Sentenza n. 1921/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -degli esiti delle prove scritte tenutesi in seno al concorso pubblico per l'assunzione di 1000 allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia 23.12.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 29.12.2020, pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Interno in data 23.9.2022; della scheda di correzione dell'elaborato del ricorrente e del verbale n. 57, del 15.6.2022, acquisiti ad esito di accesso agli atti con nota in data 24.10.2022; -nonché del verbale n. 42, del 22.2.2022, anch'esso acquisito ex l. n. 241/1990 con la succitata nota. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 31/7/2023: della graduatoria definitiva del concorso pubblico per l'assunzione di 1000 allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia 23.12.2020, datata 5.6.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito insufficiente della prova scritta, scheda di correzione, verbali della commissione e graduatoria finale del concorso per 1000 allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio insufficiente, pari a 4/10, riportato nella prova scritta del concorso, nonché la scheda di correzione, i verbali contenenti i criteri di valutazione e, con motivi aggiunti, la graduatoria finale per illegittimità derivata. Ha dedotto la violazione degli artt. 3, 24, 35 e 97 Cost., dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 12, commi 1 e 15, d.P.R. 487/1994, nonché violazione dei principi di correttezza dell'azione amministrativa e dei criteri preliminari di correzione. Ha inoltre denunciato eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, carenza e illogicità della motivazione, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, sviamento, disparità di trattamento, errore nei presupposti, difetto di istruttoria e inattendibilità del giudizio. In particolare, ha sostenuto che i punteggi numerici non fossero coerenti con il contenuto dell'elaborato, ritenuto aderente alla traccia, che la traccia non richiedesse valutazioni personali e che l'assenza di annotazioni o segni sull'elaborato impedisse di comprendere le ragioni dell'insufficienza. Ha contestato anche l'impiego di punteggi decimali e la possibilità che valutazioni riferite a livelli astrattamente sufficienti conducessero a un voto complessivo insufficiente. La graduatoria finale è stata censurata esclusivamente per illegittimità derivata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che la commissione avesse previamente predisposto, con il verbale n. 42, una griglia di valutazione articolata in indicatori e descrittori, graduati per livelli, con punteggi attribuibili entro un intervallo e non in misura fissa. L'utilizzo di voti decimali è stato considerato legittimo, perché consente di differenziare le valutazioni di numerosi elaborati all'interno dei range stabiliti. Il voto numerico è stato ritenuto sufficiente a integrare la motivazione quando sia preceduto dalla fissazione di criteri valutativi oggettivi; la graduazione numerica esprime infatti il progressivo grado di soddisfacimento dei criteri. Le contestazioni del ricorrente sono state qualificate come dirette a sostituire il proprio giudizio di merito a quello tecnico-discrezionale della commissione. Il giudice ha ribadito che le valutazioni concorsuali sono sindacabili soltanto in presenza di vizi gravi e immediatamente rilevabili, quali manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti, errore di fatto, sviamento o contraddittorietà manifesta, non ravvisati nel caso concreto. Non è stata riscontrata alcuna eclatante discrasia tra il contenuto dell'elaborato e il punteggio attribuito. I motivi aggiunti sono stati respinti perché la graduatoria era censurata soltanto per illegittimità derivata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 3, 24, 35 e 97 Cost.
Le disposizioni costituzionali sono state invocate dal ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato violazioni nei criteri e nelle modalità di valutazione della prova.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione è soddisfatto dal voto numerico quando la commissione abbia previamente stabilito criteri valutativi oggettivi e graduati.
art. 12, commi 1 e 15, d.P.R. 487/1994
La commissione deve predeterminare i criteri di valutazione prima della correzione degli elaborati; nel caso concreto tale obbligo è stato ritenuto assolto mediante una griglia articolata in indicatori e descrittori.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nello svolgimento del giudizio in relazione all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, il voto numerico è idoneo a soddisfare l'obbligo di motivazione quando sia preceduto dalla predeterminazione di criteri valutativi oggettivi, articolati e sufficientemente graduati.
- La predeterminazione di intervalli di punteggio riferiti a indicatori e descrittori consente alla commissione di attribuire anche voti decimali, purché tali punteggi restino compresi nella cornice previamente stabilita e siano applicati uniformemente ai candidati.
- Le valutazioni delle commissioni di concorso costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e non possono essere sostituite dal giudice amministrativo con un diverso apprezzamento del contenuto dell'elaborato.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni concorsuali è ammesso soltanto in presenza di vizi immediatamente rilevabili, come manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento o errore di fatto, sviamento o contraddittorietà manifesta; non è sufficiente prospettare una diversa valutazione di merito della prova.
- La graduatoria finale può essere annullata per illegittimità derivata soltanto se risulta illegittimo l'esito della prova o altro atto presupposto; respinta la censura contro il giudizio concorsuale, deve essere respinta anche l'impugnazione meramente derivata della graduatoria.
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