Cassazione Penale, Sentenza n. 10460/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino del 18/09/2025 che, riformando la condanna pronunciata dal Tribunale di Novara (20/09/2024), ha assolto Luciana Cabrino ritenendo il fatto non punibile ai sensi dell'art. 649 cod. pen.. Il fatto contestato riguardava l'appropriazione indebita di complessivi euro 73.615,84 prelevati da un conto corrente e da un deposito titoli cointestati a Cabrino Luciana e alla madre Mellone Teresa, in danno delle sorelle ricorrenti che sostenevano di vantare quote ereditarie sulle somme. I ricorrenti deducono travisamento del fatto e erronea applicazione dell'art. 649 cod. pen., nonché omissione di pronuncia sulla domanda risarcitoria (violazione art. 2043 c.c. e art. 24 Cost.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha rigettati. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui le somme appartenevano formalmente alla cointestazione tra Cabrino Luciana e Mellone Teresa e che non risultava un titolo giuridico idoneo a far acquisire alle sorelle la comproprietà delle somme. La Cassazione ha inoltre affermato che la declaratoria di non punibilità ex art. 649 cod. pen. è compatibile con l'assoluzione senza condanna e che, per ragioni processuali, il giudice penale può decidere sulle restituzioni e sul risarcimento del danno solo quando pronuncia sentenza di condanna (art. 538 cod. proc. pen. "quando pronuncia sentenza di condanna"). Ha anche ricordato che la sentenza di non punibilità non acquista efficacia di giudicato nel processo civile ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., poiché non esclude la sussistenza del fatto né la sua illiceità. Pertanto l'omessa pronuncia sulle statuizioni civili è legittima e i danneggiati conservano la possibilità di agire in sede civile. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)
Norma che incrimina l'appropriazione di denaro o beni altrui da parte di chi li detiene; qui fu la contestazione penale di partenza a carico dell'imputata
art. 649 cod. pen. (causa speciale di non punibilità per congiunti)
"non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti previsti da questo titolo"
La Corte ha ritenuto applicabile la causa personale di non punibilità nei rapporti familiari: la norma esclude la punibilità ma non accerta l'insussistenza del fatto né esclude automaticamente la rilevanza civile della condotta
art. 606 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
Previsione dei motivi di ricorso per violazione di legge e per travisamento del fatto; la Corte ha valutato che non sussistesse travisamento manifesto né errore di diritto tale da giustificare la cassazione
art. 538 cod. proc. pen. (pronuncia sulle restituzioni e sul risarcimento)
"quando pronuncia sentenza di condanna"
Il giudice penale può decidere sulle restituzioni e sul risarcimento del danno solo se pronuncia sentenza di condanna; quindi un'assoluzione per non punibilità esclude la statuizione civile nel processo penale
art. 652 cod. proc. pen. (efficacia della sentenza penale nel giudizio civile)
La sentenza penale ha efficacia di giudicato nel giudizio civile solo se accerta che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, o che è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima; la sentenza di non punibilità ex art. 649 non rientra in queste ipotesi e quindi non impedisce al giudice civile un autonomo accertamento
art. 2043 cod. civ. (responsabilità aquiliana)
Norma che disciplina il risarcimento del danno illecito; invocata dai ricorrenti per ottenere pronuncia risarcitoria, ma la Cassazione ha ritenuto che la sede penale non fosse quella idonea in assenza di condanna
art. 24, secondo comma, Cost. (diritto di azione e difesa)
Richiamato in relazione alla presunta omissione di pronuncia civile; la Corte ha rilevato che il diritto di azione non viene frustrato perché resta aperta la via civile per ottenere risarcimento
art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese nel giudizio di legittimità)
Norma che prevede la condanna alle spese processuali in Cassazione a carico dei ricorrenti se i ricorsi sono rigettati; applicata dalla Corte per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese
art. 622 cod. proc. pen. (rinvio per statuizioni civili)
Norma richiamata dai ricorrenti per chiedere il rinvio al giudice di merito sulle statuizioni civili; la Corte ha ritenuto inutile il rinvio in quanto la pronuncia di non punibilità impedisce la statuizione civile nel processo penale
Massime di principio
- La declaratoria di non punibilità personale (es. art. 649 cod. pen.) esclude la punibilità penale ma non determina automaticamente l'estinzione della pretesa civile; le vittime possono agire in sede civile per ottenere il risarcimento
- Il giudice penale può pronunciare sulla restituzione e sul risarcimento del danno solo quando emette una sentenza di condanna (art. 538 cod. proc. pen.); in assenza di condanna la domanda civile non può essere decisa nel processo penale
- Una sentenza penale che dichiara il fatto non punibile non acquista efficacia di giudicato nel giudizio civile ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., salvo che la sentenza accerti espressamente l'inesistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato
- La titolarità formale delle somme su un conto bancario (intestazione del rapporto) è elemento cruciale per la determinazione della proprietà: pretese ereditarie non formalizzate non trasferiscono automaticamente la comproprietà su rapporti intestati ad altri
- Il giudice d'appello può esaminare questioni emergenti dal compendio probatorio anche se non specificamente dedotte dalle parti in appello, purché la valutazione sia ancorata alle risultanze processuali
- In sede di cassazione il travisamento del fatto richiede che la motivazione di merito sia manifestamente contraddittoria o illogica rispetto alle risultanze probatorie; non basta una diversa valutazione dei fatti
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