Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11472/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per detenzione ai fini di spaccio di 3,116 kg di cocaina e 2,314 kg di hashish. Il ricorrente deduce: (i) omesso e insufficiente esame della richiesta di esclusione della continuazione; (ii) illegittimità della perquisizione domiciliare successiva alla flagranza (vizi formali e violazione di norme processuali e del d.P.R. n. 309/1990); (iii) nullità delle operazioni di perquisizione e degli atti consequenziali; (iv) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (v) omessa traduzione del decreto di citazione in appello nella lingua dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi o generici e/o manifestamente infondati e ha confermato le valutazioni della Corte d'appello: la continuazione tra reati con droga 'pesante' e 'leggera' era correttamente riconosciuta; le censure sulle perquisizioni non erano specifiche né idonee a travolgere il sequestro del corpo del reato; la mancata traduzione è stata ritenuta non provata (l'imputato aveva buona conoscenza dell'italiano dai verbali); il diniego delle attenuanti è valutazione di merito non sindacabile. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Distinzione tra le fattispecie per droghe 'pesanti' (comma 1) e 'leggere' (comma 4); possibile continuità tra reati concernenti sostanze appartenenti a tabelle diverse, valutata dalla Corte di merito nel caso concreto.

  • art. 80, comma 2 d.P.R. n. 309/1990

    Rilevante ai fini del trattamento sanzionatorio in relazione alle condotte relative a sostanze diverse (richiamato nel quadro della condanna).

  • art. 103 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato in relazione alla disciplina delle perquisizioni e alle censure sull'attività di polizia giudiziaria.

  • art. 253, comma 1, cod. proc. pen.

    Il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti è atto dovuto e la illegittimità dell'atto di perquisizione non determina automaticamente l'invalidità del sequestro.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamata tramite giurisprudenza della Corte costituzionale sul tema dell'inutilizzabilità degli atti di perquisizione rispetto al sequestro; confermata autonomia concettuale tra inutilizzabilità e nullità.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    Norme invocate come parametri di censura per motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e di diritto); la Corte ha ritenuto le censure inammissibili per genericità o infondatezza.

  • art. 247, 250, 251, 326, 352 cod. proc. pen.

    Richiamati in riferimento alle modalità e alle garanzie nelle attività di polizia giudiziaria e nella disciplina delle perquisizioni; la Corte ha rilevato mancanza di specificità nelle doglianze.

  • art. 4-bis D.L. n. 272/2005 (e sentenza Corte cost. n. 32/2014)

    La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis ha ripristinato il previgente assetto normativo con la distinzione tra droghe 'pesanti' e 'leggere', incidendo sulla valutazione della continuazione tra reati.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma per la valutazione delle circostanze attenuanti speciali (mitigazione della pena); la Corte d'appello ha negato la mitigazione ritenendo prevalente la pericolosità e la gravità dei fatti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna alle spese e per la valutazione sull'assenza di colpa nella determinazione della inammissibilità del ricorso.

  • Decisioni Corte costituzionale nn. 219/2019, 252/2020, 247/2023 (e ordinanza n. 332/2001)

    La Corte costituzionale ha reiteratamente affermato che l'inutilizzabilità degli atti di perquisizione non si estende automaticamente al sequestro; ha distinto nettamente 'inutilizzabilità' e 'nullità' e respinto tentativi di trasferire automatiche conseguenze invalidanti sul sequestro.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 4 n. 14193/2021; Sez. 2 n. 16065/2020)

    Principi consolidati secondo cui l'illegittimità della perquisizione non determina di per sé la nullità o inutilizzabilità del sequestro, e che la valutazione sulla continuazione e sulle attenuanti è questione di merito.

Massime di principio

  • L'illegittimità formale di una perquisizione compiuta dalla polizia giudiziaria non comporta automaticamente l'invalidità o l'inutilizzabilità del sequestro del corpo del reato: il sequestro è atto dovuto (art. 253 c.p.p.) e la giurisprudenza ritiene separati i profili di nullità e di inutilizzabilità.
  • Per far valere in cassazione vizi di fatto o di motivazione sulle decisioni di merito è necessario indicare con precisione il travisamento dei fatti e allegare i verbali o i documenti richiamati: censure generiche o assertive sono inammissibili.
  • La continuità tra reati relativi a sostanze appartenenti a tabelle diverse del d.P.R. 309/1990 è possibile; la qualificazione come concorso o continuazione dipende dalla specifica fattispecie e dalla valutazione di merito.
  • La mancata traduzione di atti processuali nella lingua dell'imputato deve essere valutata nel caso concreto: se emerge dagli atti che l'imputato conosce la lingua italiana, l'eccezione è priva di rilievo; per contrastare tale valutazione occorre documentazione specifica.
  • La negazione o la concessione di attenuanti (comprese quelle generiche/62-bis) è una valutazione di merito sottratta al sindacato di legittimità salvo vizi macroscopici o illogicità manifeste; l'alta pericolosità e i quantitativi rilevanti possono ostare alla mitigazione della pena.
  • In cassazione non si possono riproporre ragioni già esaminate e rigettate dalla Corte d'appello senza affrontare criticamente la motivazione: la reiterazione di censure già decise porta a inammissibilità per mancata deduzione del vizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.