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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50076/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 23/06/2023 che aveva rigettato la richiesta di riesame del sequestro di beni immobili disposta nei confronti del ricorrente, contestando l'utilizzo quale reato presupposto dell'art. 512-bis c.p. ai fini dell'accusa di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), nonché la mancata prova dell'elemento oggettivo (intestazione fittizia vs mera gestione), dell'elemento soggettivo (dolo specifico degli interposti), della sussistenza del periculum in mora e dell'eventuale sperequazione reddituale; dedotte omissioni e vizii di motivazione in relazione a più capi (inclusi capi da 5 a 9) e alle valutazioni sull'attività economica e reddituale delle società coinvolte.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima la motivazione del Tribunale della Libertà e ha chiarito che l'art. 648-ter.1 c.p. consente di utilizzare anche reati presupposto estinti per prescrizione come base dell'accusa di autoriciclaggio (richiamando il richiamo normativo all'ultimo comma dell'art. 648 c.p.). Ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui «en materia di trasferimento fraudolento di valori risponde a titolo di concorso anche chi non è animato dal dolo specifico, purché almeno un concorrente agisca con tale intenzione e gli altri ne siano consapevoli», ritenendo che nel caso concreto vi fossero elementi (intercettazioni, documentazione sulle cessioni di quote) idonei a fondare il fumus per l'autoriciclaggio e la dichiarazione infedele. Le censure difensive sono state ritenute, in gran parte, valutazioni alternative o questioni di merito non rilevabili nel sindacato di legittimità ex art. 325 c.p.p.; la Corte ha inoltre confermato la motivazione sul requisito del periculum in mora. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    "si applica l'ultimo comma dell'art. 648 cod. pen." e, a norma di quest'ultimo, "le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto"

    La Corte ha posto come principio che il reato presupposto, sebbene estinto per prescrizione o non procedibile, può comunque costituire base dell'accusa di autoriciclaggio prevista dall'art. 648-ter.1 c.p.

  • art. 648 cod. pen.

    Richiamato per il collegamento normativo al comma finale di cui all'art. 648-ter.1: le disposizioni relative alla confisca/sequestro possono applicarsi anche quando il delitto da cui provengono i beni non è punibile o è estinto.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Reato di trasferimento/trasmissione fraudolenta di valori (intestazione fittizia). La Corte ha ritenuto che, nonostante la prescrizione per il capo 2, vi fossero elementi indicativi (cessioni di quote fittizie, intercettazioni) che potevano fondare il fumus commissi delicti utile per l'accusa di autoriciclaggio nei confronti del ricorrente.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limitazione del sindacato della Cassazione sui provvedimenti cautelari reali: il ricorso può dedurre solo vizi di violazione di legge o vizi della motivazione così gravi da renderla incomprensibile; questioni di merito o valutazioni alternative sottratte al sindacato in cassazione.

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. e)

    Richiamato implicitamente per spiegare che l'illogicità manifesta della motivazione è deducibile mediante il motivo specifico previsto da questa disposizione nel giudizio di merito o di legittimità, ma non come generico motivo ex art. 325 c.p.p.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna della parte privata al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte alla parte ricorrente.

Massime di principio

  • Un reato presupposto estinto per prescrizione può comunque essere considerato base per un'accusa di autoriciclaggio ai sensi dell'art. 648-ter.1 c.p., per effetto del richiamo all'ultimo comma dell'art. 648 c.p.
  • In ipotesi di trasferimento fraudolento di valori, la responsabilità per autoriciclaggio può derivare anche quando non tutti i partecipanti abbiano il dolo specifico: è sufficiente che almeno uno agisca con tale intenzione e che gli altri ne siano consapevoli.
  • Nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali il sindacato è limitato a vizi di legge e a carenze motivazionali gravi; le semplici alternative probatorie o contestazioni di merito sono inammissibili sotto il profilo della legittimità ex art. 325 c.p.p.
  • Per contestare la motivazione come manifestamente illogica bisogna utilizzare i mezzi processuali specificamente previsti (art. 606 c.p.p., lett. e) oppure sollevare la questione nel grado di merito), non il generico motivo di legittimità.
  • La prova dell'intestazione fittizia richiede elementi concreti; tuttavia indizi come cessioni di quote apparentemente fittizie, intercettazioni e riconoscimenti di gestione collegati a terzi possono integrare il fumus se capaci di mostrare consapevolezza e partecipazione alla condotta.
  • Il periculum in mora per il sequestro anticipatorio necessita di motivazione puntuale: se il giudice mostra adeguata motivazione sul rischio di dissipazione o di inutilità della misura, la decisione è difficilmente sindacabile in Cassazione.

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