Cassazione Penale, Sentenza n. 4282/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna che aveva accolto il reclamo del detenuto Pipitone, autorizzando lo svolgimento di colloqui via Skype for Business in sostituzione dei colloqui visivi mensili in presenza per un detenuto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen. Il Ministero deduceva violazione di legge chiedendo l'annullamento per mancanza delle condizioni oggettive ed eccezionali che giustificano il ricorso al colloquio a distanza e per difetto di adeguata motivazione del provvedimento autorizzativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato l'orientamento secondo cui la disciplina emergenziale (art. 221, comma 10, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, come prorogata) consente ai detenuti, compresi quelli sottoposti al regime 41-bis, di richiedere e ottenere colloqui visivi a distanza tramite piattaforme certificate, senza che il richiedente debba allegare specifici ulteriori elementi oltre la domanda. La Corte ha precisato che la valutazione legislativa circa la condizione pandemica integra, di per sé, la situazione di impossibilità o di gravissima difficoltà che giustifica il ricorso al video-colloquio; solo ostacoli tecnici o esigenze di sicurezza concrete e documentate potrebbero impedire l'uso di tale modalità. Il ricorso è quindi respinto e non è disposta la condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 41-bis, ordinamento penitenziario
Regime detentivo speciale che impone limitazioni ai colloqui per esigenze di ordine e sicurezza; la giurisprudenza consente comunque, in situazioni di impossibilità o gravissima difficoltà al colloquio in presenza, l'autorizzazione a colloqui audiovisivi purché le modalità assicurino le cautele di sicurezza richieste dall'art. 41-bis.
art. 221, comma 10, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui ... su richiesta dell'interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature e i collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al presente comma può essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dall'articolo 39, comma 2, del regolamento ...
Norma emergenziale che autorizza i colloqui a distanza per ragioni sanitarie o su richiesta del detenuto; la Corte interpreta la valutazione legislativa della condizione pandemica come idonea a integrare la situazione di 'impossibilità' o 'gravissima difficoltà' ai fini dell'ammissione del video-colloquio anche per i detenuti 41-bis.
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (art. 16)
Proroga dell'efficacia delle disposizioni in materia di colloqui a distanza fino al 31 dicembre 2022
Proroga temporanea che estende l'applicazione della disciplina emergenziale e supporta l'interpretazione per cui la condizione pandemica rileva come presupposto legittimante il video-colloquio.
art. 18 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 37 regolamento DPR 30/06/2000, n. 230; art. 19 decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121
Richiamate come norme che disciplinano i diritti ai colloqui dei detenuti e le rispettive procedure regolamentari; l'art. 221 comma 10 rimanda a tali disposizioni per quanto compatibile.
art. 39, comma 2, del regolamento di cui al DPR n. 230/2000 e art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 121/2018
Norme regolamentari che fissano limiti ordinari alle modalità di corrispondenza/colloquio; la disposizione emergenziale consente deroghe a questi limiti nei casi previsti.
Massime di principio
- In periodo emergenziale disciplinato (es. pandemia e proroghe legislative) la richiesta del detenuto per svolgere colloqui visivi a distanza è ammissibile anche per i detenuti sottoposti al regime 41-bis: la normativa emergenziale è ritenuta idonea a integrare la situazione di "impossibilità" o "gravissima difficoltà" del colloquio in presenza.
- Non è richiesto al detenuto un onere probatorio elevato: la presentazione della domanda nel periodo di efficacia della norma emergenziale è sufficiente, salvo che l'Amministrazione documenti ostacoli tecnici o ragioni di sicurezza concrete e insuperabili.
- L'autorizzazione a video-colloqui per 41-bis deve avvenire con modalità che garantiscano le cautele di sicurezza previste dall'art. 41-bis (es. uso di piattaforme certificate, svolgimento tramite un altro istituto vicino alla residenza dei familiari, controllo a distanza).
- La semplice sostituzione del colloquio visivo con una telefonata breve può integrare la lesione del diritto del detenuto al mantenimento delle relazioni familiari se non assicura garanzie equivalenti; il giudice di sorveglianza deve valutare l'adeguatezza della misura sostitutiva.
- Solo il concreto e documentato rischio di ordine e sicurezza o impedimenti tecnici tali da rendere impossibile la verifica delle cautele può giustificare il diniego del video-colloquio per i soggetti 41-bis.
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