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Sentenza

Sentenza n. 6275/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

Giustizia amministrativa202508417

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Umbria che aveva dichiarato irricevibile per tardività il ricorso contro il regolamento comunale sul canone unico, il relativo tariffario e la richiesta di pagamento del canone per un impianto di telecomunicazioni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società disponeva di un impianto per telecomunicazioni in area comunale. Il Comune, applicando il Regolamento per la disciplina del Canone Unico Comunale e le tariffe approvate nel 2021, le aveva richiesto il pagamento di € 55.687,50 per l’annualità 2021. In primo grado la società aveva impugnato la richiesta di pagamento, l’art. 74 del regolamento e il tariffario, deducendo: violazione dell’art. 1, commi 824 e seguenti e comma 831-bis, l. n. 160/2019; violazione dell’art. 54 d.lgs. n. 259/2003; illegittimità del criterio tariffario comunale e delle maggiorazioni per impianti in co-siting o sharing; disparità di trattamento, irragionevolezza ed eccesso di potere; violazione degli obblighi di partecipazione procedimentale; illegittimità derivata dell’intimazione di pagamento e obbligo di disapplicazione della disciplina regolamentare contrastante con norme statali e dell’Unione europea. Il TAR aveva dichiarato il ricorso irricevibile, ritenendo che la lesività del regolamento e delle tariffe fosse conoscibile dalla pubblicazione degli atti e che il termine di impugnazione decorresse già da tale momento. In appello la società ha contestato tale statuizione, sostenendo che il regolamento avesse contenuto generale e non immediatamente lesivo e che la lesione fosse divenuta concreta soltanto con la richiesta di pagamento del 26 settembre 2023. Ha inoltre riproposto le censure di merito, deducendo che il Comune avrebbe dovuto applicare, anche per il 2021, il canone fisso previsto dall’art. 1, comma 831-bis, l. n. 160/2019; che il coefficiente tariffario pari a 3,3 e le maggiorazioni per co-siting o sharing fossero irragionevoli e incompatibili con il regime di favore previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche; e che l’intimazione fosse illegittima in via derivata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha respinto l’eccezione di improcedibilità proposta dal Comune, ritenendo che la sospensione amministrativa dell’esazione non avesse eliminato l’interesse alla decisione, poiché il regolamento era rimasto vigente e idoneo a produrre effetti. Quanto alla tardività, ha ritenuto fondato il primo motivo: le norme regolamentari devono essere impugnate immediatamente solo quando producano una lesione concreta e attuale; se invece contengono previsioni generali e astratte, la lesione si concretizza con l’atto applicativo. Il regolamento comunale aveva inoltre contenuto misto e presentava una non piena coerenza tra la previsione dell’autoliquidazione e quella della previa determinazione del canone in sede autorizzatoria. Pertanto, il termine non decorreva dalla pubblicazione del regolamento, ma dalla piena conoscenza della lesione, realizzata con la richiesta di pagamento del 26 settembre 2023. Il secondo motivo di appello è stato respinto: l’art. 1, comma 831-bis, l. n. 160/2019, introdotto dal d.l. n. 77/2021, ha carattere innovativo e si applica a partire dall’annualità 2022, non al canone relativo al 2021. La modifica regolamentare del 2022 non poteva quindi operare retroattivamente. Sono stati invece accolti il terzo e il quarto motivo, relativi all’irragionevolezza delle tariffe e delle maggiorazioni per il co-siting. Il coefficiente 3,3, applicato alla tariffa standard di € 30, determinava un valore di € 99 per metro quadrato, ritenuto considerevole e irragionevole. Anche le maggiorazioni fisse del 25% e del 50% per la presenza di ulteriori apparati in co-siting o sharing erano ingiustificate, poiché la condivisione della struttura non comportava ulteriore occupazione di suolo pubblico. Il regolamento non poteva imporre tariffe considerevolmente più elevate rispetto a quelle applicate ad altre categorie di operatori né maggiorazioni fisse non correlate a effettivi oneri amministrativi o manutentivi. Il motivo procedimentale sulla mancata comunicazione del regolamento è stato dichiarato improcedibile, essendo superato dall’accoglimento delle censure sostanziali. È stata accolta anche la censura di illegittimità derivata della richiesta di pagamento. Il Consiglio di Stato ha quindi annullato l’art. 74, comma 4, del regolamento e il correlato allegato tariffario, per quanto di interesse, nonché la nota comunale del 26 settembre 2023. Il Comune è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate in € 7.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    Richiamato congiuntamente all’art. 41 c.p.a. nella controversia sulla tempestività dell’impugnazione.

  • art. 41 c.p.a.

    Il termine per impugnare un atto regolamentare decorre dalla conoscenza della lesione concreta e attuale quando l’atto contiene previsioni generali e astratte; la mera pubblicazione non è sufficiente se la lesività si manifesta con l’atto applicativo.

  • art. 105 c.p.a.

    Il Consiglio di Stato ha escluso la rimessione al primo giudice, non ravvisando un errore palese del TAR, anche in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sulla decorrenza del termine.

  • art. 1, commi 824 e seguenti, l. n. 160/2019

    La disciplina del canone unico deve rispettare criteri ragionevoli e non può giustificare maggiorazioni non correlate a effettivi e comprovati oneri derivanti dall’occupazione.

  • art. 1, comma 831-bis, l. n. 160/2019

    Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente.

    La disposizione introduce una nuova specie di canone, di natura innovativa, applicabile a partire dall’annualità 2022 e non al canone relativo al 2021.

  • art. 54 d.lgs. n. 259/2003

    Richiamato quale parametro della disciplina speciale applicabile agli impianti e agli operatori di telecomunicazioni.

  • art. 44 d.lgs. n. 259/2003

    Richiamato per evidenziare il favor legislativo verso il co-siting e la condivisione delle infrastrutture, coerenti con la riduzione dei costi e dell’impatto ambientale.

  • art. 93 d.lgs. n. 259/2003

    Richiamato nel quadro della disciplina speciale e del divieto di ulteriori oneri finanziari, reali o contributivi applicabili agli operatori di comunicazione elettronica.

  • art. 26 c.p.a.

    Posto a fondamento della condanna del Comune alle spese del doppio grado di giudizio.

Massime di principio

  • Le disposizioni regolamentari devono essere impugnate immediatamente solo quando producono direttamente una lesione concreta e attuale; se prevedono una disciplina generale e astratta, la lesione diviene attuale con l’atto applicativo, che deve essere impugnato unitamente alla norma regolamentare presupposta.
  • Quando un regolamento presenta contenuto misto, con disposizioni generali e disposizioni immediatamente lesive, la mera pubblicazione non determina necessariamente la decorrenza del termine di impugnazione per i soggetti direttamente incisi: occorrono la comunicazione individuale o la piena conoscenza della lesione, anche mediante la notificazione dell’atto applicativo.
  • L’art. 1, comma 831-bis, l. n. 160/2019, introdotto dal d.l. n. 77/2021, ha natura innovativa e non interpretativa; il canone ivi previsto per gli impianti di comunicazione elettronica si applica alle annualità successive alla sua entrata in vigore e non retroattivamente alle annualità precedenti.
  • La disciplina comunale del canone per gli impianti di telecomunicazioni non può imporre tariffe ingiustificatamente e considerevolmente più elevate rispetto a quelle applicate ad altre categorie di occupatori, né maggiorazioni fisse per il co-siting o lo sharing quando la condivisione degli impianti non comporti ulteriore occupazione di suolo pubblico o effettivi maggiori oneri per l’amministrazione.
  • L’illegittimità delle disposizioni regolamentari che costituiscono il presupposto della richiesta di pagamento si trasmette in via derivata all’atto applicativo, determinandone l’annullamento nella parte fondata sulle disposizioni invalide.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliTelecomunicazioni e impianti radioTermini e notificazione del ricorsoAppello
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

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