Cassazione Penale, Sentenza n. 11472/2025 del 21/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per detenzione ai fini di spaccio di 3,116 kg di cocaina e 2,314 kg di hashish. Il ricorrente deduce: (i) omesso e insufficiente esame della richiesta di esclusione della continuazione; (ii) illegittimità della perquisizione domiciliare successiva alla flagranza (vizi formali e violazione di norme processuali e del d.P.R. n. 309/1990); (iii) nullità delle operazioni di perquisizione e degli atti consequenziali; (iv) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (v) omessa traduzione del decreto di citazione in appello nella lingua dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi o generici e/o manifestamente infondati e ha confermato le valutazioni della Corte d'appello: la continuazione tra reati con droga 'pesante' e 'leggera' era correttamente riconosciuta; le censure sulle perquisizioni non erano specifiche né idonee a travolgere il sequestro del corpo del reato; la mancata traduzione è stata ritenuta non provata (l'imputato aveva buona conoscenza dell'italiano dai verbali); il diniego delle attenuanti è valutazione di merito non sindacabile. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
Distinzione tra le fattispecie per droghe 'pesanti' (comma 1) e 'leggere' (comma 4); possibile continuità tra reati concernenti sostanze appartenenti a tabelle diverse, valutata dalla Corte di merito nel caso concreto.
art. 80, comma 2 d.P.R. n. 309/1990
Rilevante ai fini del trattamento sanzionatorio in relazione alle condotte relative a sostanze diverse (richiamato nel quadro della condanna).
Richiamato in relazione alla disciplina delle perquisizioni e alle censure sull'attività di polizia giudiziaria.
art. 253, comma 1, cod. proc. pen.
Il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti è atto dovuto e la illegittimità dell'atto di perquisizione non determina automaticamente l'invalidità del sequestro.
Richiamata tramite giurisprudenza della Corte costituzionale sul tema dell'inutilizzabilità degli atti di perquisizione rispetto al sequestro; confermata autonomia concettuale tra inutilizzabilità e nullità.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Norme invocate come parametri di censura per motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e di diritto); la Corte ha ritenuto le censure inammissibili per genericità o infondatezza.
art. 247, 250, 251, 326, 352 cod. proc. pen.
Richiamati in riferimento alle modalità e alle garanzie nelle attività di polizia giudiziaria e nella disciplina delle perquisizioni; la Corte ha rilevato mancanza di specificità nelle doglianze.
art. 4-bis D.L. n. 272/2005 (e sentenza Corte cost. n. 32/2014)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis ha ripristinato il previgente assetto normativo con la distinzione tra droghe 'pesanti' e 'leggere', incidendo sulla valutazione della continuazione tra reati.
Norma per la valutazione delle circostanze attenuanti speciali (mitigazione della pena); la Corte d'appello ha negato la mitigazione ritenendo prevalente la pericolosità e la gravità dei fatti.
Applicata per la condanna alle spese e per la valutazione sull'assenza di colpa nella determinazione della inammissibilità del ricorso.
Decisioni Corte costituzionale nn. 219/2019, 252/2020, 247/2023 (e ordinanza n. 332/2001)
La Corte costituzionale ha reiteratamente affermato che l'inutilizzabilità degli atti di perquisizione non si estende automaticamente al sequestro; ha distinto nettamente 'inutilizzabilità' e 'nullità' e respinto tentativi di trasferire automatiche conseguenze invalidanti sul sequestro.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 4 n. 14193/2021; Sez. 2 n. 16065/2020)
Principi consolidati secondo cui l'illegittimità della perquisizione non determina di per sé la nullità o inutilizzabilità del sequestro, e che la valutazione sulla continuazione e sulle attenuanti è questione di merito.
Massime di principio
- L'illegittimità formale di una perquisizione compiuta dalla polizia giudiziaria non comporta automaticamente l'invalidità o l'inutilizzabilità del sequestro del corpo del reato: il sequestro è atto dovuto (art. 253 c.p.p.) e la giurisprudenza ritiene separati i profili di nullità e di inutilizzabilità.
- Per far valere in cassazione vizi di fatto o di motivazione sulle decisioni di merito è necessario indicare con precisione il travisamento dei fatti e allegare i verbali o i documenti richiamati: censure generiche o assertive sono inammissibili.
- La continuità tra reati relativi a sostanze appartenenti a tabelle diverse del d.P.R. 309/1990 è possibile; la qualificazione come concorso o continuazione dipende dalla specifica fattispecie e dalla valutazione di merito.
- La mancata traduzione di atti processuali nella lingua dell'imputato deve essere valutata nel caso concreto: se emerge dagli atti che l'imputato conosce la lingua italiana, l'eccezione è priva di rilievo; per contrastare tale valutazione occorre documentazione specifica.
- La negazione o la concessione di attenuanti (comprese quelle generiche/62-bis) è una valutazione di merito sottratta al sindacato di legittimità salvo vizi macroscopici o illogicità manifeste; l'alta pericolosità e i quantitativi rilevanti possono ostare alla mitigazione della pena.
- In cassazione non si possono riproporre ragioni già esaminate e rigettate dalla Corte d'appello senza affrontare criticamente la motivazione: la reiterazione di censure già decise porta a inammissibilità per mancata deduzione del vizio.
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