Cassazione Civile, Ordinanza n. 11665/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione ex L. n. 89/2001 relativo all'irragionevole durata di un precedente giudizio di equa riparazione (c.d. "Pinto su Pinto"). In fase monocratica la domanda era stata accolta; poi, su opposizione della parte privata, la Corte d'appello ha revocato il decreto e ha liquidato un indennizzo di euro 1.600, regolando anche le spese in euro 1.154, con distrazione ai difensori. La parte privata ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi: ha denunciato, anzitutto, omessa o apparente motivazione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per il mancato riconoscimento dell'incremento del 20% sull'importo base per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di ritardo dopo il terzo; ha poi censurato la liquidazione delle spese del procedimento monitorio e dell'opposizione, lamentando violazione del divieto di reformatio in peius e dell'effetto espansivo interno della riforma; ha inoltre contestato la mancata motivazione e il mancato riconoscimento della maggiorazione del 30% per la redazione telematica degli atti e, infine, la liquidazione degli esborsi, anche in relazione ai vari riferimenti normativi richiamati nei motivi finali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, terzi, quinti, sesto, settimo e ottavo motivi perché la Corte d'appello aveva effettivamente motivato sulla liquidazione dell'indennizzo e delle spese, aveva applicato correttamente il principio secondo cui l'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 non è un autonomo giudizio di impugnazione ma una fase interna di un unico procedimento, e aveva legittimamente liquidato le spese sulla base della soccombenza della parte privata, senza vincolo rispetto alla quantificazione della fase monocratica. I motivi relativi ai vizi di motivazione sono stati esclusi in applicazione del limite al sindacato di legittimità sulla motivazione dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c. e delle Sezioni Unite n. 8053/2014. Quanto alla maggiorazione telematica, la Corte ha rilevato che il giudice di merito l'aveva in realtà applicata. I motivi nono e decimo sono stati dichiarati inammissibili nella parte relativa agli esborsi, anche perché l'errore nella loro misura è emendabile con la correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c. e non con ricorso per cassazione. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata costituzione del Ministero; nessun ulteriore onere contributivo è stato dichiarato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
è richiamato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte esclude la sua violazione perché la questione dell'incremento richiesto era stata comunque esaminata.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre nullità del provvedimento per difetto di motivazione; la Corte esclude che ricorra una motivazione mancante o apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. come norma sulla motivazione; non ravvisata alcuna violazione.
art. 111 Cost.
utilizzato come parametro del dovere di motivazione; la Corte ritiene la motivazione della Corte d'appello adeguata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato per i motivi di violazione/falsa applicazione di legge; le censure sono respinte o dichiarate inammissibili.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per i vizi processuali e di motivazione dedotti; la Corte esclude le nullità prospettate.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, il controllo sulla motivazione è limitato ai casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter
l'opposizione prevista dalla norma non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento.
art. 91 c.p.c.
richiamato per la regolazione delle spese; la liquidazione operata dalla Corte d'appello è ritenuta conforme al criterio della soccombenza nella fase di opposizione.
art. 329 c.p.c.
evocato in tema di acquiescenza e stabilità del decreto nella valutazione delle spese.
art. 333 c.p.c.
richiamato nei motivi, senza che la Corte ne ravvisi violazione.
art. 334 c.p.c.
richiamato nei motivi, senza specifica applicazione nella decisione.
art. 336 c.p.c.
richiamato nei motivi in tema di effetto espansivo interno; la Corte afferma che il principio invocato non è applicabile nel caso di specie.
art. 342 c.p.c.
richiamato nei motivi, senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 2233, comma 2, c.c.
richiamato per i compensi professionali; la Corte reputa corretta la liquidazione operata sulla base dei parametri applicabili.
L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6
richiamato in tema di compensi dell'avvocato e maggiorazioni; la Corte non ravvisa violazione.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2, comma 1
richiamato per i parametri di liquidazione dei compensi; la Corte approva l'uso della tabella pertinente.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tabella 8
invocata dalla ricorrente, ma la Corte afferma che per il procedimento di equa riparazione si applica la tabella 12.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tabella 12
indicata come tabella corretta per il procedimento camerale di equa riparazione, di natura contenziosa.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 1-bis
la maggiorazione del 30% per atti telematici redatti con tecniche idonee è ritenuta correttamente applicata dalla Corte d'appello.
D.M. 8 marzo 2018, n. 37, art. 1, comma 1
norma che ha inserito il comma 1-bis nell'art. 4 del D.M. n. 55/2014.
art. 287 c.p.c.
l'errore nella misura delle spese vive deve essere corretto con il procedimento di correzione dell'errore materiale, non con ricorso per cassazione.
art. 13 Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
richiamato nei motivi relativi agli esborsi.
art. 30, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nei motivi relativi agli esborsi.
art. 13, commi 6 e 10, L. 31 dicembre 2012, n. 247
richiamato nei motivi relativi agli esborsi e ai compensi.
art. 221, comma 3, D.L. 19 maggio 2020, n. 34
richiamato nei motivi relativi al quadro emergenziale e ai depositi telematici.
D.L. 2 aprile 2021, n. 44, art. 6, comma 1
richiamato nei motivi relativi alla normativa emergenziale.
D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, comma 1
richiamato nei motivi relativi alla normativa emergenziale.
Massime di principio
- L'opposizione prevista dall'art. 5-ter della L. n. 89/2001 non è un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento; ne segue che la liquidazione delle spese va effettuata in relazione all'esito complessivo della fase di opposizione, senza vincolo di stabilità rispetto alla liquidazione effettuata nella fase monocratica.
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile o la motivazione perplessa e incomprensibile; non è più censurabile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
- La liquidazione dei compensi del procedimento di equa riparazione va effettuata applicando la tabella 12 del D.M. n. 55/2014, trattandosi di procedimento camerale contenzioso.
- La maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014 per gli atti telematici redatti con tecniche idonee a facilitarne consultazione e fruizione può essere riconosciuta quando risulti applicata dal giudice di merito o comunque quando ne ricorrano i presupposti normativi.
- L'eventuale errore nella quantificazione delle spese vive liquidate in sentenza non integra di regola un vizio deducibile in cassazione, ma un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c.
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