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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29646/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione di stupefacente a fini di spaccio. Ha dedotto: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza del fatto, sostenendo che la suddivisione della sostanza in dosi fosse compatibile con l'uso personale, che mancassero strumenti per il frazionamento e che il quantitativo fosse modesto; ha inoltre contestato il rilievo attribuito alla fuga, alla corrispondenza tra reddito e valore della sostanza, alla somma di denaro rinvenuta e alla mancata indicazione di un uso personale, lamentando l'assenza di prova del suo stabile inserimento nel mercato dello spaccio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del lucro di speciale tenuità, in ragione del numero esiguo di dosi e del preteso piccolo spaccio; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla recidiva, ritenuta senza valorizzare la tenuità del fatto e senza una vera verifica dell'aumentata capacità criminale; 4) mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione, senza adeguata risposta al motivo aggiunto e senza considerare gli indici favorevoli alla prognosi; 5) violazione di legge e vizio di motivazione sulla confisca del denaro, disposta ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, assumendo l'assenza di sproporzione tra la somma confiscata e il reddito dichiarato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non consentiti in sede di legittimità perché sostanzialmente ripetitivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, e perché diretti a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio senza indicare specifici travisamenti. Ha confermato la tenuta logica della decisione di merito sulla destinazione a spaccio della sostanza, valorizzando la suddivisione in venti frammenti termosaldati di crack e cinque ovuli di cocaina, la fuga all'atto del controllo, l'eccedenza del quantitativo rispetto all'uso personale e la sproporzione tra valore della droga e reddito dichiarato. Ha ritenuto corretta anche la mancata applicazione dell'attenuante del lucro di speciale tenuità, la conferma della recidiva, il diniego di sospensione condizionale e non menzione, nonché la confisca del denaro, giudicando ragionevole la ricostruzione della provenienza del denaro dall'attività di spaccio. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice contestata per la detenzione di cocaina a fini di spaccio in ipotesi di modesta entità

  • art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    richiamato quale base della confisca del denaro ritenuto provento dell'attività di spaccio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

  • sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 86

    richiamata per il criterio della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una mera richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, se la motivazione di merito è congrua e non vengono dedotti specifici travisamenti delle emergenze processuali.
  • Ai fini della configurabilità della detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, possono assumere rilievo sintomatico la suddivisione della sostanza in dosi o involucri, le modalità di occultamento o trasporto, la fuga al controllo, la quantità eccedente l'uso personale e la sproporzione tra il valore della droga e le disponibilità economiche dell'agente.
  • L'uso personale non può essere affermato in astratto, ma deve trovare riscontro nelle risultanze probatorie; in mancanza, la prospettazione difensiva può essere logicamente disattesa come meramente assertiva.
  • L'attenuante del lucro di speciale tenuità può essere esclusa quando il quantitativo di stupefacente e le modalità della detenzione consentano di ritenere non modesto il profitto ricavabile dalla cessione.
  • La recidiva è legittimamente apprezzata quando i precedenti della stessa indole, inseriti in un contesto di reiterazione criminosa, evidenzino una maggiore pericolosità e una più accentuata colpevolezza dell'imputato.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione è corretto quando gli elementi del caso rendono negativa la prognosi sulla futura commissione di reati.
  • Nel valutare la confisca del denaro in contesti di spaccio di modesta entità, il giudice deve applicare un giudizio di proporzione particolarmente rigoroso, ma può ritenere ragionevole la provenienza del denaro dall'attività illecita quando la giustificazione lecita sia generica, non precisata o non adeguatamente provata.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta, salvo assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidivaConfiscaPrescrizione del reato

Testo integrale

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