita la larghezza di banda

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Köln in materia di neutralità della rete e pratiche commerciali degli operatori di telecomunicazioni. La controversia oppone Telekom Deutschland GmbH alla Bundesrepublik Deutschland, rappresentata dalla Bundesnetzagentur, con riferimento all’opzione tariffaria “StreamOn”, qualificata come tariffa zero.

Fatti e procedimento principale

Telekom offriva, per alcuni piani tariffari mobili, un’opzione gratuita che consentiva di non conteggiare nel volume dati mensile il traffico streaming audio e video fornito da partner di contenuti. In cambio, il cliente accettava una limitazione della larghezza di banda a 1,7 Mbit/s per lo streaming video, applicata sia ai partner sia ad altri fornitori. La Bundesnetzagentur ha ritenuto la pratica contraria all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 2015/2120 e ha vietato sia la limitazione della banda sia l’uso di clausole contrattuali correlate. Il ricorso di Telekom avverso tale decisione ha indotto il giudice tedesco a chiedere l’interpretazione del regolamento UE.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (UE) 2015/2120, soprattutto gli articoli 1 e 3;
  • l’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, che consacra i diritti degli utenti finali, il divieto di pratiche commerciali restrittive e l’obbligo di trattamento equo del traffico;
  • i considerando 6, 8 e 9, che sottolineano trasparenza, non discriminazione e assenza di considerazioni commerciali nella gestione del traffico;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
  • la direttiva 2002/22/CE e il regolamento (UE) n. 531/2012, citati nel titolo del regolamento modificato.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se:

  • un’opzione tariffaria a tariffa zero con limitazione della banda fosse compatibile con l’articolo 3, paragrafi 1-3, del regolamento;
  • la limitazione della banda integrasse un rallentamento di una categoria di servizi;
  • l’eventuale congestione invocata rientrasse nella nozione di “imminente congestione della rete”;
  • il trattamento differenziato dei soli flussi video e solo per l’opzione aggiuntiva fosse conforme al principio di parità di trattamento;
  • la misurazione del traffico tramite IP, URL, protocolli, SNI e pattern-matching costituisse controllo del contenuto specifico;
  • in subordine, la limitazione della banda potesse limitare i diritti degli utenti finali ai sensi del paragrafo 1.

Ragionamento della Corte

La Corte richiama anzitutto la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza Telenor Magyarország, secondo cui, se una condotta è incompatibile con l’articolo 3, paragrafo 3, non è necessario esaminare la conformità all’articolo 3, paragrafo 2. Rileva poi che l’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, impone un obbligo generale di trattamento equo del traffico, senza discriminazioni o interferenze, che non può essere derogato mediante accordi o pratiche commerciali. Il secondo comma consente misure di gestione ragionevole del traffico solo se fondate su requisiti tecnici obiettivamente diversi, trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e non basate su considerazioni commerciali. Nel caso di specie, l’opzione a tariffa zero introduce una distinzione nel traffico Internet basata su una logica commerciale, poiché favorisce il traffico verso alcune applicazioni di partner senza detrarlo dal plafond dati. Tale differenziazione viola di per sé il trattamento equo del traffico. La Corte sottolinea che la contrarietà sussiste indipendentemente dalla possibilità per l’utente di continuare ad accedere ai contenuti dei partner e indipendentemente dal fatto che l’opzione sia contenuta in un accordo o risponda a una domanda del mercato. Poiché la limitazione della larghezza di banda contestata deriva direttamente dall’attivazione dell’opzione tariffaria illecita, anche essa è incompatibile con l’articolo 3, paragrafo 3. La Corte considera quindi superfluo esaminare in dettaglio le ulteriori sotto-questioni sulle eccezioni per la gestione del traffico, sulla congestione della rete e sui metodi di identificazione del traffico.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2120 deve essere interpretato nel senso che una limitazione della larghezza di banda conseguente all’attivazione di un’opzione tariffaria cosiddetta a “tariffa zero”, applicata allo streaming video, indipendentemente dal fatto che esso sia fornito da operatori partner o da altri fornitori di contenuti, è incompatibile con gli obblighi derivanti dal paragrafo 3 di tale articolo.

Principi affermati

La sentenza conferma che:

  • le pratiche commerciali che differenziano il traffico Internet in base a logiche promozionali o commerciali sono incompatibili con la neutralità della rete;
  • l’articolo 3, paragrafo 3, opera come norma centrale e autosufficiente di tutela dell’accesso a Internet aperta;
  • le eccezioni relative alle misure di gestione del traffico non possono essere utilizzate per giustificare strategie commerciali che alterano il trattamento equo del traffico.

Come è indicizzato

Materiecomunicazioni elettronicheneutralità della reteservizi di accesso a internetpratiche commerciali degli operatori telecomdiritti degli utenti finali

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