Sentenza del 08/10/2018 n. 1775 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Notifica in via telematica - Va effettuata secondo quanto stabilito dal d.m. 23.12.2013, n. 163.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la corretta tassazione della cessione di due impianti di distribuzione carburanti, comprensivi di immobili, terreni, impianti, attrezzature e avviamento. Il notaio aveva applicato l'aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari soltanto al valore di immobili e terreni, applicando quella mobiliare agli impianti e alle attrezzature. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che, ai sensi dell'art. 812 c.c., anche gli impianti di distribuzione, i serbatoi, i parcheggi e le altre strutture stabilmente incorporate o ancorate al suolo dovessero essere considerati beni immobili e quindi assoggettati alla relativa aliquota. B. S.p.A. e M. S.r.l. contestavano tale ricostruzione, sostenendo la natura mobiliare degli impianti e l'erroneità degli avvisi. P. S.r.l. contestava inoltre la propria legittimazione passiva quale fiduciaria e socia della società cedente estinta.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto valida la notifica telematica dell'appello, anche se nel primo grado era stata utilizzata la modalità cartacea, poiché il regolamento del processo tributario telematico non prevedeva tale preclusione e gli atti avevano comunque raggiunto il loro scopo, consentendo alle parti di difendersi. Ha ritenuto ammissibile l'appello contro M. S.r.l., mentre ha dichiarato inammissibile quello contro P. S.r.l. perché l'Agenzia si era limitata a richiamare le difese svolte in primo grado senza formulare specifiche censure alla sentenza. Nel merito, ha accolto l'appello dell'Agenzia contro B. S.p.A. e M. S.r.l., stabilendo che terreno, edifici, impianti di distribuzione carburanti, serbatoi, parcheggi e ogni altra struttura incorporata o stabilmente ancorata al suolo sono beni immobili ai sensi dell'art. 812 c.c. e devono essere tassati con l'aliquota dei trasferimenti immobiliari. B. S.p.A. e M. S.r.l. sono state condannate in solido alle spese di entrambi i gradi, pari a euro 4.172,00 per il primo grado ed euro 3.675,00 per il secondo, oltre accessori. L'Agenzia è stata invece condannata a rifondere a P. S.r.l. euro 2.069,00 oltre accessori per le spese del secondo grado.
Norme richiamate
Art. 16-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le notificazioni fra le parti possono avvenire in via telematica secondo quanto stabilito dal regolamento del processo tributario telematico.
La notifica telematica è ammessa nel processo tributario secondo le regole del processo tributario telematico e non è preclusa nel grado di appello solo perché nel primo grado è stata utilizzata la modalità cartacea.
D.M. 23 dicembre 2013, n. 163
Il regolamento del processo tributario telematico non prevede una preclusione alla scelta della modalità telematica per l'appello quando il primo grado si sia svolto in modalità cartacea.
Art. 812 c.c.
Sono beni immobili, oltre il suolo, le sorgenti, i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
Sono immobili anche i beni mobili incorporati o stabilmente ancorati al suolo, anche quando l'incorporazione sia artificiale o temporanea. Nel caso concreto, tale qualificazione è stata estesa agli impianti di distribuzione carburanti, ai serbatoi e alle altre strutture ancorate al terreno.
Art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario l'appello deve rispettare l'onere di specificità dei motivi. La riproposizione delle argomentazioni di primo grado può essere sufficiente quando esprima il dissenso dalla decisione e sia accompagnata, come nel caso di M. S.r.l., da specifiche censure.
Art. 342 c.p.c., come modificato dal D.L. 83/2012, convertito dalla L. 134/2012
L'appello è inammissibile se non indica le parti della decisione impugnate, le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti e le violazioni di legge rilevanti. Il mero richiamo alle argomentazioni del primo grado, senza specifiche critiche alla sentenza, non è sufficiente.
Art. 2495 c.c.
La norma è stata richiamata in relazione alla responsabilità dei soci per i debiti della società estinta, ma la questione relativa a P. S.r.l. non è stata esaminata nel merito perché l'appello dell'Agenzia nei suoi confronti è stato dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la scelta della notifica telematica può essere effettuata anche in appello, se il primo grado si è svolto in forma cartacea, purché siano rispettate le regole del processo tributario telematico.
- Un'eventuale irregolarità della notifica non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto quando il destinatario ne abbia avuto effettiva conoscenza e abbia potuto difendersi concretamente.
- Ai fini della qualificazione civilistica e fiscale, un bene non è necessariamente mobile solo perché è smontabile o materialmente trasportabile. Se è incorporato o stabilmente ancorato al suolo, può essere considerato immobile ai sensi dell'art. 812 c.c.
- Negli atti di cessione di complessi aziendali o impianti, è opportuno descrivere analiticamente ciascun bene e indicarne il relativo valore, distinguendo chiaramente tra beni immobili, beni mobili e avviamento, per consentire i controlli fiscali e ridurre il rischio di riqualificazione.
- L'appello deve contenere contestazioni specifiche della sentenza impugnata. Il semplice rinvio alle difese del primo grado può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione, soprattutto quando non siano indicati gli errori della decisione e le modifiche richieste.
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